Home » Dettaglio Decreto
Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 94 del 02 aprile 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Servizi Residenza Contarini" via Cardinal Urbani 4, Mestre (VE) - Istituzioni di ricovero e di educazione, San Marco 4301, Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento e identifica l'ente gestore dell'attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot n. 144/15 del 12/1/2015.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto:
che il centro di servizi anziani non autosufficienti “Centro Servizi Residenza Contarini” via Cardinal Urbani 4, Mestre dell’ente Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 193 del 17/6/2010 per la capacità ricettiva di: 90 posti letto di primo livello assistenziale, 30 posti letto di secondo livello assistenziale e di 16 posti di centro diurno;
che con nota protocollo 144/15 del 12/1/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 21/1 al n. 26242 - il rappresentante legale dell’Ente nel chiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007. In data 2/3/2015 il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali ha acquisito agli atti le integrazioni documentali necessarie al completamento della domanda di rinnovo.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 12 di Venezia nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
Torna indietro