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Bur n. 38 del 17 aprile 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 12 del 18 marzo 2015

Ditta Ambiente e Servizi S.r.l., con sede legale in Via Zanibelli n. 12 Povegliano Veronese (VR), e ubicazione impianto in Via Zanibelli n. 12 Povegliano Veronese (VR). Impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 65 del 30 settembre 2009 e ss.mm.ii. Progetto di riattivazione impianto. Autorizzazione fase 2 ed attività di triturazione zona 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente rilasciata alla Ditta Ambiente e Servizi S.r.l. viene modificata al fine di consentire le operazioni di gestione rifiuti di cui alla "FASE 2" del progetto di risistemazione/riattivazione appositamente predisposto dal Gestore a seguito dell'incendio del 23.01.2014, nonché delle operazioni di triturazione da effettuarsi nella zona 4.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Richiesta di autorizzazione alla Fase 2 del progetto di riattivazione impainto di cui trattasi, avanzata con nota del 31 luglio 2014 (acquisita al prot. reg. n. 351452 del 20.08.2014).
- Richiesta di autorizzazione ad operare nella zona 4 denominata "trituratore per lavorazione rifiuti a pavimento", avanzata con nota del 29 settembre 2014 (acquisita al prot. reg. n. 416339 del 06.10.2014).
- Verbale sopralluogo e riunione istruttoria del 5 dicembre 2014, trasmesso con nota regionale n. 544361 del 19.12.2014.
- Pareri ARPAV trasmessi con note n. 18692 del 25.02.2015 e n. 18722 del 25.02.2015, relativamente all'adeguamento ATEX dell'impianto ed al PMC aggiornato.

Il Direttore

(1) PREMESSO  che con il Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 65 del 30 settembre 2009, come modificato dai successivi DDSR n. 83 del 30 novembre 2009, n. 106 del 30 dicembre 2010, n. 6 del 15 febbraio 2011, n. 102 del 10.12.2012 e n. 27 del 06.05.2013, è stata rilasciata alla Ditta Ambiente e Servizi S.r.l. - sulla base del parere della CTRA n. 3618 del 24.09.2009 (Allegato A al medesimo provvedimento) - l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività soggetta al punto 5.1 dell’Allegato I dell’ex D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 (ora punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) relativamente all’impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Povegliano Veronese (VR).

(2) RAMMENTATO  che in data 23 gennaio 2014 si è verificato presso l’impianto in questione un incendio che ha interessato alcuni macchinari e stoccaggi di rifiuti ed ha altresì richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

(3) CONSIDERATO  che, a seguito dell’evento di cui sopra, il Gestore ha presentato - con nota datata 19 febbraio 2014 (acquisita al prot. reg. n. 105081, 105084, 105087 e 105090 del 11.03.2014) - un progetto di risistemazione/riattivazione dell’impianto in tre fasi.

(4) PRESO ATTO  che, sulla base del progetto presentato e dei necessari approfondimenti istruttori, con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 24 del 18 marzo 2014 è stata parzialmente sospesa l’attività di gestione rifiuti autorizzata con DSR n. 65 del 30.09.2009 e ss.mm.ii., autorizzando l’effettuazione delle sole operazioni di smaltimento/recupero rifiuti di cui alla FASE 1 del progetto di risistemazione/riattivazione proposto dal Gestore.

(5) CONSIDERATO che con il medesimo decreto n. 24/2014 si demandava ad un successivo provvedimento l’autorizzazione delle operazioni di gestione rifiuti e delle modalità operative di cui alla FASE 2 ed alla FASE 3 del medesimo progetto di risistemazione/riattivazione, subordinatamente all’acquisizione della seguente documentazione ed alla relativa istruttoria degli Uffici regionali congiuntamente agli Enti di controllo (Provincia ed ARPAV), anche sulla base degli approfondimenti nel frattempo eseguiti dai soggetti competenti in merito alle cause dell’incendio occorso:

FASE 2

  1. Certificato di agibilità dell’intero fabbricato rilasciato dal Comune di Povegliano Veronese;
  2. Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco;
  3. Certificato di collaudo funzionale predisposto da idoneo tecnico abilitato che attesti, con riferimento alla specifica fase, l’idoneità dei sistemi di stoccaggio e la funzionalità dell’impiantistica in dotazione, ivi compresi i presidi ambientali presenti, nonché dei sistemi di allarme e sicurezza.

FASE 3

  1. Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco;
  2. Certificato di collaudo funzionale predisposto da idoneo tecnico abilitato che attesti, con riferimento alla specifica fase, la funzionalità dei processi di smaltimento e recupero rifiuti effettuati mediante linea meccanizzata, ivi compresi i presidi ambientali presenti, nonché dei sistemi di allarme e sicurezza.

(6) VISTO il certificato di agibilità della parte di capannone posta ad est del fabbricato industriale della Ditta Ambiente e Servizi S.r.l., rilasciato dal Comune di Povegliano Veronese con prot. 7903 del 31 luglio 2014 (l’agibilità per la parte ovest era stata già rilasciata con precedente ordinanza comunale n. 12 del 19.02.2014).    

(7) VISTA la nota datata 31 luglio 2014 (acquisita al prot. reg. n. 351452 del 20.08.2014) con la quale il Gestore richiede l’autorizzazione alla Fase 2 del progetto di riattivazione/risistemazione proposto con la precedente nota di cui al punto (3).

(8) VISTA la successiva nota datata 29 settembre 2014 (acquisita al prot. reg. n. 416339 del 06.10.2014) con la quale il Gestore richiede altresì l’autorizzazione ad operare nella zona 4 denominata “trituratore per lavorazione rifiuti a pavimento”.

(9) VISTA la nota datata 21 ottobre 2014 (acquisita al prot. reg. n. 456001 del 30.10.2014) con la quale è stato trasmesso il certificato di collaudo funzionale relativo alla configurazione dell’impianto riportata nell’allegato lay – out, ossia quella riconducibile alla Fase 2 del progetto di riattivazione/risistemazione con l’aggiunta della zona 4 relativa al trituratore metalli.

(10) VISTI gli esiti della riunione istruttoria tenutasi presso l’impianto in oggetto in data 05 dicembre 2014 alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia, ARPAV, Comune di Sona, ULSS e Ditta, il cui verbale è stato trasmesso con nota regionale n. 544361 del 19.12.2014.

(11) PRESO ATTO che in data 28.11.2014 il Gestore ha conseguito dal competente Comando provinciale dei VV.FF. il C.P.I. relativo all’impianto di cui trattasi per le attività 12.3 C e 70.1.B del D.P.R. n. 151/2011 ed in relazione alle seguenti sostanze pericolose:

  • Rifiuti speciali solidi (carta; legno; nylon; gomma; tessuti; imballaggi)   100000 Kg
  • Plastica   40000 Kg
  • Rifiuti speciali liquidi (oli, soventi e idrocarburi in soluzione)   160000 Kg

(12) CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il Gestore ha chiesto di voler rispettare i quantitativi previsti dal C.P.I. senza le limitazioni individuate da ultimo nella nota del 29 settembre 2014 ed individuate a suo tempo per il funzionamento dell’impianto in assenza del medesimo C.P.I.

(13) CONSIDERATO inoltre che la Ditta ha dichiarato di non voler più effettuare l’attività di trattamento, mediante triturazione, delle bombolette spray e altri contenitori a pressione ma di effettuare, per tali tipologie, esclusivamente le operazioni di stoccaggio nelle aree ad esse dedicate come da lay – out allegato al collaudo presentato.

(14) PRESO ATTO che il Gestore ha provveduto anche alla realizzazione di nuove linee di captazione delle emissioni in atmosfera corredate da rilevatori di gas, nonché di un nuovo sistema di  aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera (polveri e COV), a servizio delle zone operative, in sostituzione del precedente presidio ambientale costituito da due diversi sistemi di convogliamento e abbattimento.

(15) RILEVATO che l’eliminazione dell’attività di triturazione delle bombolette e l’installazione del sistema di rilevazione gas comportano una riduzione del rischio di incendi/esplosioni e rappresentano, pertanto, elementi fondamentali per consentire la riattivazione dell’impianto alle condizioni richieste dal Gestore, così come convenuto anche nella riunione istruttoria del 05.12.2014.

(16) VISTA  la Relazione tecnica – Valutazione Atmosfere Potenzialmente Esplosive (relazione ATEX), datata 14 maggio 2014, e trasmessa dal Gestore – in adempimento di quanto richiesto nella riunione del 5 dicembre 2014, con pec acquisita al prot. reg. 557723 del 31.12.2014.

(17) PRESO ATTO che con pec acquisita al n. 59721 dell’11.02.2015 il Gestore ha provveduto altresì a trasmettere – sempre in adempimento di quanto richiesto nella riunione del 5 dicembre 2014 – il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto debitamente aggiornato (versione del 19.01.2015) ed  apposita attestazione della ditta installatrice in merito all’integrazione/taratura del sistema di rilevazione dei vapori infiammabili.

(17) VISTA la nota n. 18692 del 25.02.2015, con la quale ARPAV ha inviato il proprio parere sulla succitata relazione di ci al punto (16), valutando che la classificazione ATEX dell’impianto è stata redatta seguendo la normativa di riferimento (Norma CEI 31-87).

(18) CONSIDERATO che, nella medesima nota di cui sopra, ARPAV ha dato evidenza di alcune incongruenze tra quanto comunicato dalla Ditta installatrice del sistema di rilevazione vapori infiammabili e quanto contenuto nella relazione di adeguamento ATEX; tali incongruenze sono state oggetto di uno specifico incontro tra ARPAV, Ditta installatrice e Ditta Ambiente e Servizi S.r.l., in esito al quale sono state concordate alcune modifiche finalizzate ad aumentare la sicurezza dell’impianto.

(19) VISTA la nota n. 18722 del 25.02.2015, con la quale ARPAV ha trasmesso il parere di competenza sul PMC aggiornato presentato dalla Ditta con pec acquisita al prot. reg. n. 59721 dell’11.02.2015, chiedendo di fornire alcune informazioni/integrazioni.

(20) RILEVATO che il C.P.I del 28 novembre 2014 non riporta tra le sostanze pericolose potenzialmente infiammabili le bombolette, anche se le stesse continueranno ad essere stoccate in impianto.

(21) VISTA la nota n. 260 del 12 gennaio 2015 con la quale il Comando provinciale dei VV.FF., alla luce di apposita richiesta di chiarimenti degli Uffici regionali, ha precisato che i quantitativi di rifiuti speciali liquidi (oli solventi e idrocarburi in soluzione), autorizzati al deposito da parte del medesimo Comando, con il CPI n. 16010 del 28.11.2014, sono contenuti nelle 8 cisterne fuori terra ubicate nel piazzale della Ditta e che, pertanto, nel certificato di che trattasi, non viene previsto lo stoccaggio di bombolette spray.

(22) ACQUISITI gli esiti delle indagini svolte dallo SPISAL dell’ULSS 22 in merito all’incendio del 23 gennaio 2014, previo nulla osta del magistrato competente, ed accertato che gli interventi messi in atto dal Gestore e le limitazioni dell’attività proposte dal medesimo forniscono le adeguate rassicurazioni in merito alla minimizzazione del rischio di incendi/esplosioni derivanti dall’esercizio dell’impianto.

(23) RITENUTO in ogni caso, sulla base di quanto riportato al succitato punto (21), di limitare il quantitativo di stoccaggio dei rifiuti costituiti da bombolette ed ad altri contenitori di gas in pressione in modo da non superare le relative soglie individuate nel DPR 151/2011.

(24) RITENUTO  alla luce di quanto sopra di autorizzare le operazioni di gestione rifiuti di cui alla “FASE 2” del progetto di risistemazione/riattivazione appositamente predisposto dal Gestore a seguito dell’incendio del 23.01.2014, nonché le operazioni di triturazione da effettuarsi nella zona 4 del lay - out dell’impianto secondo la configurazione oggetto del collaudo presentato con nota del 21 ottobre 2014;

(25) RITENUTO pertanto di revocare, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, il precedente decreto n. 24 del 18 marzo 2014 e di modificare l’AIA di cui al DSR n. 65/2009 e ss.mm.ii. sostituendo gli art. 12, 15, 18 e 19 dell’Allegato A al medesimo decreto regionale con i seguenti:

            12. “La Ditta è autorizzata a svolgere presso l’impianto:

  1. operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva dei rifiuti (R13);
  2. operazioni di accorpamento di carichi di rifiuti con il medesimo codice CER (D14, R12);
  3. operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi in genere (D14, R12);
  4. operazioni di selezione e cernita dei rifiuti mediante operatori, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero nonché ad eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento (D13, R12);
  5. operazioni di triturazione e/o pressatura al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente e/o omogeneizzare partite di rifiuti destinati al medesimo impianto finale (R12, D13);
  6. operazioni di miscelazione di rifiuti non in deroga a quanto stabilito dall’art. 187, del D. Lgs. n.152/2006 (R12, D13), anche derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti, da destinare a impianti successivi di trattamento ai fini del recupero o, rispettivamente, dello smaltimento; tali operazioni devono svolgersi esclusivamente alle condizioni specificate dal successivo punto 25 q);
  7. operazioni di selezione e cernita dei rifiuti mediante operatori e linea meccanizzata finalizzate alla produzione di materia prima secondaria (R3, R4, R5)”.

15 “Relativamente alle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio, dovranno essere rispettati i quantitativi massimi di stoccaggio individuati dal CPI prot. 16010 del 28.11.2014 rilasciato, per le attività 12.3 C e 70.1.B del DPR n. 151/2011, dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Verona. I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da bombole/bombolette contenenti gas infiammabile, non ricompresi in detto CPI, potranno essere presenti, nell’ambito dell’attività in quantitativo complessivo di capacità geometrica inferiore a 0,75 mc di gas compressi e di massa complessiva inferiore a 75 Kg di gas disciolti o liquefatti”.

18. “Le diverse aree funzionali dell’impianto, ivi comprese quelle di lavorazione e le aree di stoccaggio, sono quelle di seguito elencate, come individuate nella tavola allegata al collaudo trasmesso dal Gestore con nota 21 ottobre 2014 (acquisita al prot. reg. n. 456001 del 30.10.2014) di cui all’ALLEGATO A al presente provvedimento”.

19. “Il punto di emissione autorizzato, come individuato nella tavola di cui all’Allegato A al presente provvedimento, è così identificato:

Sigla

Camino

Altezza

dal suolo

(m)

Sezione di

uscita

(m2)

Fasi e dispositivi

tecnici di provenienza

Sistema di trattamento

1

12

0,8

Zona locale stoccaggio (n. 6) e sfiati cisterne – Impianti di triturazione e pressatura

Filtro a maniche e carboni attivi

                                       

Nella medesima tavola è altresì riportato il camino d’emergenza relativo al sistema di rilevazione vapori infiammabili installato in impianto come dispositivo di sicurezza.

(26) RITENUTO di specificare che ogni riferimento ai camini 1 e 2 riportato nel DSRAT n. 65/2009 e ss.mm.ii. ed, in particolare, nelle prescrizioni n. 20, 21 e 22 dell’Allegato A al medesimo provvedimento, deve essere inteso come riferimento al solo camino 1 della succitata prescrizione n. 19.

(27) RITENUTO di chiedere al Gestore di implementare, entro e non oltre il 30 aprile 2015, le modifiche al sistema di rilevazione vapori infiammabili concordate con ARPAV e descritte nella nota della medesima Agenzia regionale n. 18692 del 25 febbraio 2015.

(28) RITENUTO di specificare che, in nessun caso, potranno essere avviati alle operazioni di triturazione previste alla lettera e) del punto 12 rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da bombolette spray e altri contenitori a pressione.

(29) RITENUTOdi prendere atto del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato (versione del 19.01.2015), acquisito al prot. reg. n. 59721 dell’11.02.2015, specificando che lo stesso sarà applicato alle zone operative relative alla succitata FASE 2 ed a tutti gli impianti in uso, ivi compreso il trituratore metalli della zona 4; il Gestore è tenuto comunque a presentare a tutti i soggetti interessati, entro e non oltre il 30 aprile 2015, apposito aggiornamento del succitato PMC comprensivo delle informazioni/integrazioni richieste da ARPAV nelle note n. 18692 e n. 18722 del 25 febbraio 2015.

(30) RITENUTO di demandare ad un successivo provvedimento l’autorizzazione delle restanti operazioni di gestione rifiuti di cui alla FASE 3 del progetto di risistemazione/riattivazione proposto dal Gestore, subordinatamente all’acquisizione del Certificato di collaudo funzionale predisposto da idoneo tecnico abilitato che attesti, con riferimento alla specifica fase, la funzionalità dei processi di smaltimento e recupero rifiuti effettuati, nonché dei sistemi di allarme e sicurezza; si avverte la ditta che, in caso di nuovi macchinari, dovranno essere opportunamente evidenziate tutte le eventuali modifiche rispetto alle dotazioni in uso prima dell’incendio del 23.01.2014.

(32) VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

(33) VISTO  il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

(34) VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

  1. Di autorizzare l’effettuazione delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti di cui alla FASE 2 del progetto di risistemazione/riattivazione proposto dal Gestore dell’impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Zanibelli n. 12 in Comune di Povegliano Veronese (VR), trasmesso con la nota di cui al punto 3 delle premesse, nonché le operazioni di triturazione rifiuti da effettuarsi nella zona 4.
  2. Di revocare, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, il precedente DDR n. 24 del 18 marzo 2014.
  3. Di modificare, alla luce di quanto sopra, l’AIA di cui al DSR n. 65/2009 e ss.mm.ii. sostituendo gli art. 12, 13, 15, 18 e 19 dell’Allegato A al medesimo decreto regionale con i seguenti:

   12. “La Ditta è autorizzata a svolgere presso l’impianto:

  1. operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva dei rifiuti (R13);
  2. operazioni di accorpamento di carichi di rifiuti con il medesimo codice CER (D14, R12);
  3. operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi in genere (D14, R12);
  4. operazioni di selezione e cernita dei rifiuti mediante operatori, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero nonché ad eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento (D13, R12);
  5. operazioni di triturazione e/o pressatura al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente e/o omogeneizzare partite di rifiuti destinati al medesimo impianto finale (R12, D13);
  6. operazioni di miscelazione di rifiuti non in deroga a quanto stabilito dall’art. 187, del D. Lgs. n.152/2006 (R12, D13), anche derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti, da destinare a impianti successivi di trattamento ai fini del recupero o, rispettivamente, dello smaltimento; tali operazioni devono svolgersi esclusivamente alle condizioni specificate dal successivo punto 25 q);
  7. operazioni di selezione e cernita dei rifiuti mediante operatori e linea meccanizzata finalizzate alla produzione di materia prima secondaria (R3, R4, R5)”.

15 “Relativamente alle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio, dovranno essere rispettati i quantitativi massimi di stoccaggio individuati dal CPI prot. 16010 del 28.11.2014 rilasciato, per le attività 12.3 C e 70.1.B del DPR n. 151/2011, dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Verona. I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da bombole/bombolette contenenti gas infiammabile, non ricompresi in detto CPI, potranno essere presenti, nell’ambito dell’attività in quantitativo complessivo di capacità geometrica inferiore a 0,75 mc di gas compressi e di massa complessiva inferiore a 75 Kg di gas disciolti o liquefatti”.

18. “Le diverse aree funzionali dell’impianto, ivi comprese quelle di lavorazione e le aree di stoccaggio, sono quelle di seguito elencate, come individuate nella tavola allegata al collaudo trasmesso dal Gestore con nota 21 ottobre 2014 (acquisita al prot. reg. n. 456001 del 30.10.2014) di cui all’ALLEGATO A al presente provvedimento”.

19. “Il punto di emissione autorizzato, come individuato nella tavola di cui all’Allegato A al presente provvedimento, è così identificato:

Sigla

Camino

Altezza

dal suolo

(m)

Sezione di

uscita

(m2)

Fasi e dispositivi

tecnici di provenienza

Sistema di trattamento

1

12

0,8

Zona locale stoccaggio (n. 6) e sfiati cisterne – Impianti di triturazione e pressatura

Filtro a maniche e carboni attivi


Nella medesima tavola è altresì riportato il camino d’emergenza relativo al sistema di rilevazione vapori infiammabili installato in impianto come dispositivo di sicurezza.

  1. Di specificare che ogni riferimento ai camini 1 e 2 riportato nel DSRAT n. 65/2009 e ss.mm.ii. ed, in particolare, nelle prescrizioni n. 20, 21 e 22 dell’Allegato A al medesimo provvedimento, deve essere inteso come riferimento al solo camino 1 della succitata prescrizione n. 19.
  2. Di prescrivere al Gestore l’implementazione, entro e non oltre il 30 aprile 2015, delle modifiche al sistema di rilevazione vapori infiammabili concordate con ARPAV e descritte nella nota della medesima Agenzia regionale n. 18692 del 25 febbraio 2015.
  3. Di specificare che, in nessun caso, potranno essere avviati alle operazioni di triturazione previste alla lettera e) del punto 12 rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da bombolette spray e altri contenitori a pressione.
  4. Di prendere atto del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato (versione del 19.01.2015), acquisito al prot. reg. n. 59721 dell’11.02.2015, specificando che lo stesso sarà applicato alle zone operative relative alla succitata FASE 2 ed a tutti gli impianti in uso, ivi compreso il trituratore metalli della zona 4; il Gestore è tenuto comunque a presentare a tutti i soggetti interessati, entro e non oltre il 30 aprile 2015, apposito aggiornamento del succitato PMC comprensivo delle informazioni/integrazioni richieste da ARPAV nelle note n. 18692 e n. 18722 del 25 febbraio 2015.
  5. Di demandare ad un successivo provvedimento l’autorizzazione delle restanti operazioni di gestione rifiuti di cui alla FASE 3 del progetto di risistemazione/riattivazione proposto dal Gestore, subordinatamente all’acquisizione del Certificato di collaudo funzionale predisposto da idoneo tecnico abilitato che attesti, con riferimento alla specifica fase, la funzionalità dei processi di smaltimento e recupero rifiuti effettuati, nonché dei sistemi di allarme e sicurezza; si avverte la ditta che, in caso di nuovi macchinari, dovranno essere opportunamente evidenziate tutte le eventuali modifiche rispetto alle dotazioni in uso prima dell’incendio del 23.01.2014.
  6. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 65 del 30 settembre 2009, come modificato dai successivi DDSR 83/2009, 106/2010, 6/2011, 102/2012 e n. 06/2013, ove applicabili alle attività autorizzate per la succitata FASE 2 e per le operazioni di triturazione da effettuarsi nella zona 4.
  7. Di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
  8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  9. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ambiente e Servizi S.r.l. con sede legale in Via Zanibelli n. 12 – Povegliano Veronese (VR), al Comune di Povegliano Veronese, alla Provincia di Verona, ad ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona.
  10. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  11. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(seguono allegati)

12_Allegato_A_DDR_12_18-03-2015_295881.pdf

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