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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 144 del 15 dicembre 2014
DGR n. 1150/2011, allegato A "II° Programma d'Azione per le zone vulnerabili". DGR n. 2495/2006, allegato A, in materia di utilizzazione agronomica degli allevamento. Chiarimenti in materia adempimenti amministrativi, relative scadenze e ulteriori disposizioni specifiche per il 2014.
Con il presente atto dirigenziale si forniscono chiarimenti in merito alle scadenze di alcuni adempimenti amministrativi correlati alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, sia riferite alle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), sia riferite alle Zone Ordinarie (ZO), non designate vulnerabili ai nitrati. Limitatamente all’anno corrente, inoltre, si dispone il posticipo al 22 dicembre del termine di scadenza per la chiusura formale del Registro delle concimazioni.
Il Direttore
PREMESSO che, in funzione della tutela delle acque delle acque dai nitrati provenienti da fonti agricole, lo spandimento degli effluenti di allevamento e la distribuzione di altre tipologie di concimi sono sottoposti a limitazioni degli apporti azotati, stabilite sia da norme comunitarie (direttiva 91/676/CEE – “Direttiva Nitrati”), sia da provvedimenti nazionali (DM 7 aprile 2006);
CONSIDERATO che la disciplina in materia prevede che le aziende agricole che impiegano i suddetti fertilizzanti siano tenute a descrivere, attraverso l’esecuzione di specifici adempimenti amministrativi, le modalità con cui ne attuano la gestione e a dichiarare la congruità degli apporti azotati in rapporto alle necessità delle colture ed ai criteri di salvaguardia ambientale;
DATO ATTO che il quadro degli adempimenti amministrativi correlati agli scopi sopra accennati comprende:
CONSIDERATO che i limiti degli apporti azotati per la fertilizzazione delle diverse colture agricole trovano applicazione nell’ambito dell’anno solare e che, in particolare, la distribuzione degli effluenti di allevamento, nei limiti massima di 170 kg/ha di azoto in zona vulnerabile, ovvero di 340 kg/ha di azoto in zona ordinaria, devono poter essere verificati al termine di ciascun anno solare, tenuto conto dell’impossibilità che detti quantitativi trovino compensazione tra i diversi anni in cui è effettuata l’attività di spandimento;
ATTESO che, nei casi in cui vi sia trasferimento di effluente zootecnico ad aziende di terzi, deve essere in ogni caso data evidenza dell’effettiva destinazione di tale quota di materiale aziendale, con l’annotazione all’interno della Comunicazione di spandimento dei soggetti ai quali è stato ceduto l’effluente;
RILEVATO che l’effettiva disponibilità della documentazione formale necessaria al completamento delle annotazioni relative al trasferimento tra aziende della quota di effluente, secondo quanto precedentemente evidenziato, può non verificarsi in concomitanza con la scadenza dell’anno solare di riferimento, e che i termini per l’aggiornamento delle suddette Comunicazioni debbano essere necessariamente posteriori, anche in analogia con la disciplina fiscale di cui all’articolo 23 del testo Unico IVA 2007;
RICHIAMATO che le fatture relative alla vendita degli effluenti di allevamento devono in ogni caso essere emesse nel medesimo anno in cui tale materiale deve trovare destinazione finale per effettivo utilizzo agronomico, in conformità ai criteri stabiliti dalla disciplina qui in argomento;
RICHIAMATE altresì le istruzioni fornite con propria nota (prot. n. 691221/48.24) dal Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura, in data 30.12.2008, che indicavano nel 15 gennaio il termine ultimo utile per la registrazione nel software “Applicativo A 58-web (Applicativo Nitrati)” delle fatture di vendita emesse nel corso dell’anno precedente;
RICHIAMATO che ai fini della verifica della congruità della distribuzione sui terreni agricoli dei fertilizzanti azotati – siano essi effluenti di allevamento, materiali ad essi assimilati, ovvero concimi chimici – vige l’obbligo della registrazione degli interventi di spandimento effettuati da parte degli agricoltori con lo scopo di fornire alle colture i nutrienti azotati in rapporto al fabbisogno delle colture stesse;
CONSIDERATO che entro il termine inderogabile del 31 dicembre devono essere terminate le verifiche dell’Organismo Pagatore AVEPA sul Registro delle concimazioni relativo all’anno oggetto di controllo;
ATTESO che il “II° Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati” del Veneto, approvato con l’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, ha disposto l’obbligo dell’annotazione delle suddette informazioni nel Registro delle concimazioni “…in analogia con le modalità di presentazione informatica impiegate per le Comunicazioni ed i PUA già in essere”;
DATO ATTO dell’attivazione, da parte delle competenti strutture regionali, di un supporto informatizzato per la compilazione del Registro delle concimazioni, che integra – sulla base del sistema Informativo Regionale – le funzionalità del programma “Applicativo A58 web”, già operante per gli adempimenti amministrativi (Comunicazione di spandimento e Piano di Utilizzazione Agronomica) previsti a carico delle aziende agricole che effettuano, in conformità alla disciplina vigente in materia, lo spandimento ai fini agronomici degli effluenti zootecnici e delle acque reflue aziendali;
VISTO il DDR n. 17 del 24 febbraio 2013, “Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – ‘Secondo Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati’ del Veneto. Prime disposizioni applicative”, con il quale sono stati individuati i requisiti delle aziende i cui titolari sono soggetti alla tenuta del Registro delle concimazioni;
VISTO altresì l’allegato B al sopra richiamato DDR n. 30/2013, con il quale sono state individuate le informazioni minime che le aziende agricole devono annotare nella redazione del Registro delle concimazioni, anche nel caso di predisposizione di un documento cartaceo;
CONSIDERATO che un registro predisposto solamente su supporto cartaceo non dispone dei controlli di congruità quali quelli messi in atto nell’ambito del sistema informatizzato regionale, controlli predisposti per consentire la chiusura formale di un Registro (Registro “confermato” informaticamente) solo nel caso in cui sia dimostrata una modalità di utilizzo degli effluenti effettuata secondo la normativa vigente;
VISTO l’allegato A alla DGR n. 1150/2011, “II° Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati”, in particolare all’articolo 11;
VISTO il DDR n. 17/2012, concernente le prime disposizioni applicative sul Registro delle concimazioni;
VISTO il DDR n. 30/2013, che ha individuato i termini di scadenza per la chiusura formale del Registro delle concimazioni;
VISTO il DDR n. 56/2013, contenente il quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d’azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2007;
VISTO il DDR n. 140/2014, con il quale è stato disposto il posticipo al 10 dicembre 2014 della scadenza per il completamento dell’annotazione, tramite Registro delle concimazioni A58-03, degli interventi di spandimento degli effluenti di allevamento effettuati su terreni acquisiti realizzati nell’anno 2014;
CONSIDERATO che, a causa delle molteplici segnalazioni pervenute da parte delle Organizzazioni Professionali che hanno rilevato talune difficoltà di carattere tecnico-amministrativo ed organizzativo che rendono difficoltoso, entro il termine del 15 dicembre 2014, il completamento degli adempimenti collegati alle annotazioni sul Registro delle concimazioni di cui all’articolo 11 del Programma d’azione – Allegato A alla DGR n. 1150/2011;
PRESO ATTO delle richieste di rinvio delle scadenze per la chiusura dei Registri dell’anno 2014, trasmesse – da ultimo – con comunicazione di Confagricoltura Veneto del 9 dicembre 2014;
decreta
Riccardo De Gobbi
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