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Bur n. 42 del 28 aprile 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 45 del 14 aprile 2015

VACCARI A.G. S.p.A. Progetto preliminare per l'ampliamento della cava di ghiaia "Mirabella" Comune di localizzazione: Breganze (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta "Vaccari A.G. S.p.A.", che prevede l'ampliamento della cava "Mirabella" sita in Comune di Breganze (VI).

Il Direttore

VISTA   l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta “Vaccari A.G. S.p.A.” (P.IVA./C.F 00652680240) con sede legale in Comune di Montecchio Precalcino (VI) in Via Maglio – CAP 36030, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 521787 del 04/12/2014, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA   la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA  la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO   che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 09/12/2014;

VISTA    la nota prot. n. 538093 del 16/12/2014 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 09/12/2014;

PRESO ATTO   che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuta un’osservazione da parte del Comune di Breganze in data 19/01/2015, acquisita con prot. n. 22864 del 19/01/2015;

PRESO ATTO  che l'istanza presentata prevede un approfondimento della quota di scavo autorizzata, nel settore centrale - settentrionale dell’attuale fossa di cava, di ulteriori 12 m e un ampliamento della cava in superficie di ulteriori 21.099 mq, con profondità di 16 m dal p.c.;

PRESO ATTO che, dal punto di vista dimensionale, il volume complessivo ricavabile dagli interventi proposti risulta pari a 795.433 mc, suddivisi in 298.840 mc da ampliamento in superficie  e 496.593 mc da approfondimento nel settore centrale - settentrionale;

CONSIDERATO  che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 17/12/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO  che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 06/02/2014, con la partecipazione degli enti ed amministrazioni interessati;

PRESO ATTO      della nota prot. n. 608991 del 17/02/2015 della Sezione Difesa del Suolo, con cui viene segnalato che il progetto preliminare dell’intervento di “Realizzazione di un’opera di invaso sul torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze (VI) – ID Piano 625” interessa le aree coinvolte nel “Progetto preliminare per l’ampliamento della cava di ghiaia Mirabella”;

SENTITA             la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25/02/2015, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  1. le aree oggetto d'istanza e le aree interessate dal trasporto del materiale dalle medesime, per quanto indicato dagli elaborati, risultano ad elevata sensibilità ambientale (alveo fluviale e zona a parco fluviale dell'Astico,ecc.); l'istanza risulta riferita a volumi rilevanti;
  2. l'istanza interessa tra l'altro un contesto sotto falda adiacente al torrente Astico e connessi rischi idrogeologici;
  3. gran parte dell'area interessata dall'intervento estrattivo oggetto d'istanza è soggetta a vincolo paesaggistico ed individuata come ambito a dissesto idrogeologico (ved. PAT e PI) diversamente da quanto prospettato dal Proponente;
  4. la cava è stata autorizzata con DGR n. 2113 del 22.04.1980 e risulta non più in attività almeno dal 31.12.1998, data di scadenza dell'ultima proroga concessa con DGR 1212/1996.

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Commissione Regionale V.I.A., nella medesima seduta, preso atto degli ulteriori elementi di criticità segnalati dal gruppo istruttorio, ha ritenuto opportuno includere, a margine delle motivazioni per l’assoggettamento a VIA sopra elencate, le seguenti ulteriori considerazioni relative ad aspetti autorizzativi:

  1. Gran parte dell'area interessata dall'intervento estrattivo oggetto d'istanza ricade all'interno di una zona definita dal PI “Zona di parco fluviale”. Trattasi di zona normata ai sensi degli artt. 11.23 e 11.24 delle NTO del PI vigente, in particolare l'art 11.23 così recita: “11.23- Ambito di parco fluviale dell’Astico. In tali aree, sono ammessi i soli interventi di valorizzazione e riqualificazione delle sponde, delle rive e delle aree disposte lungo i corsi d’acqua, mediante interventi di restauro del suolo, formazione di spazi attrezzati per la sosta e la ricreazione, dotati di attrezzature di ristoro e per il tempo libero, inserite nel contesto delle aree verdi e dei parchi urbani indicati che avranno lo scopo di favorire la fruizione pubblica delle aree e il riordino dei luoghi. In tali aree, per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001 nonchè gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dalla presente normativa finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale.”

       Tale zona appare normata in modo diverso dalle Zone E-agricole.

  1. Risulta necessario verificare la procedibilità dell'eventuale domanda di autorizzazione a coltivare la cava nei confronti della lettera b, comma 1, dell'art. 44 della LR 44/1982. emerge infatti che la cava risulta non estinta ma non più in attività dal 1998.
  2. Sul medesimo contesto (in ambito sovrapposto) risulta approvato dalla Regione Veneto il progetto preliminare per la realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze (approvato con Decreto n. 241/13 sulla scorta del parere CTR Sezione Ambiente in data 16.10.2013). Trattasi di opera che esprime le connotazioni della pubblica utilità.

CONSIDERATO  che, a seguito dell’espressione del parere della Commissione Regionale VIA del 25/02/2015 relativo all’intervento in oggetto, la Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA, con nota prot. n. 101252 del 09/03/2015, ha trasmesso al proponente una comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui alle valutazioni sopra riportate;

CONSIDERATO  che il proponente, entro il termine previsto dall’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., ha trasmesso una nota in data 17/03/2015, acquisita con prot. n. 117037 del 18/03/2015, con cui si prende atto dell’assoggettamento a VIA, riservandosi “di meglio replicare alle puntualizzazioni avanzate in sede di conferenza istruttoria e/o decisionale” e specificando che “le argomentazioni e le considerazioni fin qui esposte saranno oggetto di maggiori approfondimenti, sia in sede di elaborazione dei dati progettuali  da presentare, sia con riferimento a quanto emergerà in sede di VIA”;

SENTITA   la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25/03/2015, considerato che il proponente non ha inteso controdedurre i motivi ostativi di cui al parere di assoggettamento a VIA, limitandosi a prenderne atto e rimandando a maggiori approfondimenti in sede di VIA, ha valutato di confermare le valutazioni espresse nella seduta del 25/02/2015;

CONSIDERATO  che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 11/03/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 25/02/2015 e che, nella seduta della medesima Commissione del 08/04/2015 è stato approvato il verbale della seduta del 25/03/2015.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 25/02/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta “Vaccari A.G. S.p.A.”, con sede legale in Comune di Montecchio Precalcino (VI) in Via Maglio – CAP 36030 – pec: vaccariantoniogiulio@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Difesa del Suolo, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Breganze (VI).
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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