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Bur n. 9 del 20 gennaio 2015


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 163 del 01 dicembre 2014

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Iscrizione, aggiornamento ai sensi dell'art. 43, L.R. 13 settembre 2001 n. 27. Coordinamento Auser Territoriale Polesine APS.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento dell’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Coordinamento Auser Territoriale Polesine APS e dei Circoli ad esso aderenti.

Il Direttore

  • preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
  • visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
  • rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della L. 383/2000;
  • preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
  • preso atto che la citata normativa stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
  • devono svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
  • per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati;
  • possono avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità;
  • hanno il divieto di distribuire proventi, avanzi di gestione e fondi di riserve, a soci o a terzi e l’obbligo di reinvestirli per il conseguimento delle finalità previste dallo statuto;
  • devono associare o persone fisiche o associazioni di promozione sociale iscritte (la maggioranza) o iscrivibili al registro regionale;
  • tenuto conto che la DGR n. 2652 del 10.10.2001 prevede la cancellazione automatica dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni triennale;
  • preso atto che la DGR 2652 del 10.10.2001 ha affidato al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
  • preso atto che con DGR n. 2050 del 03.11.2014, in attuazione della LR 54/2012, la competenza di cui al punto precedente è stata affidata al Direttore della Sezione non Autosufficienza;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dell’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, del Coordinamento Auser Territoriale di Polesine, hanno determinato:
  • la conferma dell’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 7 Circoli Auser, già iscritti nel medesimo, individuati nell’Allegato A;
  • la conferma dell’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozioni sociale del Coordinamento Auser Territoriale di Polesine APS, C.F. 93022490291, codice di classificazione NZ/RO0002;
  • la cancellazione dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Circolo Auser Università popolare Polesine di Rovigo, C. F. 93021400291, codice classificazione NZ/RO0002/001, in quanto ha sospeso la propria attività;
  • vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • visto il TUIR;
  • visto l’art 43 della L. R. 13.09.2001 n. 27;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. la conferma dell’iscrizione di n. 7 Circoli Auser, già iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’Allegato A;
  3. la conferma dell’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Coordinamento Auser Territoriale di Polesine APS, C.F. 93022490291, codice di classificazione NZ/RO0002;
  4. la cancellazione del Circolo Auser Università popolare Polesine di Rovigo, C. F. 93021400291, codice classificazione NZ/RO0002/001, in quanto ha sospeso la propria attività;
  5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  6. il presente decreto viene notificato al Coordinamento e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Franco Moretto

(seguono allegati)

163_Allegato_DDR_163_01-12-2014_289679.pdf

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