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Bur n. 109 del 14 novembre 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 84 del 06 novembre 2014

Decreto n. 102 del 29 dicembre 2010 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta: Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Impianto di depurazione di 1^ categoria Loc. Val da Rio 30015 Chioggia (VE) Decreto n. 81 del 15 ottobre 2014 di modifica temporanea dal 20 ottobre 2014 al 9 novembre 2014 del provvedimento autorizzativo AIA. Proroga temine al 23 novembre 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si proroga al 23 novembre 2014 il termine fissato con Decreto n. 81 del 15 ottobre 2014 che prevedeva la modifica temporaneamente per 3 settimane, dal 20 ottobre 2014 al 9 novembre 2014, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto 102/2010, autorizzando la deroga al rispetto del limite allo scarico per il parametro Escherichiacoli.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreti del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 102 del 29.12.2010, n. 84 del 23.12.2011, n. 8 del 29.03.2013 e 81 del 15.10.2014.
Note della ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. prot. n. 57549 del 20.08.2014, prot. n. 71262 del 10.10.2014 e prot. n. 77990 del 04.11.2014
Parere Settore Tutela Atmosfera prot. n. 379211 del 20 settembre 2014.

Il Direttore

(1)   VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC);

(2)   VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che sostituisce la direttiva 96/61/CE;

(3)   VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED), che sostituisce la direttiva IPPC 2008/1/CE e altre direttive settoriali dal 7 gennaio 2014;

(4)   VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

(5)   VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e s.m.i;

(6)   VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

(7)   VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009: “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

(8)   VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010 “Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s.m.i. ed Indicazioni operative”;

(9)   VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 863 del 15.05.2012 di modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 9 febbraio 2010;

(10) VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2794 del 23 novembre 2010 “Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’Arpav”;

(11) VISTO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 102 del 29 dicembre 2010 con il quale è stata rilasciata alla Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. di Venezia, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di depurazione di 1^ categoria ubicato in Comune di Chioggia Loc. Val da Rio, fino al 29.12.2016;

(12) VISTO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 84 del 23 dicembre 2011 che ha prorogato, fino al 30.06.2012, i termini previsti al punto 17.1 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al soprarichiamato decreto, in ragione dei necessari tempi tecnici per l’espletamento della procedura di gara, e autorizzato V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. all’inserimento di un nuovo punto di immissione dei rifiuti relativamente all’operazione di smaltimento D8, localizzato presso l’ispessitore della linea fanghi primari;

(13) VISTO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 8 del 29.03.2013 con cui è stata integrata l’A.I.A. con l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dalla linea fanghi e autorizzato l’esercizio dell’impianto nella nuova configurazione di cui al collaudo funzionale relativo agli “Interventi di adeguamento tecnologico e ambientale e definitivo completamento del depuratore – primo lotto e opere integrative”;

(14) VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 23 del 17.03.2014, con il quale è stato autorizzato temporaneamente l’utilizzo della sezione di digestione anaerobica come addensamento fanghi ed è stato preso atto della modifica del piano di monitoraggio e controllo. E’ stata mantenuta, inoltre, la limitazione sulla provenienza del rifiuto denominato percolato di discarica, estendendola anche alle altre discariche gestite dalla ditta, senza alcuna variazione dei quantitativi massimi già autorizzati;

(15) VISTA la nota prot. n. 57549 del 20.08.2014, con il quale la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. di Venezia ha richiesto deroga al rispetto del limite allo scarico per il parametro Escherichia coli, per il periodo durante il quale verranno eseguiti i lavori di sostituzione del sistema di disinfezione a raggi UV, indicato in tre settimane;

(16) VISTA la nota del Settore Tutela Atmosfera prot. n. 379211 del 20 settembre 2014 con la quale  tenuto conto che i lavori avranno inizio nella seconda metà del mese di ottobre, periodo che non è influenzato dalla balneazione nelle spiagge circostanti, rispettando quanto previsto dal c. 1 dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque “… omissis…..L’attivazione della disinfezione è obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E. situati ad una distanza pari o inferiore a 50 km dalla costa misurati lungo il corso d’acqua……omissis…”, il responsabile del procedimento ha ritenuto la richiesta presentata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. accoglibile;

(17) VISTA la nota prot. n. 71262 del 10.10.2014, con la quale la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. di Venezia, facendo seguito alla nota del Settore Tutela Atmosfera prot. n. 379211 del       20 settembre 2014, ha trasmesso il crono programma dei lavori in oggetto, precisando che gli stessi avranno inizio il 20/10/2014 e quindi  fino al 09/11/2014;

(18) PRESO ATTO che A.R.P.A.V. – DAP Venezia e Provincia di Venezia non hanno ritenuto necessario dar seguito alla nota della Regione Veneto - Settore Tutela Atmosfera prot. n. 379211 del 20 settembre 2014 non esprimendo quindi diverso parere o prescrizioni; 

(19) VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 81 del 15 ottobre 2014, con il quale  la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. di Venezia è stata autorizzata temporaneamente alla deroga al rispetto del limite allo scarico per il parametro Escherichiacoli per un periodo di 3 settimane, dal 20 ottobre 2014 al 9 novembre 2014, al fine di consentire le operazioni necessarie alla sostituzione del sistema di disinfezione a raggi UV;

(20) VISTA la nota prot. n. 77990 del 04.11.2014, con la quale la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. di Venezia, chiedeva di prorogare sino al 23 novembre 2014 il termine fissato con il Decreto succitato in quanto nel corso dell’intervento si sono riscontrate difficoltà tecniche  tali da non permettere il rispetto delle tempistiche in precedenza preventivate.

decreta

1.   Di prorogare al 23 novembre 2014 il termine fissato  con Decreto n. 81 del 15 ottobre 2014 che prevedeva la modifica temporaneamente per 3 settimane, dal 20 ottobre 2014 al 9 novembre 2014, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto 102/2010, autorizzando la deroga al rispetto del limite allo scarico per il parametro Escherichiacoli.

2.   Di lasciare invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale impartite con i decreti del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 102 del 29 dicembre 2010, n. 84 del 23.12.2011 e  n. 8 del 29.03.2013 e del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 23 del 17.03.2014 e n. 81 del 15.10.2014.

3.   Di comunicare il presente provvedimento alla ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., al Comune di Chioggia, alla Provincia di Venezia, ad A.R.P.A.V. - DAP Venezia e al Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”.

4.   Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5.   Di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

6.   Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Alessandro Benassi

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