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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 39 del 21 aprile 2015


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 135 del 02 aprile 2015

Rilascio di autorizzazione/concessione idraulica sul demanio idrico inerente la costruzione di una rampa in sinistra idraulica del torrente "Chiampo" da realizzarsi in Via S. Vito - fraz. Locara del Comune di San Bonifacio (VR) - richiedente Fraccaro Ettore - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 10658 - c.a. n. 775.

Note per la trasparenza

Estremi principali atti dell'istruttoria:
istanza pervenuta in data 24.10.2014 prot. n. 447698;
Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 153 del 30.10.2014;
Disciplinare n. 127188 del 25.3.2015.

Il Direttore

VISTA l’istanza pervenuta in data 24/10/2014 - prot. n° 447698, con la quale la ditta FRACCARO ETTORE residente in (omissis) Fraz. Locara del Comune di San Bonifacio - (VR) – (omissis) partita I.V.A. n° 02060940232, ha chiesto il rilascio di una concessione idraulica inerente la costruzione di una rampa in sinistra idraulica del corso d’acqua demaniale denominato torrente “Chiampo” da realizzarsi in Fraz. Locara del Comune di San Bonifacio - (VR).

CONSIDERATO che l’opera interessa un’area ricadente nella fascia di rispetto idraulico del corso d’acqua demaniale denominato torrente “Chiampo” come previsto dal R.D. n° 523 del 25/07/1904.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione del ponte di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del 30/10/2014 con voto n° 153, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 44 della L.R. n° 11/2014 che modifica l’art.21 - comma 5 della L.R. n° 1 del 30/01/2004 “A decorrere dal 01/01/2014 (omissis) il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile ad uso privato o agricolo per l’accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente ad uno degli accessi, ha titolo all’esenzione dal pagamento del canone di cui all’art. 1 (omissis)”.

CONSIDERATO che per l’opera oggetto del presente atto si ravvisa che sussistono i requisiti per l’esenzione dal versamento del canone e della cauzione

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, ne sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - Alla ditta FRACCARO ETTORE residente in (omissis) - Fraz. Locara - San Bonifacio - (VR)  (omissis) partita I.V.A. n° 02060940232, è rilasciata:

  • l’autorizzazione idraulica inerente la costruzione di una rampa arginale, ricadente entro la fascia di vincolo idraulico del corso d’acqua torrente “Chiampo”, che collega la sommità arginale in sinistra idraulica con la sua proprietà, censita catastalmente in foglio 3° - mappale n° 500 del Comune di san Bonifacio - (VR), da realizzarsi in Via San Vito - Fraz. Locara del Comune di San Bonifacio - (VR).
  • la concessione sul demanio idrico inerente il transito su una rampa di nuova creazione da realizzarsi sulla sommità arginale in sinistra idraulica del corso d’acqua demaniale denominato torrente“Chiampo”, in Via San Vito - Fraz. Locara del Comune di San Bonifacio - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° 127188 del 25/03/2015, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 5 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Il presente provvedimento è impugnabile avanti l’Autorità competente entro 60 dal suo ricevimento.

Umberto Anti

Allegato (omissis)

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