Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 36 del 10 aprile 2015


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 9 del 02 aprile 2015

Approvazione dei modelli regionali di cartellino dei prezzi alberghieri e di tabella dei prezzi alberghieri per le strutture ricettive alberghiere. Art. 34 della L.r. 14 giugno 2013 n. 11.

Note per la trasparenza

Si approva il modello regionale di cartellino dei prezzi da esporre in ogni camera, unità abitativa o suite di alberghi/hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere ed alberghi diffusi, nonché il modello regionale di tabella dei prezzi da esporre nel luogo di ricevimento delle suddette strutture ricettive.

Il Direttore

PREMESSO CHE

-  la l.r. 14 giugno 2013  n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”  all’art.2, comma 1, lettera h) definisce la struttura ricettiva quale struttura, aperta al pubblico, che fornisce a pagamento alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente;

- gli articoli 24 e 25 della citata l.r.n.11/2013 definiscono quali  tipologie di strutture ricettive alberghiere : gli alberghi/hotel; i villaggi- albergo; le residenze turistico – alberghiere e gli alberghi diffusi;

- ai sensi della normativa nazionale attuativa di quella comunitaria, la lettera i) del comma 1 dell’art.31 del D.lgs.26.3.2010 n.59, dispone che i prestatori di servizi hanno l’obbligo di informare  i destinatari  sul prezzo del servizio;

- il comma 4 dell’art.34 della l.r. n.11/2013 dispone che i prezzi delle strutture ricettive praticati nell’anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, secondo un modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale;

- il comma 5 dell’art.34 della citata l.r.n.11/2013 dispone che  il prezzo della struttura ricettiva è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale;

CONSIDERATO CHE

- in conformità alla DGR n.807 del 27 maggio 2014, spetta al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione del modello regionale del cartellino dei prezzi e della tabella dei prezzi   degli alberghi/hotel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere;

- in conformità alla DGR n. 1521 del 12 agosto 2014, spetta al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione del modello regionale del cartellino dei prezzi e della tabella dei prezzi   degli alberghi diffusi;

DATO ATTO CHE

- con Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014 sono stati approvati il modello regionale di cartellino dei prezzi da esporre in ogni camera, unità abitativa o suite di tutte le tipologie delle strutture ricettive, nonché il modello regionale di tabella dei prezzi da esporre nel luogo di ricevimento di tutte le tipologie di strutture ricettive;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del comma 1 dell’art.34 della citata l.r.n.11/2013, il prezzo giornaliero, indicato sia nel cartellino  prezzi sia nella tabella dei prezzi, comprende il costo dell’alloggio e dei servizi  necessari ai fini della classificazione, salvo il costo dei servizi  a richiesta del cliente;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della DGR  n.807/2014,  Allegato B, Sezione prima, numero 71, negli alberghi/hotel da classificarsi a  3 stelle, 3 stelle superior, quattro stelle, quattro stelle superior e cinque stelle, è previsto come requisito obbligatorio il servizio  di prima colazione a richiesta del cliente anche nelle camere/suite/junior suite/ unità abitative;

- ai sensi della DGR  n.807/2014, Allegato C,  numero 49, nei  villaggi albergo e nelle residenze turistico alberghiere, da classificarsi a  3 e 4 stelle,  è previsto come requisito obbligatorio il servizio  di prima colazione a richiesta del cliente anche nelle unità abitative;

- ai sensi della DGR  n.1521/2014,  Allegato B, Sezione prima, numero 35, negli alberghi diffusi da classificarsi a  3 stelle e 3 stelle superior, è previsto come requisito obbligatorio il servizio  di prima colazione a richiesta del cliente anche nelle camere/suite/junior suite/ unità abitative;

- il servizio  di prima colazione, a richiesta del cliente nei locali di pernottamento, può essere offerto, per libera scelta del titolare, anche in strutture ricettive alberghiere con classificazione inferiore  a tre stelle;

- ai sensi del citato comma 1 dell’art.34 della l.r.n.11/2013, il prezzo giornaliero delle strutture ricettive alberghiere, indicato sia nel cartellino  prezzi sia nella tabella dei prezzi,  non può comunque comprendere, il costo del servizio  di prima colazione a richiesta del cliente anche nelle camere/suite/junior suite/ unità abitative;

PRESO ATTO CHE  alcuni operatori turistici hanno proposto l’inserimento, nei citati modelli regionali della tabella  prezzi e del cartellino prezzi, accanto al prezzo giornaliero, di  una speciale sezione indicante  il prezzo per il servizio di prima colazione, a richiesta del cliente  anche nelle camere/suite/junior suite/ unità abitative, delle strutture ricettive alberghiere;

CONSIDERATA accoglibile, per ragioni di tutela del diritto all’informazione del consumatore, la citata proposta di fornire al turista una indicazione sul prezzo di un importante servizio a richiesta, che si aggiunge all’informazione del prezzo giornaliero dell’alloggio;

RITENUTO quindi opportuno approvare i nuovi modelli regionali di cartellino prezzi alberghieri e di tabella  prezzi alberghieri,  riservati alle strutture ricettive alberghiere, contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento ;

CONSIDERATO che i titolari  delle strutture  ricettive alberghiere  hanno già sostenuto oneri economici ed organizzativi per stampare e collocare i cartellini prezzi  e la tabella prezzi per l’anno 2015, secondo i modelli regionali   approvati con il Decreto del Direttore della Sezione turismo n.83 del 24 dicembre 2014 e che, per i principi comunitari di proporzionalità e di tutela dell’affidamento, hanno diritto di utilizzare i suddetti modelli regionali sino al 31 dicembre 2015;

RITENUTO OPPORTUNO

- disporre, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, l’obbligo per tutti i titolari di  strutture ricettive alberghiere, di utilizzo dei nuovi modelli regionali di cartellino prezzi alberghieri e tabella prezzi alberghieri, contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento;

- revocare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, l’efficacia del Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014, limitatamente ai titolari delle strutture ricettive alberghiere;

CONSIDERATO  che vi possono essere alcuni  titolari di  strutture ricettive alberghiere, interessati ad anticipare l’applicazione dei nuovi modelli regionali speciali già nel 2015, perchè essi sono comunque disposti a sostenere già nel 2015 gli oneri per la relativa stampa ed installazione ;

RITENUTO quindi opportuno attribuire, già dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ai titolari di  strutture ricettive alberghiere, la facoltà di sostituire i modelli regionali di cartellino prezzi e tabella prezzi, già approvati con il Decreto del Direttore della Sezione turismo n. 83 del 24 dicembre 2014, con i relativi nuovi modelli regionali di cartellino prezzi alberghieri e tabella prezzi alberghieri contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento ;

CONSIDERATO CHE

- lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) fornisce ai prestatori di servizi le informazioni relative alle procedure e formalità per esercitare la loro attività, ai sensi  dell’art.26 del D.lgs.n.59/2010;

- i titolari di strutture ricettive ed i loro clienti hanno quindi accesso, tramite il SUAP, alle informazioni sui modello regionale di cartellino dei prezzi e di tabella dei prezzi da esporre nelle strutture ricettive;

- il DPR 7.9.2010 n.160, che disciplina il SUAP, prevede alla lettera k) del comma 1 dell’art.1, come portale, il sito web impresainungiorno, quale riferimento per le imprese per ottenere informazioni;

RITENUTO  OPPORTUNO

- inserire, ai fini di assicurare il diritto all’informazione tramite il SUAP previsto dal citato art.26 del D.lgs.n.59/2010,  i citati Allegati A  e B sul portale : www.impresainungiorno.it
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo  nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI  il D.lgs.n.59/2010;  il DPR n.160/2010, la l.r.n.11/2013; la DGR  n.807/2014; la DGR n.1521/2014; il Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014;

decreta

  1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di cartellino prezzi alberghieri da esporre in ogni camera, unità abitativa, junior suite o suite, di alberghi/hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere ed alberghi diffusi, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento;
  2. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale  di tabella dei prezzi alberghieri, da esporre nel luogo di ricevimento di alberghi/hotel,villaggi-albergo,residenze turistico-alberghiere ed alberghi diffusi, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento;
  3. di disporre, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, per i titolari delle strutture ricettive alberghiere, l’obbligo di utilizzo dei nuovi modelli regionali di cartellino prezzi alberghieri e tabella prezzi alberghieri, contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento, per i motivi citati in premessa;
  4. di revocare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, l’efficacia del Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014,limitatamente ai titolari delle strutture ricettive alberghiere;
  5. di attribuire, per i motivi citati in premessa, già dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ai titolari di  strutture ricettive alberghiere,  la facoltà di sostituire i modelli regionali di cartellino prezzi e tabella prezzi, già approvati con il Decreto del Direttore della Sezione turismo n. 83 del 24 dicembre 2014, con i relativi nuovi modelli regionali di cartellino prezzi alberghieri  e di tabella prezzi alberghieri contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di inserire il citato Allegato A ed il citato Allegato B sul portale : www.impresainungiorno.it ;
  8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo  nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Paolo Rosso

(seguono allegati)

9_Allegato_A_DDR_9_02-04-2015_295522.pdf
9_Allegato_B_DDR_9_02-04-2015_295522.pdf

Torna indietro