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Bur n. 36 del 10 aprile 2015


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 10 del 02 aprile 2015

Approvazione del modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive: alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 33 della L.r. 14 giugno 2013 n. 11, della DGR n. 807/2014 e DGR n. 1521/2014.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale per segnalare l’inizio dell’attività  (SCIA) degli alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi diffusi, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP).

Il Direttore

PREMESSO CHE

- in data  13 giugno 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 807 del 27 maggio 2014,  con oggetto : “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Deliberazione n.10/CR dell’11 febbraio 2014”;

- la citata DGR n.807/2014, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale relativo al modulo per la segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA);

- l’art.33 della l.r.n.11/2013 prevede che  chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, presenta al Comune, dopo aver ottenuto la classificazione,13lr0011.html#art32 nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la SCIA, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della l n. 241/1990; 

-  il modulo di SCIA deve contenere i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che  ne consentano l’esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli art.31,32,33 e 34 della l.r.n.11/2013;

-  la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell’art.34 della l.r.n.11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico  nella struttura ricettiva;

-  il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.49 del 7 ottobre 2014 ha approvato  il modello regionale, contenuto nell’Allegato A al citato provvedimento, di modulo di SCIA, da presentare al Comune tramite il SUAP, ai sensi dell’articolo 5 del  DPR n.160/2010, per le strutture ricettive alberghi/hotel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, ai sensi dell’art.33 della l.r. 14 giugno 2013 n.11 e della DGR n.807/2014;

-  in data 29 agosto 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR
n. 1521 del 12 agosto 2014, con oggetto: “Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione della struttura
ricettiva "Albergo diffuso". Deliberazione/CR N. 101 del 15 luglio 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articoli 24 e 25";

-   la citata DGR n.1521/2014, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale relativo al modulo per la SCIA dell’albergo diffuso;

CONSIDERATO CHE

  -  il titolare di struttura ricettiva alberghiera dotata di dipendenze, deve presentare, tramite SUAP, al Comune una SCIA  per l’edificio principale ed una SCIA  per ciascuna delle dipendenze, sia nel caso di albergo diffuso, sia nel caso di altre tipologie di strutture ricettive alberghiere, con conseguente omogeneità di contenuto tra i modelli di SCIA di tutte le suddette strutture;  

RITENUTO OPPORTUNO

-  sostituire il modello di SCIA, approvato con il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n.49 del 7 ottobre 2014 per le strutture ricettive alberghi/hotel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, con un nuovo modello che comprenda anche la SCIA per gli alberghi diffusi, sia per l’omogeneità di contenuto dei  modelli di SCIA di tutte le suddette strutture ricettive, sia per motivi di semplificazione amministrativa approvando un solo modello di SCIA invece di due;

- approvare, conseguentemente, il nuovo modello regionale di SCIA, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive : alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi diffusi;

-  revocare, per i motivi citati, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.49 del 7 ottobre 2014, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR  del presente provvedimento;

- confermare, a tutela dell’affidamento dei titolari degli alberghi/hotel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, la validità formale delle relative segnalazioni certificate di inizio attività, presentate al Comune, tramite il SUAP,in conformità al citato Decreto n.49/2014,prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

RITENUTO NECESSARIO

 - disporre che il nuovo modello regionale di SCIA contenuto nell’ Allegato A sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- inserire il citato Allegato A  sul portale : www.impresainungiorno.it

- pubblicare integralmente  il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed  inserirlo  nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

VISTI

- la l.n.241/1990; la l.r. n.11/2013, il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n.807/2014, la DGR n. 1521/2014; il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.49 del 7 ottobre 2014;

decreta

  1. di approvare, per i motivi  citati in premessa, il nuovo modello regionale di SCIA, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune tramite il SUAP, per alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi diffusi;
  2. di disporre che il nuovo modello regionale di SCIA contenuto nell’Allegato A sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  3. di  revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.49 del 7 ottobre 2014, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR  del presente provvedimento;
  4. di confermare, per i motivi citati in premessa, per gli alberghi/hotel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, la validità formale delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate al Comune, tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.49/2014, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di inserire il citato Allegato A  sul portale : www.impresainungiorno.it ;
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo  nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Paolo Rosso

(seguono allegati)

10_Allegato_DDR_10_02-04-2015_295523.pdf

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