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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 52 del 16 aprile 2015
TRACHITE DI MONTEMERLO S.R.L. Progetto complessivo quindicinale di coltivazione e ricomposizione della cava di trachite Montemerlo progetto esecutivo del III quinquennio Comune di localizzazione: Cervarese Santa Croce (PD) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta Trachite di Montemerlo S.r.l., che consiste nel "progetto complessivo quindicinale di coltivazione e ricomposizione della cava di trachite Montemerlo progetto esecutivo del III quinquennio" in comune di Cervarese Santa Croce.
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da Trachite di Montemerlo S.r.l. (P.IVA./C.F 01552470286) con sede legale in Padova – Via Briosco n.23 CAP 35123, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 22578 del 19/01/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
VISTA la L.R. n. 38/1989 istitutiva del Parco regionale dei Colli Euganei, il Piano Ambientale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 74/1998 ed il Progetto tematico cave del Parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 11/2001;
VISTO la DGR n.4537 del 04/08/1981, DGR n. 104 del 10/01/1984, DGR n. 3321 del 05/06/1992, DGR n. 2240 del 09/08/2002 e la DGR n. 2724 del 30/09/2008 di autorizzazione alla coltivazione della cava di trachite denominata “Trachite di Montemerlo”;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 22/01/2015;
VISTA la nota prot. n. 48541 del 04/02/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 22/01/2015;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentato riguarda il terzo stralcio di coltivazione e ricomposizione della cava di trachite denominata “Trachite di Montemerlo” a completamento del progetto di coltivazione così come previsto nel progetto generale del 2002. In particolare il terzo stralcio prevede il ribasso dell’intero piazzale esistente mediante il raggiungimento della quota pari a 31 m s.l.m. su un’area di scavo di 3700 mq per un volume di materiale da estrarre in 5 anni pari a circa 20.000 mc e la conseguente ricomposizione ambientale;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 25/02/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 11/03/2015, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sentito il parere del gruppo istruttorio incaricato e valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di seguito elencate:
PRESCRIZIONI
Prima del pronunciamento regionale ai fini autorizzativi per gli aspetti minerari, ai sensi della L.R. 44/82 e delle vigenti norme, dovrà essere prodotto:
L’Ente Parco, nell’ambito delle competenze stabilite, dovrà inoltre verificare la coerenza delle superfici della cava dichiarate nello Studio Preliminare Ambientale con le superfici autorizzate (DGR n. 2724 del 30/09/2008) in aderenza alle statuizioni del Progetto Tematico Cave anche per la futura “destinazione d’uso” del sito - “direttive per il progetto ed interventi specifici”, ed indicare i termini di conclusione dei lavori stabiliti dal medesimo. Conclusi i lavori di estrazione, l’Ente Parco/Direzione Regionale competente, potranno prescrivere ulteriori adeguamenti alla intervenuta ricomposizione nel rispetto delle vigenti norme;
CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 25/03/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 11/03/2015;
decreta
Luigi Masia
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