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Bur n. 120 del 19 dicembre 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 144 del 15 dicembre 2014

DGR n. 1150/2011, allegato A "II° Programma d'Azione per le zone vulnerabili". DGR n. 2495/2006, allegato A, in materia di utilizzazione agronomica degli allevamento. Chiarimenti in materia adempimenti amministrativi, relative scadenze e ulteriori disposizioni specifiche per il 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto dirigenziale si forniscono chiarimenti in merito alle scadenze di alcuni adempimenti amministrativi correlati alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, sia riferite alle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), sia riferite alle Zone Ordinarie (ZO), non designate vulnerabili ai nitrati. Limitatamente all’anno corrente, inoltre, si dispone il posticipo al 22 dicembre del termine di scadenza per la chiusura formale del Registro delle concimazioni.

Il Direttore

PREMESSO che, in funzione della tutela delle acque delle acque dai nitrati provenienti da fonti agricole, lo spandimento degli effluenti di allevamento e la distribuzione di altre tipologie di concimi sono sottoposti a limitazioni degli apporti azotati, stabilite sia da norme comunitarie (direttiva 91/676/CEE – “Direttiva Nitrati”), sia da provvedimenti nazionali (DM 7 aprile 2006);

CONSIDERATO che la disciplina in materia prevede che le aziende agricole che impiegano i suddetti fertilizzanti siano tenute a descrivere, attraverso l’esecuzione di specifici adempimenti amministrativi, le modalità con cui ne attuano la gestione e a dichiarare la congruità degli apporti azotati in rapporto alle necessità delle colture ed ai criteri di salvaguardia ambientale;

DATO ATTO che il quadro degli adempimenti amministrativi correlati agli scopi sopra accennati comprende:

  • la presentazione, all’Autorità competente in materia (Provincia), della Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento, nonché la Comunicazione di spandimento delle acque reflue aziendali. Tale comunicazione ha, tra le finalità fondamentali, quella di descrivere: la tipologia degli effluenti/acque reflue di cui si intende fare uso agronomico; l’adeguatezza delle strutture e dei mezzi aziendali alla gestione dei materiali ai fini agronomici; la disponibilità di superfici utili allo spandimento dei materiali e la loro adeguatezza al rispetto degli apporti di effluenti di allevamento alle superfici agricole, nei limiti massimi stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali;
  • la predisposizione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) preventivo. Il documento ha lo scopo di dare evidenza alla congruità degli apporti azotati, in rapporto alle colture che troveranno effettiva attuazione sulle superfici interessate dallo spandimento degli effluenti di allevamento e dagli interventi concimazione chimica integrativa;
  • la predisposizione del Registro delle concimazioni. La registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata è necessaria a dare definitiva dimostrazione delle modalità con cui sono stati effettuati gli interventi aziendali di fertilizzazione azotata e, parimenti, della correttezza di svolgimento di tali processi;

CONSIDERATO che i limiti degli apporti azotati per la fertilizzazione delle diverse colture agricole trovano applicazione nell’ambito dell’anno solare e che, in particolare, la distribuzione degli effluenti di allevamento, nei limiti massima di 170 kg/ha di azoto in zona vulnerabile, ovvero di 340 kg/ha di azoto in zona ordinaria, devono poter essere verificati al termine di ciascun anno solare, tenuto conto dell’impossibilità che detti quantitativi trovino compensazione tra i diversi anni in cui è effettuata l’attività di spandimento;

ATTESO che, nei casi in cui vi sia trasferimento di effluente zootecnico ad aziende di terzi, deve essere in ogni caso data evidenza dell’effettiva destinazione di tale quota di materiale aziendale, con l’annotazione all’interno della Comunicazione di spandimento dei soggetti ai quali è stato ceduto l’effluente;

RILEVATO che l’effettiva disponibilità della documentazione formale necessaria al completamento delle annotazioni relative al trasferimento tra aziende della quota di effluente, secondo quanto precedentemente evidenziato, può non verificarsi in concomitanza con la scadenza dell’anno solare di riferimento, e che i termini per l’aggiornamento delle suddette Comunicazioni debbano essere necessariamente posteriori, anche in analogia con la disciplina fiscale di cui all’articolo 23 del testo Unico IVA 2007;

RICHIAMATO che le fatture relative alla vendita degli effluenti di allevamento devono in ogni caso essere emesse nel medesimo anno in cui tale materiale deve trovare destinazione finale per effettivo utilizzo agronomico, in conformità ai criteri stabiliti dalla disciplina qui in argomento;

RICHIAMATE altresì le istruzioni fornite con propria nota (prot. n. 691221/48.24) dal Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura, in data 30.12.2008, che indicavano nel 15 gennaio il termine ultimo utile per la registrazione nel software “Applicativo A 58-web (Applicativo Nitrati)” delle fatture di vendita emesse nel corso dell’anno precedente;

RICHIAMATO che ai fini della verifica della congruità della distribuzione sui terreni agricoli dei fertilizzanti azotati – siano essi effluenti di allevamento, materiali ad essi assimilati, ovvero concimi chimici – vige l’obbligo della registrazione degli interventi di spandimento effettuati da parte degli agricoltori con lo scopo di fornire alle colture i nutrienti azotati in rapporto al fabbisogno delle colture stesse;

CONSIDERATO che entro il termine inderogabile del 31 dicembre devono essere terminate le verifiche dell’Organismo Pagatore AVEPA sul Registro delle concimazioni relativo all’anno oggetto di controllo;

ATTESO che il “II° Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati” del Veneto, approvato con l’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, ha disposto l’obbligo dell’annotazione delle suddette informazioni nel Registro delle concimazioni “…in analogia con le modalità di presentazione informatica impiegate per le Comunicazioni ed i PUA già in essere”;

DATO ATTO dell’attivazione, da parte delle competenti strutture regionali, di un supporto informatizzato per la compilazione del Registro delle concimazioni, che integra – sulla base del sistema Informativo Regionale – le funzionalità del programma “Applicativo A58 web”, già operante per gli adempimenti amministrativi (Comunicazione di spandimento e Piano di Utilizzazione Agronomica) previsti a carico delle aziende agricole che effettuano, in conformità alla disciplina vigente in materia, lo spandimento ai fini agronomici degli effluenti zootecnici e delle acque reflue aziendali;

VISTO il DDR n. 17 del 24 febbraio 2013, “Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – ‘Secondo Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati’ del Veneto. Prime disposizioni applicative”, con il quale sono stati individuati i requisiti delle aziende i cui titolari sono soggetti alla tenuta del Registro delle concimazioni;

VISTO altresì l’allegato B al sopra richiamato DDR n. 30/2013, con il quale sono state individuate le informazioni minime che le aziende agricole devono annotare nella redazione del Registro delle concimazioni, anche nel caso di predisposizione di un documento cartaceo;

CONSIDERATO che un registro predisposto solamente su supporto cartaceo non dispone dei controlli di congruità quali quelli messi in atto nell’ambito del sistema informatizzato regionale, controlli predisposti per consentire la chiusura formale di un Registro (Registro “confermato” informaticamente) solo nel caso in cui sia dimostrata una modalità di utilizzo degli effluenti effettuata secondo la normativa vigente;

VISTO l’allegato A alla DGR n. 1150/2011, “II° Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati”, in particolare all’articolo 11;

VISTO il DDR n. 17/2012, concernente le prime disposizioni applicative sul Registro delle concimazioni;

VISTO il DDR n. 30/2013, che ha individuato i termini di scadenza per la chiusura formale del Registro delle concimazioni;

VISTO il DDR n. 56/2013, contenente il quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d’azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2007;

VISTO il DDR n. 140/2014, con il quale è stato disposto il posticipo al 10 dicembre 2014 della scadenza per il completamento dell’annotazione, tramite Registro delle concimazioni A58-03, degli interventi di spandimento degli effluenti di allevamento effettuati su terreni acquisiti realizzati nell’anno 2014;

CONSIDERATO che, a causa delle molteplici segnalazioni pervenute da parte delle Organizzazioni Professionali che hanno rilevato talune difficoltà di carattere tecnico-amministrativo ed organizzativo che rendono difficoltoso, entro il termine del 15 dicembre 2014,  il completamento degli adempimenti collegati alle annotazioni sul Registro delle concimazioni di cui all’articolo 11 del Programma d’azione – Allegato A alla DGR n. 1150/2011;

PRESO ATTO delle richieste di rinvio delle scadenze per la chiusura dei Registri dell’anno 2014, trasmesse – da ultimo – con comunicazione di Confagricoltura Veneto del 9 dicembre 2014;

decreta

  1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prorogare alla data di lunedì 22 dicembre 2014 il termine di scadenza per la chiusura formale dei Registri delle concimazioni – di cui all’articolo 11 dell’allegato A alla DGR n. 1150/2011 – riferiti alle attività di fertilizzazione effettuate nel corso del 2014;
  3. di indicare nella data del 15 gennaio di ogni anno il termine per l’annotazione nella Comunicazione di spandimento effluenti di allevamento (ovvero materiali assimilati o acque reflue aziendali) dei riferimenti anagrafici dei soggetti acquirenti la quota di azoto ceduto nel corso dell’anno precedente (sia materialmente che dal punto di vista fiscale) da parte dell’azienda che ne è produttrice;  
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

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