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Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI n. 91 del 29 gennaio 2015
Leggi Regionali 3 gennaio 2005, n. 1 e 2, nuova disciplina per l'esercizio della professione di guida alpina e della professione di guida alpina e della professione di maestro di sci. Approvazione tariffe massime per le prestazioni professionali delle Guide alpine e dei Maestri di sci - Anno 2015. Pubblicazione.
La Regione effettua la vigilanza sull’attività delle scuole di sci e di alpinismo.
Con il presente provvedimento si intende disporre la pubblicazione nel BUR delle tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide alpine e dei maestri di sci approvate dalle rispettive provincie in adempimento alla delega stabilita ai sensi dell’art. 149, comma 1 della L. R. 11/2001.
Il Direttore
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 174 del 31/01/2006, con cui è stato approvato l’atto di indirizzo per l’attivazione della delega in materia di guide alpine e maestri di sci a favore delle Province, ai sensi dell’art. 149, comma 3 della L. R. 11/2001.
ATTESO che le tariffe massime applicabili dalle guide alpine e dai maestri di sci per l’anno 2015, proposte dal Collegio Regionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e dal Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto, elencate nell’allegato “A” al presente provvedimento, sono state approvate dalle rispettive Amministrazioni Provinciali, così come segue:
- la Provincia di Belluno con nota del 08/01/2015 prot. 473 ha comunicato che l’approvazione è avvenuta con provvedimento del Presidente della Provincia n. 28 del 19/12/ 2014;
- la Provincia di Verona con nota del 29/12/2014 prot. n. 127566 ha comunicato che l’approvazione è avvenuta con determinazione del Dirigente dei Servizi Turistico – Ricreativi n. 5199 del 23/12/2014;
- la Provincia di Vicenza con nota del 20/01/2015 prot. n. 3920 6194 ha comunicato che l’approvazione è avvenuta con decreto presidenziale n. 10 del 19/01/2015;
CONSIDERATO che le tariffe di cui trattasi, al fine della loro diffusione, devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, oltre che presso le scuole di alpinismo o di sci, che le espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico.
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
Visto l’art. 17 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 2;
decreta
1 - di provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto delle tariffe professionali massime per le prestazioni professionali delle Guide alpine e dei Maestri di sci, riassunte nell’allegato “A” che forma parte integrante del presente decreto.
2 - di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Stefano Talato
(seguono allegati)
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