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Materia: Settore secondario
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 22 del 10 febbraio 2015
Proroga al 31 marzo 2015 dell'"Accordo per il credito 2013" per la sospensione dei pagamenti delle PMI nei confronti del sistema bancario sottoscritto il 1 luglio 2013 da ABI ed Associazioni delle imprese. Integrazione alle agevolazioni oggetto dell'iniziativa.
Con il presente provvedimento, a seguito della proroga fino al 31 marzo 2015 dell’”Accordo per il credito 2013” sottoscritto da A.B.I. e associazioni delle imprese, si integrano le normative agevolative dell’accordo includendo le operazioni di riassicurazione del credito garantito dai Confidi a vantaggio delle PMI e le operazioni di garanzia su portafogli.
Il Direttore
PREMESSO che in data 1° luglio 2013 l’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto l’”Accordo per il Credito 2013”, riguardante le operazioni di seguito elencate:
che l’Accordo prevede, altresì, che siano ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistite da contributo pubblico in conto capitale e/o in conto interessi, così come individuati dall’ente che gestisce la normativa;
che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 28 ottobre 2013, nel prendere atto del suddetto Accordo, dispone che le iniziative agevolative sono quelle individuate nei precedenti provvedimenti relativi alla moratoria sui crediti (Deliberazioni della Giunta Regionale n. 83 del 29 gennaio 2013 e n. 756 del 21 maggio 2013);
che la DGR n. 1960/2013 sopra citata ha stabilito che le normative agevolative regionali possano essere aggiornate con provvedimenti del Dirigente regionale della struttura competente;
che il Decreto del Direttore della Sezione Industria e Artigianato n. 126 del 28 maggio 2014, ha integrato le strumentazioni agevolative sulle quali le PMI possono presentare richiesta di applicazione dell’”Accordo per il Credito 2013”, includendo quella di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3703 del 30 novembre 2009;
che la DGR n. 1960/2013 più volte citata stabilisce, altresì, che il Dirigente regionale in caso di successive proroghe dell'Accordo possa adottare gli atti conseguenti;
che con DDIA n. 219 del 15 luglio 2014 è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per la presentazione delle richieste di sospensiva, come comunicato da A.B.I. in data 5 luglio 2014, e si è contestualmente provveduto ad integrare l’elenco delle normative agevolative sulle quali le PMI possono presentare richiesta di applicazione dell’”Accordo per il Credito 2013”;
che, come comunicato dall’A.B.I. in data 29 dicembre 2014, è stato ulteriormente prorogato il termine per la presentazione della richiesta di sospensiva al 31 marzo 2015, in previsione di un nuovo accordo per il periodo 2015-17, come disposto dall’art. 1, comma n. 246 della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)”;
che, con Decreto del Direttore della Sezione Industria e Artigianato n. 5 del 22 gennaio 2015 è stata confermata l’ammissibilità delle agevolazioni regionali alla proroga al 31 marzo 2015 dell’”Accordo per il credito 2013”;
RITENUTO opportuno integrare gli interventi agevolativi oggetto dell’iniziativa, includendo le operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete, previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 4 giugno 2013 e dalla Deliberazione n. 1782 del 3 ottobre 2013 e le operazioni di garanzia su portafogli “Tranched cover” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 7 maggio 2012;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
Michele Pelloso
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