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Bur n. 111 del 20 novembre 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 92 del 12 novembre 2014

D.lgs n. 61/2010, art. 14, c.11. Decreto direttoriale n. 48/2014 - Stoccaggio del prodotto atto ad essere designato con la DOC "Prosecco " proveniente dalla venemmia 2014. Adeguamento dei parametri.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" relativamente alla modifica della quantità di prodotto sottoposta a stoccaggio, proveniente dalla vendemmia 2014, stabilita in conformità all'articolo 14, comma 11 del dgls n. 61/2010.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.lgs 61/2010, art. 14, c. 11.
Decreto direttoriale n. 48/2014
Istanza Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" del 24 ottobre 2014, prot. 121/2014.

Il Direttore

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 22 marzo 2012, con il quale il Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” è stato riconosciuto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.lgs n. 61/2010 ed incaricato di svolgere le funzioni previste dai commi 1 e 4 del citato articolo 17, per la denominazione “Prosecco”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore n. 21450 del 31 luglio 2012, con il quale la Società VALORITALIA Srl è autorizzata a svolgere le attività di controllo di cui all’articolo 13, del D.lgs n. 61/2010 sui vini a DOC “Prosecco”;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all’istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA;

VISTE le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

VISTO il decreto direttoriale n. 48 del 19 agosto 2014 relativo alla misura dello stoccaggio del prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” il quale stabilisce che il quantitativo di prodotto atto ad essere designato con la DO “Prosecco” proveniente dalla vendemmia 2014 sottoposto alla stoccaggio fino al 30 settembre 2015 è calcolato come segue:

per i vigneti al secondo ciclo vegetativo (con resa pari al 60% della quantità stabilita all’articolo 4 del disciplinare): i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 8,7 tonnellate/ettaro,

  • per i vigneti a partire dal terzo ciclo vegetativo: i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 14,5 tonnellate/ettaro;

VISTA la nota del 24 ottobre 2014, prot. n. 121/2014, pervenuta il 30 ottobre 2014 al prot. n. 465937, indirizzata alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, con la quale il Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” ha chiesto l’adeguamento di quanto previsto nei provvedimenti regionali relativi allo stoccaggio, al fine di mantenere l’equilibrio di mercato, come segue:

per i vigneti al secondo ciclo vegetativo (con resa pari al 60% della quantità stabilita all’articolo 4 del disciplinare): i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 9,6 tonnellate/ettaro,

  • per i vigneti a partire dal terzo ciclo vegetativo: i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 16,0 tonnellate/ettaro;

VISTA la documentazione allegata alla succitata nota dalla quale si evince, in relazione alla situazione attuale e potenziale della denominazione di origine e agli effetti indotti dall’andamento climatico anomalo sulla vite nell’annata viticola 2014, che la produzione atta alla DOC “Prosecco” raccolta nella presente vendemmia ha registrato una sensibile diminuzione e che si rende opportuno, pertanto, aumentare i volumi del succitato vino non sottoposto a stoccaggio, al fine di assicurare al mercato l’adeguata disponibilità di prodotto, soprattutto in relazione alla stabilità del mercato della predetta denominazione;

SENTITE telematicamente in data 3 novembre 2014 le organizzazioni che rappresentano i vari soggetti interessati alla produzione, elaborazione e commercializzazione dei vini della DOC in oggetto, così come stabilito all’articolo 14, c. 11 del d,lgs n. 61/20101;

CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha in corso di adozione analogo provvedimento in accoglimento dell’istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco;

CONSIDERATO infine che la richiesta del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” è stata presentata nelle forme di rito, è coerente con le disposizioni della normativa di settore, ed è finalizzata al governo dell’offerta nell’interesse generale di salvaguardia e tutela della denominazione in oggetto;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

  1. di approvare, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia e per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco di cui alla nota del 24 ottobre 2014, prot. n. 121/2014 e conseguentemente adeguare i parametri stabiliti al punto 2 del decreto direttoriale n. 48/2014, in base ai quali calcolare il volume di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2014 da sottoporre allo stoccaggio, ai sensi dell’articolo 14, c. 11, del d.lgs n. 61/2010;
  2. di stabilire, in relazione a quanto previsto al punto 1, che il punto 2 del decreto n. 48 del 19 agosto 2014 è sostituito integralmente nella versione di seguito riportata:

"2.  di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che, con riferimento al prodotto proveniente dalle uve della vendemmia 2014, il quantitativo di prodotto atto ad essere designato con la DO “Prosecco” sottoposto allo  stoccaggio fino al 30 settembre 2015 si calcola come segue:

-      per i vigneti al secondo ciclo vegetativo (con resa pari al 60% della quantità stabilita all’articolo 4 del disciplinare): i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 9,6 tonnellate/ettaro,

-      per i vigneti a partire dal terzo ciclo vegetativo: i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 16,0 tonnellate/ettaro;"

  1. di stabilire, che rimane invariato quant’altro previsto al decreto della Sezione competitività sistemi agroalimentari n. 48/2014;
  2. di autorizzare conseguentemente AVEPA alla riapertura delle dichiarazioni vitivinicole definitive già presenti nel proprio sistema informativo al fine di conformarle alle disposizioni di cui al punto 2;
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di tutela della Doc Prosecco, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est – sede di di Susegana (TV), all’AVEPA, a Valoritalia S.r.l.;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  7. di pubblicare l’intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;
    http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo
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Alberto Zannol

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