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Bur n. 42 del 28 aprile 2015


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 108 del 07 aprile 2015

Revoca dei decreti nn. 123/2011 e 422/2012. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ipab casa di riposo "Guizzo-Marseiille", via Santa Croce 2, Volpago del Montello (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza

L'atto rinnova l'autorizzazione all'eserczio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedenti provvedimenti di autorizzazione.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 1527 del 21/2/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.

Preso atto che l’Ipab Casa di Riposo “Guizzo-Marseille” ubicata in via Santa Croce 2 in Volpago del Montello è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti decreti della Direzione regionale Servizi Sociali:

  • n. 307 del 17/8/2010 rilasciato per 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale (nucleo “Verde”);
  • n. 123 del 14/6/2011 rilasciato per 10 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti e 68 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (nucleo “Rosa” di 28 posti, nucleo “Girasole” di 30 posti, nucleo “Arancia” di 10 posti);
  • n. 422 del 3/12/2012 rilasciato per 21 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (nucleo “Mela”).

Dato atto che per tutte le unità di offerta con nota protocollo 1527 del 21/2/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 26/2/2015 al n. 83521 - il rappresentante legale dell’Ipab, nel chiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.

Considerato che nel ravvisare l’opportunità di uniformare le scadenze dell’autorizzazione all’esercizio ad un termine unitario con un unico provvedimento di rinnovo comprendente tutti i servizi residenziali attivi presso la struttura, si rende necessaria la revoca dei decreti n. 123/2011 e n. 422/2012.

Visto:

che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185/2014;

l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

  1. per quanto evidenziato in premessa, di revocare i decreti di autorizzazione all’esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 123/2011 e n. 422/2012;
  2. di rinnovare l’autorizzazione all’esercizio per l’Ipab Casa di Riposo “Guizzo-Marseille” ubicata in via Santa Croce 2 in Volpago del Montello avente capacità ricettiva di 89 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, di 24 posti per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e di 10 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
  3. di specificare che la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 307 del 17/8/2010;
  4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185/2014;
  5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  7. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 8 di Asolo, al Comune di Volpago del Montello (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 8, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

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