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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 571 del 25 settembre 2014
FIN GIANCARLO rinnovo derivazione di mod. 0.0128 medi di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di BAGNOLO DI PO Località Runzi per l'irrigazione di ha 6.43 uso Irriguo - Pos.n. P406/1.
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 2 pozzi in loc. Runzi nel Comune di Bagnolo di Po per uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 8492/4-7 del 3.7.2014 Disciplinare n. 3708 del 16.09.2014.
Il Direttore
VISTA l'istanza di rinnovo in data 08.12.2013 della ditta FIN GIANCARLO, intesa continuare a derivare mod. 0,0128 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 2 pozzi ubicati al fg. 18-21 mapp. 8-17in località Runzi nel Comune di BAGNOLO DI PO per l'irrigazione di complessivi ha 6.43 di terreno a coltivazioni cerealicole e orticole;
VISTI gli atti dell’istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3708 sottoscritto in data 16.09.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta FIN GIANCARLO (omissis) con sede a BAGNOLO DI PO - Loc. Runzi, Via Riviera 613, il diritto di derivare mod. 0,0128 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, attraverso n. 2 pozzi ubicati al fg. 18-21 mapp. 8-17in località Runzi nel Comune di BAGNOLO DI PO per l'irrigazione di complessivi ha 6.43 di terreno a coltivazioni cerealicole e orticole.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.09.2014, n. 3708 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,11 calcolato per l’anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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