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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 194 del 14 aprile 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per costruzione ponticello sulla Valle dei Fracassi in loc. Valnera in comune di Chiampo (PTA). Ditta: BERTI LUIGI FRANCO STELLA Pratica n° 14_18714
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per costruzione ponticello sulla Valle dei Fracassi in loc. Valnera in comune di Chiampo (PTA) a favore di BERTI LUIGI - FRANCO STELLA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 339210 del 07.08.2014; Voto della C.T.R.D. n° 265 del 15.12.2014
Il Direttore
PREMESSO che con istanza in data 06.08.2014, pervenuta il 07.08.2014 - prot n° 339210, la ditta BERTI LUIGI e FRANCO STELLA hanno chiesto la concessione idraulica per costruzione ponticello sulla Valle dei Fracassi in loc. Valnera in comune di Chiampo (PTA);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 15.12.2014 con voto n° 265;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Alla ditta:
è rilasciata la concessione idraulica per costruzione ponticello sulla Valle dei Fracassi in loc. Valnera in comune di Chiampo (PTA).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 02.04.2015 Rep. n° 850 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di € 210.97 (Euro duecentodieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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