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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 684 del 04 novembre 2014
SOCIETA' AGRICOLA FANTINATI ALBERTO E GIOVANNI S.S. concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 9 mapp. 30 in località La Cascina del Comune di SAN BELLINO per uso trattamenti fitosanitari - Pos.n. P329/1.
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 9 mapp.30 in località La Cascina del Comune di San Bellino ad uso trattamenti fitosanitari ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica prot. 11399/4-7 del 15/09/2014; Disciplinare n. 3795 del 22.10.2014.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.12.2013 della ditta SOCIETA' AGRICOLA FANTINATI ALBERTO E GIOVANNI S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 9 mapp. 30 in località La Cascina del Comune di SAN BELLINO ad uso trattamenti fitosanitari;
VISTI gli atti dell’istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3795 sottoscritto in data 22.10.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA FANTINATI ALBERTO E GIOVANNI S.S. (P.I. n. 00610020299) con sede a BAGNOLO DI PO, Via Stradone Runzi 45, il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 9 mapp. 30 in località La Cascina del Comune di SAN BELLINO, per una portata media di l/s medi 0,0002 corrispondenti a mc³ 7 per sei mesi all’anno (da marzo ad agosto) per uso trattamenti fitosanitari.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.10.2014, n. 3795 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,11 (quarantotto/11) calcolato per l’anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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