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Bur n. 36 del 10 aprile 2015


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 86 del 30 dicembre 2014

Concessione contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41 e delibera n. 1790 del 29 settembre 2014. Approvazione della graduatoria dei comuni ammissibili al contributo regionale ed individuazione dei comuni esclusi. Impegno di spesa a favore di beneficiari.

Note per la trasparenza

Si approva la graduatoria delle domande presentate dai comuni ammissibili al contributo regionale per interventi “Strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici”, con il relativo impegno di spesa; si individuano altresì le domande escluse dal citato contributo.

Il Direttore

PREMESSO che l’articolo 48 della legge regionale n. n. 11/2013 disciplina le agevolazioni regionali per i progetti di interesse pubblico nel settore turistico, disponendo che la Regione, al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, concede contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di investimento per la diversificazione e il potenziamento delle  infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici, in conformità ai piani strategici;

PRESO ATTO che sono ammissibili al contributo gli interventi strutturali, infrastrutturali e dotazionali dei beni in proprietà di enti pubblici destinati al turista o a supporto dell’attività turistica, e nella concessione del contributo è accordata priorità ai comuni in possesso di certificazioni ambientali, alla natura degli investimenti, al grado di innovazione degli stessi e all’incidenza proporzionata sui flussi turistici attuali e potenziali;

PREMESSO che il citato contributo regionale può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, elevabile di altri cinque punti percentuali nel caso di interventi realizzati da comuni ubicati in area di montagna;

PREMESSO altresì che in relazione a quanto sopra e in considerazione della disponibilità finanziaria del bilancio regionale per l’esercizio 2014 la deliberazione n.1790 del 29 settembre 2014 ha approvato un bando per la concessione di contributi ai comuni, ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale n. 11/2013, per le iniziative riconducibili alle seguenti due linee di spesa:

  1. strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici;
  2. riqualificazione, miglioramento e, per i capoluoghi di provincia che non ne dispongono, realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione n.1790/2014 prevede di assegnare la somma di € 6.000.000,00 rinvenibili dal capitolo di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 n. 102080, denominato “Contributi alle amministrazioni pubbliche per interventi di diversificazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici (art. 48, L. r. 14.06.13, n. 11)”, con un riparto di € 5.600.000,00, per l’iniziativa di cui alla lettera a) e € 400.000,00 per l’iniziativa di cui alla lettera b), stabilendo che eventuali economie di spesa in una delle due linee di intervento potranno finanziare l’altra linea di spesa;

PRESO ATTO che la citata deliberazione n.1790/2014 è stata pubblicata su BUR n.95 del 3 ottobre 2014 e che il termine finale di presentazione delle domande di contributo è scaduto il 17 novembre 2014;

CONSIDERATO altresì che la citata deliberazione n.1790/2014 prevede che il Direttore della Sezione Turismo approvi la graduatoria dei beneficiari ed esclusi al contributo regionale;

RAVVISATO che l’istruttoria amministrativa è stata svolta dalla Sezione Turismo, mentre l’istruttoria tecnica sarà svolta dalla Sezione Regionale Lavori Pubblici per gli aspetti e le valutazioni inerenti i prezzi delle opere pubbliche e la congruità degli interventi prospettati, al fine della conferma del contributo, che avverrà con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Turismo;

CONSIDERATO che la disponibilità complessiva del budget per gli interventi previsti dalla deliberazione n. 1790/2014 è stato incrementato con deliberazione n. 2550 del 23 dicembre 2014 di € 932.430,00 prevedendo quindi una somma complessiva disponibile di € 6.932.430,00, suddivisa in:

  • € 6.532.430,00 da destinare al finanziamento per infrastrutture e strutture turistiche;
  • € 400.000,00 da destinare al finanziamento per le aree per sosta camper;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 85 in data 30 dicembre 2014 è stata impegnata la somma di € 271.157,02 a favore delle iniziative ammesse al contributo regionale presentate dai Comuni riguardanti le “Aree attrezzate per sosta camper”;

PRESO ATTO che la differenza tra l’importo previsto dalla deliberazione n. 1790/2014 di € 400.000,00 per le attività da finanziare per le aree di sosta camper e la somma effettivamente impegnata di € 271.157,02 con il citato Decreto, ammonta ad € 128.842,98 e che, come previsto dalla citata deliberazione, la suddetta economia di spesa pari ad € 128.842,98 può finanziare la linea di intervento destinata alle iniziative per infrastrutture e strutture turistiche, sommandosi così alla citata disponibilità di € 6.532.430,00;

RITENUTO pertanto che, la somma complessiva a disposizione, da assegnare ai Comuni che hanno presentato domanda di contributo per le iniziative riguardanti la linea di intervento “Strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici” ammonta complessivamente ad € 6.661.272,98;

DATO ATTO

  • che la Sezione regionale Turismo ha effettuato l’istruttoria amministrativa sulle domande di contributo pervenute dai Comuni , per le iniziative riguardanti le “Strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici”, in conformità a tutte le disposizioni della DGR n.1790/2014;
  • che, in particolare, la Sezione regionale Turismo ha determinato il contributo concesso, rispettando il limite minimo di spesa di € 40.000,00 ed il limite massimo di spesa di € 1.500.000,00 come previsto dall’articolo 4 dell’Allegato A) della deliberazione n.1790/14, nonché le percentuali del 75% per la spesa sostenuta in Comuni montani e del 65% per la spesa sostenuta in altri comuni; come previsto al punto n.3 del dispositivo della citata deliberazione;
  • che, in particolare, la citata Sezione ha escluso dal contributo i lavori per viabilità stradale, come previsto dall’articolo 4 dell’Allegato A della deliberazione n.1790/14, escludendo quindi quegli interventi infrastrutturali, in tutto o in parte, destinati ad agevolare il traffico veicolare;

DATO ATTO che, conseguentemente, sono invece risultati ammissibili al contributo quegli interventi infrastrutturali destinati esclusivamente ad agevolare la circolazione pedonale in spazi di proprietà comunale riservati ai pedoni, in conformità alle finalità di turismo sostenibile della legge regionale n. 11/2013, come previsti dall’articolo 4 dell’Allegato A) della deliberazione n. 1790/14, quali ad esempio passeggiate a mare o percorsi pedonali;

RITENUTO di approvare, a seguito delle risultanze dell’istruttoria amministrativa, la graduatoria dei Comuni ammissibili ai contributi per le iniziative riguardanti la linea di intervento “Strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici”, in conformità alle disposizioni della DGR n.1790/2014, con i relativi importi di contributo concesso, come individuata nell’Allegato A al presente provvedimento, nel quale sono altresì indicati secondo l’ordine decrescente delle presenze i comuni a punteggio pari a zero;

RAVVISATO che la disponibilità finanziaria di complessive € 6.661.272,98 consente di ammettere a finanziamento i comuni dalla posizione n. 1 (San Michele al Tagliamento) alla posizione n. 24 compresa (Comune di Eraclea) con l’importo di spesa ammessa e di contributo a fianco di ciascuno indicato per una somma complessiva di contributo impegnato di € 6.531.436,13, con una minor somma impegnata di € 129.836,85;

RAVVISATO pertanto che la somma residua di € 129.836,85 può essere assegnata al comune di Silea (TV) (posizione n. 25) per la realizzazione di uno stralcio funzionale del progetto relativo ai percorsi ciclopedonali e spazi pubblici consentendo con ciò l’impegno totale della somma disponibile di € 6.661.272,98;

RITENUTO altresì che, con eventuale successivo provvedimento, potrà essere rivisto il livello del contributo concesso a ciascun comune di cui all’allegato A), mediante conferma o eventuale riduzione del contributo concesso nella graduatoria provvisoria, a seguito di istruttoria tecnica effettuata dalla Sezione Lavori Pubblici, in conformità alla citata deliberazione n. 1790/2014;

RITENUTO altresì di approvare l’elenco dei comuni esclusi dal contributo regionale individuati nell’Allegato B al presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate, in conformità agli articoli 4 e 6 dell’Allegato A della deliberazione n. 1790/14;

CONSIDERATO che lo stanziamento di competenza sulla U.P.B. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” capitolo di spesa 102080 del bilancio del corrente esercizio ad oggetto “Contributi alle amministrazioni pubbliche per interventi di diversificazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici” trova copertura mediante ricorso all’indebitamento;

VISTI:

  • la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013,
  • la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;
  • la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “ Statuto del Veneto”;
  • la legge regionale 2 aprile 2014 n. 12 di approvazione del bilancio di previsione per  l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 e la legge regionale di Assestamento del bilancio;
  • la deliberazione n. 1790 del 29 settembre 2014 di approvazione del bando per la concessione dei contributi ai comuni ai sensi dell’articolo 48 e 41, della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;

VISTO l’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 12, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario  2014 e pluriennale 2014 – 2016”;

VISTA la legge 24/12/2003 n. 350, ed in particolare il comma 18 dell’articolo 3;

VISTA la DGR n. 516 del 15 aprile 2014 di approvazione delle direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014;

ATTESTATO che la fattispecie di intervento di cui al punto 1 del dispositivo del presente atto, rientra in quella prevista alla lettera g) dell’articolo 3, comma 18, della Legge n. 350/2003;

decreta

  1. di approvare, per i motivi citati in premessa, la graduatoria dei Comuni ammissibili al contributo regionale per le iniziative, la spesa ammessa e l’importo del contributo a fianco di ognuno indicate riguardanti le opere relative a “Strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici” indicati nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di escludere dal contributo regionale i Comuni per le iniziative ed i motivi a fianco ad ognuno indicate relative a “Strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici” riportati nell’Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di impegnare, a favore dei comuni beneficiari indicati nell’Allegato A) del presente provvedimento, dalla posizione n. 1 (San Michele al Tagliamento) alla posizione n. 24 compresa (Comune di Eraclea) con l’importo di spesa ammessa e di contributo concesso a fianco di ciascuno indicato per una somma complessiva di contributo di € 6.531.436,13 e a favore del Comune di Silea (TV) la somma residua di € 129.836,85 per un impegno complessivo di € 6.661.272,98, imputando la spesa al capitolo n. 102080 “Contributi alle amministrazioni pubbliche per interventi di diversificazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE – 2.02.03 – 2234);
  4. di prevede che con eventuale successivo proprio provvedimento, potrà essere rivisto il livello del contributo concesso a ciascun comune di cui all’allegato A), mediante conferma o eventuale riduzione del contributo concesso con il presente provvedimento;
  5. di dare atto che il mancato rispetto da parte dei Comuni ammessi al contributo regionale di quanto previsto dal Bando di cui alla DGR 1790/2014, in particolare la realizzazione dell’intera iniziativa per la quale si è richiesto il contributo o il mancato cofinanziamento della spesa non coperta dal contributo regionale non riconosciuta ammissibile in fase di istruttoria dalla Sezione Lavori Pubblici comporterà la revoca del contributo;
  6. di dare atto altresì che trattasi di spesa di natura non commerciale;
  7. di stabilire che il contributo sarà erogato secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 27/2003 articolo 54:
  • fino al 90% del contributo concesso previa attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo;
  • mentre il saldo del contributo sarà erogato previa acquisizione del provvedimento del beneficiario di approvazione degli atti di contabilità finale del certificato di regolare esecuzione o di collaudo/relazione acclarante del collaudatore e della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa;
  1. di prevedere che il termine ultimo per produrre la richiesta di erogazione del contributo congiuntamente alla rendicontazione finale dell’intervento, alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d’esecuzione dell’intervento, è stabilito in cinque anni dalla data del presente atto di impegno di spesa. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 54, comma 7, della L.R. n. 27/2003 in ordine alle eventuali proroghe motivate da concedersi con provvedimento del Direttore della Sezione Turismo,  e comunque nel termine di sette anni dal provvedimento regionale che impegna la spesa del contributo;
  2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di comunicare il contenuto del presente provvedimento ai Comuni ammissibili al contributo regionale indicati nell’allegato A) al presente provvedimento e di notificare ai Comuni esclusi dal contributo regionale indicati nell’allegato B) al presente provvedimento;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché al seguente indirizzo del sito web della Regione www.regione.veneto.it/web/turismo/normativa

Paolo Rosso

(seguono allegati)

86_Allegato_A_DDR_N_86-30-12-2014_295294.pdf
86_Allegato_B_DDR_N_86-30-12-2014_295294.pdf

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