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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 9 del 20 gennaio 2015


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 167 del 02 dicembre 2014

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Iscrizione ai sensi del D. Lgs. 178 del 28.09.2012. (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa - CRI a norma dell'art. 2 della Legge 4.11.2010). Art. 43, L.R. 13 settembre 2001 n. 27.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati provinciali e locali dell’Associazione italiana della  Croce Rossa.

Il Direttore

  • preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
  • visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
  • preso atto che l’art. 1 bis del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 dispone che i Comitati locali e provinciali dell’Associazione italiana della Croce Rossa, esistenti alla data del 31.12.2013, siano iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal medesimo decreto, la Legge 383 del 7 dicembre 2000;
  • visto l’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro della Salute 16.04.2014 ove si prevede che il Presidente Nazionale dell’Associazione italiana della Croce Rossa approvi lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali privatizzati i quali poi adottano i conseguenti adempimenti;
  • ricordato che l’art. 1 comma 2 del Decreto del Ministro della Salute stabilisce che i Comitati locali e provinciali privatizzati sono anche organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 460/1997;
  • tenuto conto che con ordinanza presidenziale n. 229 – 14 del 1 agosto 2014 è stato approvato lo schema di statuto - tipo dei Comitati locali e provinciali con personalità di diritto privato ai sensi dell’art. 1 bis D. Lgs. 28 settembre 2012, 178 e successive modifiche;
  • preso atto dell’adozione dello statuto tipo da parte dei Comitati locali e provinciali mediante atto pubblico in data 18.10.2014; 
  • considerato che il Presidente regionale  CRI in data 24.01.2014 ha inoltrato l’elenco dei Comitati provinciali e locali veneti con i relativi codici fiscali, richiedendone l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, senza allegare alcuna ulteriore documentazione;  
  • tenuto conto che con nota prot. 77282 del 21.02.2014 il Dipartimento Servizi sociali ha formulato un parere legale alla competente Sezione regionale affari legislativi, in merito alla modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati CRI presenti nel Veneto;
  • visto il parere della Sezione regionale Affari legislativi del 18 agosto 2014, che ritiene applicabile il meccanismo della presa d’atto per l’automatica iscrizione delle articolazioni periferiche delle associazioni a carattere nazionale di cui all’art. 7 della Legge 383/2000;
  • visto che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l’Associazione della Croce Rossa sarà persona giuridica di diritto privato a decorrere dal 1 gennaio 2015 e da tale data il Comitato centrale e i Comitati regionali saranno iscritti di diritto nel registro nazionale e nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale;
  • ritenuto che il meccanismo dell’automaticità, nelle more dell’iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale dell’Associazione della Croce Rossa, sia inapplicabile;
  • considerati gli appositi incontri tra i referenti della struttura regionale e della Croce Rossa nel corso dei quali è emersa la necessità di fornire la documentazione prevista dalla DGR  n. 2652 del 10 ottobre 2001 per ciascun Comitato locale e provinciale;
  • preso atto della documentazione trasmessa dalla Segreteria della Presidenza del Comitato Regionale CRI in data 1.09.2014, relativamente ai Comitati locali e provinciali, seppure parzialmente incompleta;
  • preso atto della DGR n. 179 del 27.02.2014 che identifica tra i soggetti provvisoriamente accreditati all’attività di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza anche i Comitati provinciali della Croce Rossa Italiana;
  • ritenuto di procedere all’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei n. 16 Comitati locali e n. 7 Comitati provinciali della Croce Rossa Italiana evidenziati nell’Allegato A, riservandosi l’acquisizione della documentazione mancante;
  • preso atto che la DGR 2652 del 10.10.2001 ha affidato al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
  • preso atto che con DGR n. 2050 del 03.11.2014, in attuazione della L. R. 54/2012, la competenza di cui al punto precedente è stata affidata al Direttore della Sezione non Autosufficienza;
  • vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • visto il D. Lgs. n.178 del 28.09.2012;
  • visto l’art 43 della L. R. 13.09.2001 n. 27;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
  • vista la DGR n. 179 del 27.02.2014
  • vista la DGR 2050 del 03.11.2014;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e l’Allegato A sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 7 Comitati provinciali e n. 16 Comitati locali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, di cui all’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento;
  3. i Comitati provinciali e locali dovranno trasmettere, per il tramite del Comitato regionale, la documentazione appositamente segnalata in notifica, entro sei mesi dall’approvazione del presente provvedimento; 
  4. il presente decreto viene notificato ai soggetti interessati e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Franco Moretto

(seguono allegati)

167_Allegato_DDR_167_02-12-2014_289680.pdf

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