Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 4 del 09 gennaio 2015


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 225 del 22 dicembre 2014

Associazione "Club Alpino Italiano - Sezione di Venezia", con sede in Venezia. Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Conclusione del procedimento amministrativo attivato con il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014, per il quale si dispone di non procedere alla revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone la conclusione del procedimento amministrativo, avviato con il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014 nei confronti dell’Associazione “Club Alpino Italiano - Sezione di Venezia”, con sede in Venezia, stabilendo di non revocare il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

  • con Decreto n. 39 del 9 maggio 2007 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all’ Associazione “Club Alpino Italiano – Sezione di Venezia”, con sede in Venezia, costituita in data 12 ottobre 2000, come da atto a rogito del dott. Carlo Candiani,  Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, rep. n. 68750 pari data, e approvato il relativo Statuto di cui all’atto a rogito del dott. Francesco Candiani, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, del 12 aprile 2006, rep. n. 109582;  
  • l’Associazione “Club Alpino Italiano – Sezione di Venezia”, con sede in Venezia, è iscritta al n. 395 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
  • il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato nonché gli adempimenti successivi conseguenti al riconoscimento stesso sono disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
  • nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, attivato e gestito dalla scrivente Struttura, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001, devono essere obbligatoriamente iscritte le Persone Giuridiche riconosciute, nonché annotati tutti quegli atti e/o fatti, di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. sopracitato, quali: le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie; la sostituzione degli amministratori con l’indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza; le deliberazioni di scioglimento; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione; il cognome e nome dei liquidatori e di tutti gli altri atti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;
  • a tal fine la scrivente Struttura inviava all’Associazione e agli altri Enti iscritti nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la nota regionale prot. n. 264324 del 20 giugno 2013, con la quale venivano ricordati e sollecitati gli adempimenti conseguenti al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
  • con ulteriore nota prot. n. 222206 del 22 maggio 2014 veniva nuovamente sollecitato all’Associazione in oggetto e ad altri Enti interessati, l’invio, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, di quanto richiesto con precedente regionale prot. n. 264324 del 20 giugno 2013, sottolineando il protrarsi dell’inadempienza e la responsabilità degli amministratori per le omesse comunicazioni; l’Ente, infine, veniva informato che, in caso di perdurante comportamento omissivo, non potendo la scrivente Struttura verificare la permanenza in capo allo stesso dei requisiti di legge in base ai quali aveva a suo tempo ottenuto il riconoscimento giuridico e palesandosi conseguentemente il venir meno del suo interesse al mantenimento dello “status” di Ente riconosciuto, sarebbe stato dato avvio al procedimento di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
  • allo stato attuale l’ultima iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato riferita all’Associazione “Club Alpino Italiano – Sezione di Venezia”, con sede in Venezia, risale al 2007, anno di iscrizione dell’Associazione nel suddetto Registro, così come comunicato all’Ente stesso con nota regionale prot. n. 690657 del 6 dicembre 2007;
  • non avendo l’Associazione provveduto ad ottemperare a quanto richiesto con le note prot. n. 264324 del 20 giugno 2013 e prot. n. 222206 del 22 maggio 2014 sopra richiamate, ai fini dell’aggiornamento delle informazioni contenute nel suddetto Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, da ultimo, con nota della scrivente Sezione prot. n. 360713 del 27 agosto 2014, veniva comunicato l’avvio del procedimento di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e trasmesso il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014 unitamente alle informazioni prescritte dall’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.;
  • l’Associazione “Club Alpino Italiano – Sezione di Venezia”, con sede in Venezia, pur non avendo dato riscontro alle note prot. n. 264324 del 20 giugno 2013 e prot. n. 222206 del 22 maggio 2014, a seguito dell’ avvio del procedimento di revoca del riconoscimento della personalità giuridica, attivato con Decreto n. 136 del 26 agosto 2014 e comunicato con nota prot. n. 360713 del 27 agosto 2014, ha trasmesso, con nota del 24 ottobre 2014, pervenuta in data 29 ottobre 2014, prot. reg. n. 462949 del 4 novembre 2014, l’atto a rogito del Carlo Candiani, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, del 15 maggio 2013, n. 105294 di repertorio e n. 25935 di raccolta, relativo a talune modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea Straordinaria dell’Associazione nella stessa data; 
  • con nota prot. n. 470576 del  6 novembre 2014, la scrivente Sezione, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ha comunicato all’Associazione la sospensione del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, avviato con Decreto n. 136 del 26 agosto 2014,  indicando la documentazione da trasmettere ai fini dell’approvazione delle modifiche statutarie e quindi per la regolarizzazione dell’Ente in ordine alle iscrizioni obbligatorie da effettuare nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato,
  • il Legale rappresentante dell’Ente, con documentata istanza datata 3 dicembre 2014, pervenuta il 10 dicembre 2014, prot. reg. n. 531613 dell’ 11 dicembre 2014, chiedeva l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’ Associazione “Club Alpino Italiano – Sezione di Venezia”, con sede in Venezia, in data 15 maggio 2013, come da atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, n. 105294 di repertorio e n. 25935 di raccolta stessa data;
  • con nota prot. n. 535180 del 15 dicembre 2014 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all’Associazione con riferimento all’istanza di approvazione delle modifiche statutarie l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

Considerato che :

a seguito dell’invio da parte dell’Associazione “Club Alpino Italiano – Sezione di Venezia”, con sede in Venezia, dell’istanza di approvazione delle modifiche statutarie, allo stato attuale, sono venuti meno nei confronti della stessa i presupposti per la revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, attivata con il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014;

Tutto ciò premesso e considerato:

  • RICHIAMATO  il Decreto n. 39 del 9 maggio 2007;
  • RICHIAMATA la nota regionale prot. n. 264324 del 20 giugno 2013;
  • RICHIAMATA la nota prot. n. 222206 del 22 maggio 2014; 
  • RICHIAMATA la nota regionale prot. n. 690657 del 6 dicembre 2007;
  • RICHIAMATI la nota prot. n. 360713 del 27 agosto 2014 e il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014; 
  • VISTA la nota del Legale rappresentante dell’Associazione del 24 ottobre 2014, pervenuta in data 29 ottobre 2014, prot. reg. n. 462949 del 4 novembre 2014;         
  • RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 470576 del  6 novembre 2014;
  • VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell’Ente datata 3 dicembre 2014, pervenuta il 10 dicembre 2014, prot. reg. n. 531613 dell’ 11 dicembre 2014;
  • RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 535180 del 15 dicembre 2014;
  • VISTE le disposizioni del Codice Civile;
  • VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
  • RICHIAMATA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
  • VISTA la L. n. 241 del 1990 e s.m.i. e in particolare l’art. 21 quinquies;
  • RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
  • RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1049 del 28 giugno 2013;
  • RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
  • RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
  • RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;

decreta

  1. di concludere il procedimento amministrativo attivato con il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014 disponendo, per le motivazioni esposte in premessa,  di non revocare il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all’Associazione “Club Alpino Italiano – Sezione di Venezia”, con sede in Venezia, costituita in data 12 ottobre 2000, come da atto a rogito del dott. Carlo Candiani,  Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, rep. n. 68750 pari data;
  2. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  3. di comunicare il presente Decreto all’Associazione “Club Alpino Italiano – Sezione di Venezia”, con sede in Venezia;
  4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Maurizio Gasparin

Torna indietro