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Bur n. 27 del 20 marzo 2015


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 22 del 10 febbraio 2015

Proroga al 31 marzo 2015 dell'"Accordo per il credito 2013" per la sospensione dei pagamenti delle PMI nei confronti del sistema bancario sottoscritto il 1 luglio 2013 da ABI ed Associazioni delle imprese. Integrazione alle agevolazioni oggetto dell'iniziativa.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito della proroga fino al 31 marzo 2015 dell’”Accordo per il credito 2013” sottoscritto da A.B.I. e associazioni delle imprese, si integrano le normative agevolative dell’accordo includendo le operazioni di riassicurazione del credito garantito dai Confidi a vantaggio delle PMI e le operazioni di garanzia su portafogli.

Il Direttore

PREMESSO  che in data 1° luglio 2013  l’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto l’”Accordo per il Credito 2013”, riguardante le operazioni di seguito elencate:

  • operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine (mutui), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
  • operazioni di allungamento della durata dei mutui;
  • operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine;
  • operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni, delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 TUB perfezionato o senza cambiali;
  • operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa;

che l’Accordo prevede, altresì, che siano ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistite da contributo pubblico in conto capitale e/o in conto interessi, così come individuati dall’ente che gestisce la normativa;

che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 28 ottobre 2013, nel prendere atto del suddetto Accordo, dispone che le iniziative agevolative sono quelle individuate nei precedenti provvedimenti relativi alla moratoria sui crediti (Deliberazioni della Giunta Regionale n. 83 del 29 gennaio 2013 e n. 756 del 21 maggio 2013);      

che la DGR n. 1960/2013 sopra citata  ha stabilito che le normative agevolative regionali possano essere aggiornate con provvedimenti del Dirigente regionale della struttura competente;

che il Decreto del Direttore della Sezione Industria e Artigianato n. 126 del 28 maggio 2014, ha integrato le strumentazioni agevolative sulle quali le PMI possono presentare richiesta di applicazione dell’”Accordo per il Credito 2013”, includendo quella di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3703 del 30 novembre 2009;

che la DGR n. 1960/2013 più volte citata stabilisce, altresì, che il Dirigente regionale in caso di successive proroghe dell'Accordo possa adottare gli atti conseguenti;

che con DDIA n. 219 del 15 luglio 2014 è stato prorogato al 31 dicembre 2014  il termine per la presentazione delle richieste di sospensiva, come comunicato da A.B.I. in data 5 luglio 2014, e si è contestualmente provveduto ad integrare l’elenco delle normative agevolative sulle quali le PMI possono presentare richiesta di applicazione dell’”Accordo per il Credito 2013”;

che, come comunicato dall’A.B.I. in data 29 dicembre 2014,  è stato ulteriormente prorogato il termine per la presentazione della richiesta di sospensiva al 31 marzo 2015, in previsione di un nuovo accordo per il periodo 2015-17, come disposto dall’art. 1, comma n. 246 della  Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)”;

che, con Decreto del Direttore della Sezione Industria e Artigianato  n. 5 del 22 gennaio 2015 è stata confermata l’ammissibilità delle agevolazioni regionali alla proroga al 31 marzo 2015 dell’”Accordo per il credito 2013”;

RITENUTO  opportuno integrare gli interventi agevolativi oggetto dell’iniziativa, includendo le operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete,  previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 4 giugno 2013 e dalla Deliberazione n. 1782 del 3 ottobre 2013  e le operazioni di garanzia su portafogli “Tranched cover” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 7 maggio 2012;                             

VISTA   la documentazione agli atti;

decreta

  1. di integrare le normative agevolative di cui  al punto 1, del Decreto del Direttore della Sezione Industria e Artigianato n. 5 del 22 gennaio 2015, individuate con DGR n. n. 83 del 29 gennaio 2013, DGR 756 del 21 maggio 2013, DDIA n. 126 del 28 maggio 2014 e DDIA n. 219 del 15 luglio 2014  includendo quelle previste dalla DGR n. 903 del 4 giugno 2013  e  dalla DGR n. 1782 del 3 ottobre 2013  riferite alle operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete e dalla DGR n. 789 del 7 maggio 2012 riferita alle operazioni di garanzia su portafogli “Tranched cover”;
  2. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Pelloso

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