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Bur n. 42 del 28 aprile 2015


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 106 del 07 aprile 2015

Autorizzazione all'esercizio per il nuovo centro diurno per persone disabili "Santa Maria Madre Nostra", via Castellana 16/A, Mestre (VE). Fondazione di religione Opera Santa Maria della Carità, San Marco 1830, Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-saniarie e sociali".

Note per la trasparenza

L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifca l'ente gestore di tale attività.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 12/2014 del 11/9/2014
parere dell'Azienda ULSS 12 trasmesso con nota protocollo n. 18521 del 17/3/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto:

che con nota protocollo n. 12/2014 del 11/9/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 18/9/2014 al n. 391569 - la Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità di Venezia ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio per il nuovo centro diurno per persone disabili “Santa Maria Madre Nostra” di Mestre, via Castellana 16/A; il servizio accoglierà gli utenti del centro diurno “Bellinato - Zorzetto”, ubicato a Mestre piazzale Lorenzo Giustiniani 11/E, (autorizzato all’esercizio con decreto n. 448/2012) che al termine del trasferimento degli ospiti verrà dismesso;

che in data 20/10/2014 la Sezione regionale Non Autosufficienza ha acquisito la documentazione necessaria al completamento dell’istanza;

che l’Azienda ULSS 12 di Venezia ha effettuato la visita di verifica in data 2/2/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 18521 del 17/3/2015 al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali; dal documento risulta che il servizio è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 30 posti.

Visto:

che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 12 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;

l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

  1. di autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002, il nuovo centro diurno per persone disabili “Santa Maria Madre Nostra”, via Castellana 16/A, Mestre (VE) - Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità, San Marco 1830, Venezia, avente la capacità ricettiva di 30 posti;
  2. di specificare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
  3. di dare atto che il nuovo servizio accoglierà gli utenti del centro diurno “Bellinato - Zorzetto” di Mestre piazzale Lorenzo Giustiniani 11/E, autorizzato all’esercizio con decreto n. 448/2012; si incarica l’Azienda ULSS 12 di Venezia di rendere noto il termine di conclusione del trasferimento degli ospiti per i conseguenti adempimenti di competenza della Sezione regionale Non Autosufficienza;
  4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 12 nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;
  5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  7. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 12 di Venezia, al Comune di Venezia, alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 12 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

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