Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 39 del 21 aprile 2015


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 1 del 08 aprile 2015

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.833 mc. Ditta: Marco Perer Feltre (BL).

Note per la trasparenza

Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:
-   istanza in data 19.1.2015;
-   parere della CTRD, in data 23.1.2015 n. 14;
-   trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 1.4.2015.

Il Dirigente

VISTA la domanda, pervenuta in data 19.1.2015, prot. n. 22645 con la quale la ditta Perer Marco - via Fusinato n. 27 – FELTRE (BL) - (p.iva. 01132630250), ha chiesto l'autorizzazione per l’esecuzione dell’intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.833 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005  “R.D. 1775/1933 – D.Lvo 112/98 – L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua regionali con asportazione di materiale – D.G.R. 918/2004” ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;        

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;         

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 14, del 23.1.2015, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici nonché in applicazione della Dgr n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 “Rete Natura 2000” e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell’intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art.95 del D.L.vo 163/2006;  

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 “Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d’acqua: aspetti tecnici ed ambientali”;

CONSIDERATO che l’intervento è compatibile con l’attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d’acqua;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, in data  31.3.2015 n.  0127 08/022 02;

 VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 8.588,36 (ottomilacinquecentoottantotto/36)  [(mc. 2.833 x  €/mc 3,72) - € 1.950,40 (mc 530 x €/mc 3,68) quale credito per precedente intervento]  giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 25.8.2014 di Banca Popolare di Vicenza s.c. p a.;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 8.588,36 (ottomilacinquecentoottantotto/36), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR  20.2.2004 n. 418, pari al canone, giusta polizza di assicurazione n. 2015/50/2340635, in data 30.3.2015, della Società Reale Mutua di Assicurazioni;

 VISTA la nota, in data  1.4.2015, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall’intervento;

 VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

 VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

 VISTA la DGR  6.4.2004 n.918;

 VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

 VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR  20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR  11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Perer Marco - via Fusinato n. 27 – FELTRE (BL) - (p.iva. 01132630250), è concessa l’attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Sonna, in prossimità della confluenza con il fiume Piave, in Comune di Feltre (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.833 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data 15.1.2015, a firma del geom. Fabio Degan e dott. Bruno De Benedet in data 9.1.2015, che formano parte integrante del presente provvedimento ed approvata la procedura di valutazione di incidenza di cui alla Dgr n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 “Rete Natura 2000;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a)  prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell’attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c)  l’area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all’area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell’intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d)  l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e)  è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g)  nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h)  è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l)  sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p)  dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell’area con le relative sezioni;

r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali –Area per i Beni Culturali e Paesaggistici – Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 – Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell’errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell’esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

Torna indietro