Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 36 del 10 aprile 2015


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 85 del 30 dicembre 2014

Concessione di contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41. Deliberazione n. 1790 del 29 settembre 2014. Approvazione delle iniziative ammesse a contributo per la linea di intervento Area sosta camper.

Note per la trasparenza

Si approva l’elenco delle domande presentate dai comuni ammessi al contributo regionale per le opere di “riqualificazione, miglioramento e, per i capoluoghi di provincia che non ne dispongono, realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper”, con relativo impegno di spesa.

Il Direttore

PREMESSO che l’articolo 48 della citata L.r. n. 11/2013 disciplina le agevolazioni regionali per i progetti di interesse pubblico nel settore turistico, disponendo che la Regione al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, concede contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di investimento per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici, in conformità ai piani strategici.

che sono ammissibili al contributo gli interventi strutturali, infrastrutturali e dotazionali dei beni in proprietà di enti pubblici destinati al turista o a supporto dell’attività turistica, e nella concessione del contributo è accordata priorità ai comuni in possesso di certificazioni ambientali, alla natura degli investimenti, al grado di innovazione degli stessi e all’incidenza proporzionata sui flussi turistici attuali e potenziali. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, elevabile di altri cinque punti percentuali nel caso di interventi realizzati da comuni ubicati in area di montagna.

che in relazione a quanto sopra e in considerazione della disponibilità finanziaria che deriva dal bilancio 2014 si è ritenuto di intervenire su due specifiche attività:

  1. strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici;
  2. riqualificazione, miglioramento e, per i capoluoghi di provincia che non ne dispongono, realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1790 del 29/9/2014 è stato approvato il bando pubblico indicato in oggetto con utilizzo di fondi regionali a valere sul bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2014 in applicazione della legge regionale 11/2013 art 48 e 41 con scadenza del termine di presentazione delle richieste di contributo il 17/11/2014;

CONSIDERATO che il suddetto bando prevedeva di assegnare la somma di € 6.000.000,00 rinvenibili dal capitolo di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 n. 102080, denominato “Contributi alle amministrazioni pubbliche per interventi di diversificazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici (art. 48, L. r. 14.06.13, n. 11)”, con un riparto di € 5.600.000,00, per l’iniziativa di cui alla lettera a) e € 400.000,00 per l’iniziativa di cui alla lettera b), stabilendo che eventuali economie di spesa in una delle due linee di intervento potranno finanziare l’altra linea di spesa;

CONSIDERATO altresì che il suddetto bando approvato con deliberazione n 1790 del 29 settembre 2014 prevede che il Direttore della Sezione Turismo approvi la graduatoria dei soggetti beneficiari e di quelli esclusi al contributo regionale;

RAVVISATO che l’istruttoria amministrativa è stata svolta dalla Sezione Turismo, mentre l’istruttoria tecnica sarà svolta dalla Sezione Regionale Lavori Pubblici per gli aspetti e le valutazioni inerenti i prezzi delle opere pubbliche e la congruità degli interventi prospettati al fine della conferma del contributo che avverrà con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Turismo;

CONSIDERATO che delle dieci domande pervenute riguardanti gli interventi di “riqualificazione, miglioramento e, per i capoluoghi di provincia che non ne dispongono, realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper” tutte le domande risultano ammissibili a contributo per un ammontare complessivo di contributo assegnabile di Euro 271.157,02, per cui si può prescindere dalla graduatoria;

CONSIDERATO altresì che l’importo di euro 128.842,98, che residua dall’importo riservato dalla delibera n. 1790/2014 di euro 400.000,00 messo a bando è utilizzato, così come previsto dalla delibera stessa, per finanziare le domande presentate dai Comuni ritenute ammissibili a contributo regionale con provvedimento n. 86 del 30 dicembre 2014 del Direttore della Sezione Turismo, concernente “Strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici”;

RITENUTO che, sulla base di quanto sopra, necessita pertanto approvare a seguito delle risultanze dell’istruttoria amministrativa l’elenco dei Comuni ammessi ai benefici di cui alla deliberazione n. 1790/2014 riportati nell’Allegato A) relativamente agli interventi di “Riqualificazione, miglioramento e, per i capoluoghi di provincia che non ne dispongono, realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper” e provvedere al relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che lo stanziamento di competenza sulla U.P.B. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” capitolo di spesa 102080 del bilancio del corrente esercizio ad oggetto “Contributi alle amministrazioni pubbliche per interventi di diversificazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici” trova copertura mediante ricorso all’indebitamento;

VISTI la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “ Statuto del Veneto”;

la legge regionale 2 aprile 2014 n. 12 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 e la legge regionale di Assestamento del bilancio;

la deliberazione n. 1790 del 29 settembre 2014 di approvazione del bando per la concessione dei contributi ai comuni ai sensi dell’articolo 48 e 41, della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;

VISTO l’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016”;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 18 dell’articolo 3;

ATTESTATO che la fattispecie di intervento di cui al presente atto, rientra in quella prevista alla lettera g) dell’articolo 3, comma 18, della Legge n. 350/2003;

decreta

  1. di approvare l’elenco dei Comuni ammessi al contributo regionale per le iniziative riguardanti la “riqualificazione, miglioramento e, per i capoluoghi di provincia che non ne dispongono, realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper” indicati nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di impegnare, a favore dei Comuni di cui Allegato A) del presente provvedimento l’importo a fianco di ciascuno riportato per una spesa complessiva di € 271.157,02, imputando la spesa al capitolo n. 102080 “Contributi alle amministrazioni pubbliche per interventi di diversificazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE – 2.02.03 – 2234);
  3. di prevede che con eventuale successivo proprio provvedimento, potrà essere rivisto il livello del contributo concesso a ciascun comune di cui all’Allegato A), mediante conferma o eventuale riduzione del contributo concesso con il presente provvedimento;
  4. di dare atto che il mancato rispetto da parte dei Comuni ammessi al contributo Regionale di quanto previsto dal Bando di cui alla DGR 1790/2014, in particolare la realizzazione dell’intera iniziativa per la quale si è richiesto il contributo o il mancato cofinanziamento della spesa non coperta dal contributo regionale non riconosciuta ammissibile in fase di istruttoria dalla Sezione Lavori Pubblici comporterà la revoca del contributo;
  5. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
  6. di stabilire che il contributo sarà erogato secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 27/2003 articolo 54:
  • fino al 90% del contributo concesso previa attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo;
  • mentre il saldo del contributo sarà erogato previa acquisizione del provvedimento del beneficiario di approvazione degli atti di contabilità finale del certificato di regolare esecuzione o di collaudo/relazione acclarante del collaudatore e della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa;
  1. che il termine ultimo per produrre la richiesta di erogazione del contributo congiuntamente alla rendicontazione finale dell’intervento, alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d’esecuzione dell’intervento, è stabilito in cinque anni dalla data del  presente provvedimento regionale di impegno di spesa. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 54, comma 7, della legge regionale n. 27/2003 in ordine alle eventuali proroghe motivate da concedersi con provvedimento del Direttore della Sezione Turismo, e comunque nel termine di sette anni dal provvedimento regionale che impegna la spesa del contributo;
  2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di comunicare il contenuto del presente provvedimento ai Comuni beneficiari;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché al seguente indirizzo del sito web della Regione www.regione.veento.it/web/turismo/normativa

Paolo Rosso

(seguono allegati)

85_Allegato_DDR_85_30-12-2014_295293.pdf

Torna indietro