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Bur n. 101 del 21 ottobre 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 69 del 10 settembre 2014

DOCG "Recioto della Valpolicella" e DOCG "Amarone della Valpolicella". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2014. D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si da attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la riduzione della resa delle uve da mettere a riposto raccolte nel periodo vendemmiale 2014 e atte a produrre i vini a DOCG "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Vaolpolicella", in conformità a quanto stabilito all'art. 14, comma 10 del D.lgs 61/2010.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.lgs 61/2010 art. 14, c. 10. Istanza Consorzio tutela vino Valpolicella del 9 luglio 2014 (e seguenti note di chiarimenti ed integrazione del 15 luglio 2014 e del 18 luglio 2014).
Istanze e controdeduzioni (varie).
Riunioni di filiera del 25 agosto 2014 e del 5 settembre 2014.
Nota del Consorzio tutela vino Valpolicella del 3 settembre 2014.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTO l’articolo 10 del predetto decreto legislativo che stabilisce sia determinata per ciascuna denominazione di origine, nei rispettivi disciplinari di produzione, la resa massima di uva e di vino che si può ottenere da ciascuna superficie idonea a produrre il relativo DO;

VISTO in particolare il punto 1 lett. d) del predetto articolo che così recita:

-       “fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, é consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 3.”;

-       “Le regioni …… in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata; “

PRESO ATTO che l’articolo 14, comma 10, del medesimo decreto, prevede che le regioni, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato, possono, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, ridurre la resa massima di vino classificabile come DO per ettaro e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

ATTESO, dunque, che ai sensi dei predetti articoli 10 e 14 le regioni annualmente:

  • devono ridurre le rese massime consentite dal disciplinare di produzione sino al limite reale dell’annata, qualora le condizioni climatiche sfavorevoli abbiano influito nel processo vegeto-produttivo delle viti, determinando di conseguenza una minore produzione per unità di superficie;
  • possono, invece, ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l’equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO in particolare l’articolo 14, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 61/2010 che così recita: “La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.”;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

ATTESO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del predetto decreto i consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 10 del decreto legislativo n. 61/2010, ed al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP o IGP, formulano alle regioni proposte relative all’attuazione di politiche di governo dell’offerta;

VISTO il Decreto ministeriale n. 1078 del 25 gennaio 2013, relativo al riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (di seguito Consorzio di tutela), ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del D.lgs 61/2010, e conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e alle DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”, ai sensi dell’art 17, c. 1 e 4 del D.lgs 61/2010;

VISTI i decreti n. 45 del 29 luglio 2010 e n. 27 del 2 luglio 2013 con i quali sono state assunte, ai sensi del D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4, su istanza del consorzio di tutela e con il parere delle organizzazioni professionali di categoria, misure atte a sospendere l’idoneità di taluni vigneti registrati allo schedario viticolo veneto ai fini della rivendicazione della DOCG “Amarone della Valpolicella”, della DOCG “Recioto della Valpolicella”, della DOC “Valpolicella” e della DOC “Valpolicella ripasso”;

VISTA la nota del Consorzio di tutela del 9 luglio 2014, e successive note di chiarimenti ed integrazione del 15 luglio 2014 e del 18 luglio 2014, con le quali il legale rappresentante ha richiesto alla Regione Veneto, con riferimento alle produzioni ottenute dalla vendemmia 2014, l’adozione del provvedimento finalizzato a:

  • ridurre il quantitativo di uva messa a riposo atta a produrre “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” (ai sensi dell’art. 4, comma 13 dei pertinenti disciplinari di produzione e dell’articolo 14, comma 10, del d.lgs n. 61/2010);
  • stoccare quota parte del prodotto atto ad essere designato come “Amarone della Valpolicella (ai sensi dell’articolo 14, comma 10, del d.lgs n. 61/2010) fino alla data del 31 luglio 2017.

VISTI i vigenti disciplinari di produzione dei vini DOCG “Recioto della Valpolicella” ed “Amarone della Valpolicella” ed in particolare i rispettivi articoli 4;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio di tutela allegata alla succitata domanda ed in particolare: i dati storici delle produzioni di uva e vino e delle giacenze, i dati dei quantitativi dei vini certificati e imbottigliati, nonché l’andamento del prezzo medio delle uve;

ATTESO che dall’analisi della documentazione prodotta e dalle informazioni di cui dispone la presente Sezione si evince che:

-          le disponibilità ad inizio campagna di commercializzazione risultano non in linea con il trend di evoluzione delle certificazioni in quanto il potenziale produttivo, pur essendo soggetto alla limitazioni i cui ai succitati decreti nn, 45/2010 e 27/2013, è incrementato in maniera maggiore alle necessità,

-          l’evoluzione degli imbottigliamenti è purtroppo condizionata anche da una congiuntura sfavorevole mondiale che ha interessato alcuni dei più importati mercati di commercializzazione di prodotti di particolare qualità come il “Recioto della Valpolicella” e l’“Amarone della Valpolicella”,

-          per prevenire le difficoltà che sta incontrando il commercio del vino a livello mondiale, si rende opportuno incrementare la pratica agronomica di cernita delle uve da parte dei viticoltori per ottenere di conseguenza un prodotto rispondente alle richieste qualitative del consumatore;

ATTESO che la Sezione ha diramato il giorno 28 luglio 2014 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera vitivinicola veronese, pubblicato nel BUR del 1° agosto 2014, n. 75, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e previsto che eventuali istanze e controdeduzioni dovessero pervenire alla scrivente non oltre 15 giorni dalla succitata pubblicazione dell’avviso;

ATTESO che il succitato avviso così sintetizzava la richiesta presentata dal Consorzio di tutela:

“a) di ridurre il quantitativo di uve da mettere a riposo, raccolte nella vendemmia 2014, atte a produrre i vini DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella” a 6,0 t ad ettaro, pari a 24,0 ettolitri di vino finito ad ettaro.

b) di stoccare fino al 31 luglio 2017, giusto quanto precisato con nota del 15 luglio 2014, il 15% del volume di prodotto atto alla produzione di “Amarone della Valpolicella”, proveniente dalla vendemmia 2014.

Sono esclusi dalle disposizioni di cui alla lettera b) i prodotti ottenuti dalle superfici sottoposte alle disposizioni che disciplinano la produzione biologica.

Riguardo alla DOC “Valpolicella ripasso”, atteso quanto previsto all’art. 5 comma 6 del disciplinare di produzione, il volume di vino che si può ottenere dalla vendemmia 2014, tiene conto anche dell’utilizzo delle vinacce che hanno origine dai volumi di prodotto sottoposti al provvedimento di stoccaggio di cui alla precedente lettera b).

È in facoltà del Consorzio di tutela di vino Valpolicella, entro la data del 31 luglio 2017, sulla scorta di analisi dettagliata sullo stato congiunturale del mercato dell’”Amarone della Valpolicella”, (tenuto conto delle specifiche disposizioni che saranno previste nell’eventuale provvedimento di attivazione della misura dello stoccaggio da parte della Regione Veneto) proporre le seguenti iniziative:

  1. lo sblocco, totale o parziale, del volume di prodotto sottoposto allo stoccaggio, ai fini della successiva immissione al consumo, che non potrà avvenire in ogni caso prima del 1 gennaio 2017 per le produzioni non designate con la specificazione riserva;
  2. la prosecuzione delle disposizioni di cui sopra oltre la data del 31 luglio 2017, per parte o tutto il prodotto stoccato, per un tempo da stabilirsi sulla base della situazione di mercato del vino “Amarone della Valpolicella”;
  3. la riclassificazione obbligatoria, totale o parziale, dei volumi sottoposti allo stoccaggio, che in base alla normativa attuale possono essere designati con le seguenti denominazioni/indicazioni:
  • DOC “Valpolicella”,
  • DOC “Valpolicella Ripasso” (nei limiti stabiliti dall’articolo 5 comma 4 del disciplinare di produzione),
  • IGT “provincia di Verona” o “veronese” o “Verona”,

oppure vino rosso.

È fatta salva la facoltà delle aziende di procedere in qualsiasi momento allo svincolo del prodotto stoccato previa riclassificazione volontaria nei limiti di quanto stabilito al precedente punto 3.”

PRESO ATTO delle osservazioni e controdeduzioni alla succitata richiesta del Consorzio di tutela;

TENUTO CONTO di quanto esposto dai ricorrenti riguardo ai criteri per definire i parametri da adottare per la riduzione dei quantitativi di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e di quanto eccepito in merito all’attivazione dello strumento dello stoccaggio per quota parte del prodotto atto ad essere designato con la DOCG “Amarone della Valpolicella”;

ATTESO che il d.lgs n. 61/2010, all’art. 14, c. 10 e 11, prevede che le regioni adottino i provvedimenti di governo delle denominazioni su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria;

ATTESO che la scrivente ha convocato il 25 agosto u.s. presso la Struttura periferica di AVEPA di Verona i rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria aventi interesse nella produzione dei vini della Valpolicella ed il Consorzio di tutela per analizzare congiuntamente gli aspetti tecnici afferenti la proposta di riduzione della resa ettaro dell’uva da destinare all’appassimento ed allo stoccaggio per quota parte del prodotto atto ad essere designato con la DOCG “Amarone della Valpolicella”;

TENUTO CONTO degli esiti della predetta riunione a cui ha partecipato anche il responsabile dell’sezione staccata di Verona dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF;

ATTESO quanto rilevato nel corso delle visite effettuate nei diversi areali di produzione delle uve idonee a produrre i vini a DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” in collaborazione con personale dell’ICQRF di Verona, dell’AVEPA Verona, della Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti SpA - SIQURIA – e del Consorzio di tutela;

ATTESO che con nota datata 3 settembre 2014, il Consorzio di tutela dopo aver riesaminato le proprie richieste alla luce sia dell’evoluzione del trend di commercializzazione dei prodotti della Valpolicella sia della situazione vegeto-produttiva e sanitaria delle viti atte a produrre i succitati vini, ha deliberato di non dare seguito all’attivazione dello stoccaggio e di portare la percentuale di uva ettaro da mettere a riposo al 35%;

ATTESO che in relazione a quanto convenuto nella precedente riunione, il giorno 5 settembre 2014 sono state convocate nuovamente le organizzazioni professionali di categoria per analizzare ulteriormente l’attivazione delle misure di cui sopra, tenuto conto dell’evolversi del processo di maturazione dell’uva atta ad essere messa a riposo;

PRESO ATTO che alla riunione erano presenti le strutture provinciali veronesi della Federazione Coldiretti, la Confcooperative, la Confederazione italiana agricoltori, la Confagricoltura e la Confindustria;

ATTESO che nel corso della predetta riunione il Consorzio di tutela ha ribadito e motivato le decisioni assunte nel Consiglio di Amministrazione del 28 agosto u.s., sulle quali le succitate organizzazioni hanno espresso all’unanimità parere favorevole;

TENUTO CONTO che i disciplinari di produzione delle DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella” stabiliscono all’articolo 4 i seguenti limiti:

  • resa massima di uva ad ettaro:12 t (comma 10),
  • quantitativo massimo di uva da mettere a riposo: il 65% rispetto alla resa massima di uva ad ettaro (12 t/ha), pari 7,8 t/ha (comma 13);

PRESO ATTO che il Consorzio di tutela è ampiamente rappresentativo dell’intera filiera produttiva dei vini “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”;

CONSIDERATO infine che la non attivazione dello strumento dello stoccaggio è in linea con le richieste della quasi totalità di coloro che hanno fatto pervenire delle segnalazioni  nei termini di cui all’avviso pubblicato nel BUR del 1° agosto 2014, n. 75;

PRESO ATTO che in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 14, del D.lgs n. 61/2010, la rivendicazione delle produzioni a DO in Veneto è presentata all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

TENUTO CONTO che per le denominazioni di origine controllate e garantite “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” l’organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti “SIQURIA”, così come risulta dal Decreto ministeriale di incarico n. 0021312 del 27 luglio 2012;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per dar attuazione, per la vendemmia 2014, alla richiesta del Consorzio (così come formulate nel CdA del 28 agosto u.s.) e su unanime parere favorevole delle organizzazioni professionali di categoria, di ridurre la percentuale di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini di cui all’oggetto;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi del D.lgs n. 61/2010 art. 14, c. 10 e degli articoli 4, c. 14 e 15 dei pertinenti disciplinari di produzione, che il quantitativo di uve da mettere a riposo, raccolte nella vendemmia 2014, atte a produrre i vini DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella”, non deve superare le 4,2 t ad ettaro, pari a 16,8 ettolitri di vino finito ad ettaro;
  2. di stabilire che AVEPA deve assicurare nella compilazione della dichiarazione unificata di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 61/2010, coerenza tra il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;
  3. di stabilire che Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA) è tenuta nel processo di controllo dei vini della DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella” e quindi nell’emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
  4. di stabilire altresì, sempre per le per le motivazioni esposte in premessa, che la Società SIQURIA e il Consorzio tutela vini Valpolicella sono tenuti a presentare, entro il mese di febbraio, una dettagliata analisi sui volumi di uve messe a riposo e il conseguente vino atto ottenuto, sulle problematiche emerse durante il processo di appassimento, sugli esiti dei controlli in fruttaio tenuto conto anche delle attività svolte in sinergia con le atre strutture deputate ai controlli;
  5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini “Valpolicella”;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
  9. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale
    http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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