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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 584 del 01 ottobre 2014
ZANELLA GIULIANO concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 8 in Comune di STIENTA Località Zampine per uso Irriguo - Pos.n. P478/1.
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 8 in Comune di Stienta ad uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo Prot. n.7775/4-7 del 23/06/2014 Disciplinare n. 3716 del 19.09.2014.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.12.2013 della ditta ZANELLA GIULIANO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 8 in località Zampine nel Comune di STIENTA ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell’istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3716 sottoscritto in data 19.09.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZANELLA GIULIANO (omissis) con sede a STIENTA, (omissis), il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 8 in località Zampine del Comune di STIENTA, moduli medi 0,0051 fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, come disposto dal Piano di Tutela dele Acque art. 41, comma 1. L’acqua sarà utilizzata per l’irrigazione di una superficie di ha 3.00 di terreno coltivato a frutteto.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.09.2014, n. 3716 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,11 (quarantotto/11) calcolato per l’anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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