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Bur n. 14 del 06 febbraio 2015


Materia: Sport e tempo libero

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI n. 91 del 29 gennaio 2015

Leggi Regionali 3 gennaio 2005, n. 1 e 2, nuova disciplina per l'esercizio della professione di guida alpina e della professione di guida alpina e della professione di maestro di sci. Approvazione tariffe massime per le prestazioni professionali delle Guide alpine e dei Maestri di sci - Anno 2015. Pubblicazione.

Note per la trasparenza

La Regione effettua la vigilanza sull’attività delle scuole di sci e di alpinismo.

Con il presente provvedimento si intende disporre la pubblicazione nel BUR delle tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide alpine e dei maestri di sci approvate dalle rispettive provincie in adempimento alla delega stabilita ai sensi  dell’art. 149, comma  1 della  L. R. 11/2001.

Il Direttore

VISTA la  delibera di Giunta Regionale n. 174 del 31/01/2006, con cui è stato approvato l’atto di indirizzo per l’attivazione della delega in materia di guide alpine e maestri di sci a favore delle Province, ai sensi dell’art. 149, comma 3 della L. R. 11/2001.

ATTESO che le tariffe  massime applicabili dalle guide alpine e dai maestri di sci per l’anno 2015, proposte dal Collegio Regionale delle guide alpine – maestri di alpinismo  e dal Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto,  elencate nell’allegato “A” al presente provvedimento, sono state approvate dalle rispettive Amministrazioni Provinciali, così come segue:

- la Provincia di Belluno  con nota del 08/01/2015 prot. 473  ha comunicato che l’approvazione è avvenuta con  provvedimento del Presidente della Provincia  n. 28 del 19/12/ 2014;

- la Provincia di Verona con nota del 29/12/2014  prot. n. 127566  ha comunicato che l’approvazione è avvenuta con  determinazione del Dirigente dei Servizi Turistico – Ricreativi  n. 5199 del 23/12/2014;

- la Provincia di Vicenza con nota del 20/01/2015 prot. n. 3920 6194 ha comunicato che l’approvazione è avvenuta con decreto presidenziale  n. 10 del 19/01/2015;

CONSIDERATO che le tariffe di cui trattasi, al fine della loro diffusione, devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, oltre che presso le scuole di alpinismo o di sci, che le espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico.

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1;

Visto l’art. 17 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 2;

decreta

1 - di provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto delle tariffe professionali massime per le prestazioni professionali delle Guide alpine e dei Maestri di sci, riassunte nell’allegato “A” che forma parte integrante del presente decreto.

2 - di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale   Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Stefano Talato

(seguono allegati)

91_Allegato_DDR_91_29-01-2015_291185.pdf

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