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Bur n. 111 del 20 novembre 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 87 del 29 ottobre 2014

Elenco varietà di viti idonee alla coltivazione. Aggiornamento elenco. DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A).

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si aggiorna l'elenco delle varietà di uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003, con l'inserimento delle varietà "Marselan N.", "Palava B.", "Seminollon B." e "Viognier B.".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003
- istanza del 7 luglio 2014 di Confcooperative - Fedagri Veneto.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

VISTO in particolare l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino; 

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, 

VISTO il regolamento (CE) N. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l’altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato; 

VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni; 

VISTO lo schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione di varietà di viti; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”; 

VISTO il punto 12 della succitata deliberazione che stabilisce che per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione le varietà di viti per uva da vino siano classificate come segue:

  1. varietà idonee alla coltivazione, suddivise tra:
    • varietà consigliate
    • varietà ammesse
  1. varietà in osservazione;

VISTO inoltre l’allegato A) della deliberazione di cui sopra, che elenca le varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione ed in osservazione per ciascuna provincia, modificato dal decreto del Direttore n. 73 del 25 settembre 2014; 

ATTESO che, come riportato al punto 11 della deliberazione n. 2257/2003 e s.m.i., spetta alla ex Direzione produzioni agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) l’aggiornamento dei predetti elenchi delle varietà di vite; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 maggio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 17 giugno 1970, con il quale è stato integrato il Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino, con l’inserimento, della varietà “Semillon B.”, codificata con il numero 227;

 VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, con il quale è stato integrato il Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino, con l’inserimento, della varietà “Viognier B.”, codificata con il numero 346; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2014, con il quale è stato integrato il Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino, con l’inserimento, delle varietà “Marselan N.”, codificata con il numero 485 e “Palava B.” con il numero 486; 

TENUTO CONTO della richiesta di autorizzazione alla coltivazione delle varietà “Marselan”, “Palava”, “Semillon” e “Viognier” presentata da Confcooperative – Fedagri Veneto il 7 luglio 2014, prot. n. 214 A/2; 

TENUTO CONTO delle sperimentazioni effettuate, sulle citate varietà, dal Centro di ricerca per la viticoltura (CRA-VIT) di Conegliano; 

VISTE le schede agronomiche, fenologiche ed enologiche di ciascuna delle varietà di cui sopra; 

ATTESO quanto evidenziato dal mondo vivaistico veneto-friulano riguardo al possibile impiego delle suddette varietà; 

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato, sulla base del punto 11 della deliberazione n. 2257/2003 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge."; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013." 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari; 

ATTESO che le varietà “Marselan N.”, “Palava B.”, “Semillon B.” e “Viognier B.” sono già coltivate in ambienti analoghi a quello veneto e che dalla documentazione prodotta dal CRA-VIT di Conegliano e da Veneto Agricoltura, possono contribuire alla valorizzazione delle aree viticole marginali dei diversi ambiti regionali veneti; 

In relazione a quanto sopra evidenziato si ritiene di inserire le suddette varietà tra quelle “in osservazione” in quanto è opportuno verificare ulteriormente la risposta enologica e produttiva delle stesse, ai fini della designazione dei relativi prodotti con le IGT venete;

decreta

  1. di modificare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 luglio 2003 n. 2257, inserendo le varietà “Marselan N.”, “Palava B.”, “Semillon B.” e “Viognier B.” tra quelle “in osservazione” per le provincie venete; 
  2. di stabilire, in conseguenza di quanto previsto al punto 1, che l’elenco di cui all’allegato A) al presente Decreto sostituisce integralmente l’elenco delle varietà di viti per uva da vino, di cui all’allegato A) della deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003 e s. m. i.; 
  3. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est – sede di di Susegana (TV), al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (TV), a Valoritalia Srl, a Siquria Spa ed a CCPB Srl - ufficio di Brescia; 
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  6. di pubblicare altresì l'intero provvedimento nel sito della Sezione competitività sistemi agroalimentari, al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/vino, e nelle news del “portale regionale PIAVE” al seguente indirizzo: http://www.piave.veneto.it
  7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

(seguono allegati)

87_Allegato_DDR_87_29-10-2014_285893.pdf

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