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Bur n. 24 del 13 marzo 2015


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE n. 453 del 19 dicembre 2014

Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10 "Attività di promozione e informazione". DGR n. 1996 del 28 ottobre 2014. "Convenzione operativa con l'Unione regionale della Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere Veneto per la realizzazione della attività di informazione e di promozione della nuova disciplina regionale in materia di distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di impresa e delle opportunità di finanziamento in materia di innovazione e internazionalizzazione per le imprese venete". Assunzione impegno di spesa a favore dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere Veneto

Note per la trasparenza

Con il presente atto si assume l’impegno di spesa a favore dell’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto – Unioncamere Veneto per l’attuazione delle attività di informazione e di promozione alle imprese venete di cui alla nuova disciplina regionale in materia di distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di impresa, in attuazione dell’articolo 10 della Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13.

Il Direttore

PREMESSO che, con Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”, la Regione Veneto nell’ambito delle competenze regionali di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi e tenendo conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell’innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell’occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell’avviamento di nuova imprenditorialità;

che, la stessa L.R. n. 13/2014 all’articolo 10 “Attività di promozione e informazione” prevede che la Giunta regionale svolga attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo regionale, individuando e finanziando programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l’attuazione delle finalità della presente legge in un’ottica di miglioramento del sistema produttivo locale;

che, l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito Unioncamere Veneto) è la struttura che associa le Camere di Commercio della Regione, svolgendo funzioni di promozione dell’economia e di coordinamento dei rapporti con la Regione e gli Enti locali ed è Associazione senza fini di lucro con la natura di Ente pubblico ai sensi del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, degli artt. 14 e seguenti c.c., del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

che, con DGR n. 1996 del 28 ottobre 2014, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione con Unioncamere Veneto ai fini dell’attuazione delle preannunciate attività di promozione e informazione;

CONSIDERATO  che, la norma finanziaria di cui all’art. 13 della L.R. n. 13/2014 prevede, tra l’altro, lo stanziamento di euro 800.000,00 ai fini dello svolgimento delle attività di promozione e informazione;

che, il programma delle attività di promozione e informazione è esplicitato all’Allegato A (schema di convenzione) alla DGR n. 1996 del 28 ottobre 2014, articolo 1 “Oggetto della convenzione”, il quale prevede un costo complessivo di euro 842.100,00, di cui euro 800.000,00 a carico della Regione del Veneto ed euro 42.100,00 a carico di Unioncamere Veneto;

DATO ATTO   che, con nota n. 522350 del 4 dicembre 2014, la competente Sezione Ricerca e Innovazione ha inviato detta convenzione a Unioncamere Veneto ai fini della sottoscrizione digitale avvenuta in data 19 dicembre 2014;

VISTO la Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13;

la Delibera di Giunta Regionale n. 1996 del 28 ottobre 2014;

la documentazione agli atti;

decreta

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di impegnare, attribuendo il codice SIOPE n. 1.05.03.1550, a favore dell’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto – Unioncamere Veneto, con sede in Via delle Industrie 19/D, 30175 Marghera - Venezia (VE) C.F. 80009100274 - P.IVA 02406800272 la spesa di euro 800.000,00 sul capitolo n. 102165 ad oggetto “Azioni regionali di promozione e informazione per favorire la nascita di forme di aggregazione tra imprese e lo sviluppo del sistema produttivo regionale – trasferimenti correnti (art. 10, L.R. 30/05/2014, N.13)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
  3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno non costituisce un debito commerciale a carico del bilancio regionale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  4. di dare atto che la liquidazione della spesa impegnata a favore dell’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto – Unioncamere Veneto è disposta in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 1996 del 28 ottobre 2014 e in attuazione della L.R. 30 maggio 2014, n. 13, art. 10. L’estinzione dell’obbligazione da parte della Regione Veneto è determinata nel mancato invio, entro il termine previsto del 30 ottobre 2016, della rendicontazione delle spese sostenute che attestino l’avvenuta realizzazione del programma di attività disciplinato, giusta Allegato A alla DGR n. 1996/2014;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale;
  7. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Antonio Bonaldo

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