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Bur n. 9 del 20 gennaio 2015


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 192 del 15 dicembre 2014

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Iscrizione, aggiornamento ai sensi dell'art. 43, L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione delle associazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
  • visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
  • rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della L. 383/2000;
  • preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
  • preso atto che la citata normativa stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
  • devono svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
  • per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati;
  • possono lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità;
  • hanno il divieto di distribuire proventi, avanzi di gestione e fondi di riserve, a soci o a terzi, ma hanno l’obbligo di reinvestirli per il conseguimento delle finalità previste dallo statuto;
  • tenuto conto che la DGR n. 2652 del 10.10.2001 prevede la cancellazione automatica dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni triennale;
  • preso atto che la DGR 2652 del 10.10.2001 ha affidato al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
  • preso atto che con DGR n. 2140 del 25.11.2013, in attuazione della LR 54/2012, la competenza di cui al punto precedente è stata affidata al Direttore del Dipartimento per i Servizi sociosanitari e sociali;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
  • l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 10 associazioni evidenziate nell’Allegato A, nonostante alcune debbano adempiere alle prescrizioni ivi indicate;
  • l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Centro di Iniziativa Culturale “el Canfin” con sede a Baricetta di Adria, C. F. 90004820297 e dell’Associazione Insieme per Venezia con sede a Lido di Venezia, C. F. 94083400278, nonostante gli statuti non siano conformi alla normativa in materia di associazionismo;
  • l’iscrizione del Centro di Iniziativa Culturale “el Canfin” e dell’Associazione Insieme per Venezia è tuttavia condizionata all’adozione, entro sei mesi dalla data del provvedimento, di uno statuto conforme alla normativa in materia di associazionismo (Allegato A);
  • l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell’Associazione Porta Palio, con sede a Verona, C.F. 93072210235, e la contestuale cancellazione dal registro del volontariato, a seguito di specifica richiesta dell’associazione medesima in quanto svolge attività di utilità sociale rivolta anche agli associati (Allegato A);
  • l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell’Associazione Le Fiabe d’Argento, con sede a S. Lucia di Piave, C.F. 91038900261, e la contestuale non ammissione al registro del volontariato, a seguito di specifica richiesta dell’associazione medesima in quanto svolge attività di utilità sociale (Allegato A);
  • l’iscrizione delle Associazioni Porta Palio e Le Fiabe d’Argento è tuttavia condizionata all’adozione, entro il triennio, di uno statuto conforme alla normativa in materia di associazionismo;
  • la conferma dell’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 23 associazioni, già iscritte, individuate nell’ Allegato B;
  • l’assegnazione del codice di classificazione del Coordinamento Anteas Servizi Provinciale di Vicenza, seguito dalla specifica numerica, all’Associazione di Volontariato per Anziani e Pensionati Arsiero, C. F. 92024260249;
  • la cancellazione dal registro delle associazioni di promozione sociale di n. 28 associazioni, indicate nell’Allegato C, poiché, in sede di scadenza triennale:
  • l’Associazione Italia Cina, con sede a Loria, C.F. 90008550262 realizza i propri fini associativi attraverso l’impiego di personale regolarmente retribuito. A seguito dell’avviso di cancellazione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, l’Associazione con nota del 31.10.2014 ha comunicato la volontà di trasformarsi in una nuova tipologia associativa;
  • l’Associazione Sportiva Dilettantistica Reale Società Canottieri Bucintoro di Venezia, C.F. 02478380278, deve necessariamente avvalersi di personale retribuito per la realizzazione delle proprie attività e non ha prodotto tutta la documentazione richiesta in sede di conferma. Le osservazioni formulate a riscontro dell’avviso di cancellazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, formulato con nota prot. n. 232124 del 29.05.2014, non hanno modificato la situazione già delineata;
  • n. 26 associazioni non hanno presentato istanza di conferma nonostante l’avviso di scadenza;   
  • vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • visto il TUIR;
  • visto l’art 43 della L. R. 13.09.2001 n. 27;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 10 Associazioni con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento di cui Allegato A, nonostante alcune debbano adempiere alle prescrizioni ivi indicate;
  3. l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Centro di Iniziativa Culturale “el Canfin” con sede a Baricetta di Adria, C. F. 90004820297 e dell’Associazione Insieme per Venezia con sede a Lido di Venezia, C. F. 94083400278 condizionatamente all’adozione, entro sei mesi dalla data del provvedimento, di uno statuto conforme alla normativa in materia di associazionismo;
  4. l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell’Associazione Porta Palio, con sede a Verona, C.F. 93072210235 e la contestuale cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato, condizionatamente all’adozione, entro il triennio, di uno statuto conforme alla normativa in materia di associazionismo;
  5. l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell’Associazione Le Fiabe d’Argento, con sede a S. Lucia di Piave, C.F. 91038900261 e la contestuale non ammissione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, condizionatamente all’adozione, entro il triennio, di uno statuto conforme alla normativa in materia di associazionismo;
  6. la conferma dell’iscrizione di n. 23 associazioni, già iscritte al registro delle associazioni di promozione sociale di cui all’Allegato B;
  7. il nuovo codice di classificazione dell’Associazione di Volontariato per Anziani e Pensionati Arsiero, C. F. 92024260249 è PS/VI0139/014;
  8. la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 28 associazioni per le motivazioni meglio specificate in premessa, di cui all’Allegato C;
  9. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  10. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Franco Moretto

(seguono allegati)

192_DDR_192_15-12-2014 ALL. A_289681.pdf
192_DDR_192_15-12-2014 ALL.. B_289681.pdf
192_DDR_192_15-12-2014 ALL_289681.pdf

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