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Bur n. 44 del 05 maggio 2015


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 187 del 21 aprile 2015

R.D. 523/1904 - Concessione terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto 2 dx fiume Adige fra st. 23-74 di Ha 25.74.57 in Comune di Badia Polesine (RO). (Pratica n° AD_SF00033). Ditta: Az.Agr.La Villa di Morandi Sofia - BADIA POLESINE (RO).

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 20.01.2015 dall'Az. Agr.LaVilla di Morandi Sofia nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Pareri:
-  Nulla-osta tecnico dell'ufficio OO.II. fiume Adige in data 09.12.2014
Verbale di aggiudicazione in data 10.02.2015 in seguito ad esperimento di licitazione privata ai sensi della D.G.R. 783/2005 ed in ottemperanza a quanto previsto nell'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 123 del 24.12.2014;
Disciplinare n. 4030 del 08.04.2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.01.2015 con la quale la Ditta Az.Agr.La Villa di Morandi Sofia (omissis) con sede a BADIA POLESINE  (RO) in Via Arzarin di mezzo, 1731 ha chiesto di partecipare alla gara per l’assegnazione della  concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto 2 dx fiume Adige fra st. 23-74 di Ha 25.74.57 in Comune di Badia Polesine (RO) ;

VISTO il nulla-osta espresso dall’Ufficio OO.II. Fiume Adige in data  09.12.2014;

VISTO che entro il termine previsto dall’Avviso Pubblico pubblicato nel BURV n. 123 del 24.12.2014 sono pervenute n. 13 richieste di partecipazione di cui n. 10 richieste con diritto di precedenza (giovani imprenditori agricoli);

VISTO che in data 10.02.2015 alle ore 14,40 si è proceduto al sorteggio pubblico tra gli aventi diritto di precedenza e che la Ditta prima classificata, non ha prodotto nei termini la documentazione richiesta, procedendo pertanto all’assegnazione della concessione descritta in oggetto alla seconda classificata, l’Az.Agr.La Villa di Morandi Sofia (omissis);

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 08.04.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U.  n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537  del 24.12.1993,  art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V.  n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V.  n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Az.Agr.La Villa di Morandi Sofia (C.F. MRNSFO91D67H620V) con sede a BADIA POLESINE  (RO) in Via Arzarin di mezzo, 1731 la Concessione terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto 2 dx fiume Adige fra st. 23-74 di Ha 25.74.57 in Comune di Badia Polesine (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 08.04.2015 iscritto al n. 4030 di Rep.  di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del 24.03.2015, data di stipula delle polizze. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il  bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2015 è di Euro 798,38 (settecentonovantotto/38) come previsto all'art. 10 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

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