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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 97 del 02 aprile 2015
Revoca del decreto n. 371/2011 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Paola Giaconi Bonaguro", via Torrossa 147, Camisano Vicentino - c.s. di solidarietà promozione e lavoro onlus, via Cimitero 15, San Bonifacio (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 1/12/2014 parere dell'Azienda ULSS trasmesso con nota protocollo n. del
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto:
che il centro di servizi di 18 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale “Paola Giaconi Bonaguro” ubicato in via Torrossa 147 in Camisano Vicentino dell’Istituto delle Suore delle Poverelle Istituto Palazzolo di Bergamo, è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 371 del 19/12/2011;
che in data 20/10/2014 l’Istituto ha comunicato la cessione del ramo d’azienda dal giorno 1/11/2014 al nuovo ente gestore, la Cooperativa Sociale di Solidarietà onlus “Promozione e Lavoro” (sede legale in San Bonifacio VR, via Cimitero 15) che in data 1/12/2014 ha presentato istanza di autorizzazione all’esercizio;.
che l’Azienda ULSS 6 di Vicenza ha effettuato la visita di verifica in data 13/2/2015 ed ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 17848 del 13/3/2015, registrata agli atti il 16/3/2015 al n. 113332 che ha confermato che il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio per la capacità ricettiva di 18 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
che ai sensi degli atti acquisiti si autorizza il centro di servizi con un nuovo provvedimento relativo alla sua attuale capacità ricettiva revocando nel contempo il decreto 371/2011 superato dall’attuale situazione di fatto.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 6 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
Franco Moretto
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