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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 106 del 07 aprile 2015
Autorizzazione all'esercizio per il nuovo centro diurno per persone disabili "Santa Maria Madre Nostra", via Castellana 16/A, Mestre (VE). Fondazione di religione Opera Santa Maria della Carità, San Marco 1830, Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-saniarie e sociali".
L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifca l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 12/2014 del 11/9/2014 parere dell'Azienda ULSS 12 trasmesso con nota protocollo n. 18521 del 17/3/2015.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.
Preso atto:
che con nota protocollo n. 12/2014 del 11/9/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 18/9/2014 al n. 391569 - la Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità di Venezia ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio per il nuovo centro diurno per persone disabili “Santa Maria Madre Nostra” di Mestre, via Castellana 16/A; il servizio accoglierà gli utenti del centro diurno “Bellinato - Zorzetto”, ubicato a Mestre piazzale Lorenzo Giustiniani 11/E, (autorizzato all’esercizio con decreto n. 448/2012) che al termine del trasferimento degli ospiti verrà dismesso;
che in data 20/10/2014 la Sezione regionale Non Autosufficienza ha acquisito la documentazione necessaria al completamento dell’istanza;
che l’Azienda ULSS 12 di Venezia ha effettuato la visita di verifica in data 2/2/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 18521 del 17/3/2015 al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali; dal documento risulta che il servizio è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 30 posti.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 12 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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