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Bur n. 91 del 19 settembre 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 65 del 05 settembre 2014

D.lgs n.. 61/2010, art. 10, comma 1, lettera c). DOCG "Bardolino superiore" - DOC "Bardolino". Riduzione titolo alcolometrico volunico naturale minimo delle uve - Vendemmia 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente provveedimento, in riferimento alle avverse condizioni climatiche del recente periodo estivo, si dispone l'abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo delle uve atte alla produzione dei vini a DOCG "Bardolino superiore" e DOC "Bardolino".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.lgs 61/2010 art. 10, c. 1, lett. c). Istanza Consorzio tutela vino Bardolino DOC del 25 agosto 2014.

Il Direttore

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, incorporando nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino;

VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO in particolare l’allegato II, sezione C Vini spumanti e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta, punto 1, del predetto regolamento n. 606/2009, la dove stabilisce che il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all’elaborazione di vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta, originari dalla zona viticola C II, è di 9 % vol;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO in particolare l’articolo 10, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, che consente alle regioni l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di produzione;

PRESO ATTO della relazione sull’andamento climatico dell’anno in corso formulata dal Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano in collaborazione con l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, che ha evidenziato come, a fronte di una primavera con caratteristiche climatiche positive, ne sia seguito un periodo estivo estremamente piovoso e caratterizzato anche da basse temperature, condizioni tali da creare delle difficoltà nell’accumulo zuccherino negli acini, oltre a problematiche fitosanitarie dettate dal permanere sulla vegetazione e sui grappoli dell’acqua delle precipitazioni e dell’elevata umidità relativa dell’aria;

VISTA la richiesta del Consorzio tutela vino Bardolino del 25 agosto 2014 di riduzione di mezzo grado del “titolo alcolometrico volumico naturale minimo” delle uve atte a produrre la DOCG “Bardolino superiore” e DOC “Bardolino”;

VISTO il disciplinare di produzione della DOC “Bardolino” approvato con DPR 28 maggio 1968 e modificato da ultimo con DM 7 marzo 2014;

VISTO il disciplinare di produzione della DOCG “Bardolino superiore” approvato con DM 1 agosto 2001 e modificato da ultimo con DM 7 marzo 2014;

TENUTO CONTO di quanto previsto all’articolo 4 dei disciplinari di produzione delle predette denominazioni riguardo al titolo alcolometrico volumico naturale minimo che devono avere le uve atte a produrre i vini designati con le medesime denominazioni al momento della vendemmia e all’articolo 6 invece relativamente al titolo alcolometrico volumico totale minimo previsto per le singole tipologie di vino al consumo;

CONSIDERTE le difficili condizioni meteorologiche che si sono verificate per tutto il periodo estivo 2014, in maniera particolare per quanto riguarda l’intensità delle precipitazioni, estremamente abbondanti, ed in relazione alla conseguente riduzione dell’insolazione e delle temperature, tali da non consentire la normale attività di accumulo zuccherino della vite;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni oggettive e di fatto per accogliere l’istanza del Consorzio tutela vino Bardolino;

decreta

  1. di stabilire, in base a quanto riportato nelle premesse e in relazione a quanto previsto dal d.lgs n. 61/2010, art. 10, comma 1, lettera c), che per le uve raccolte nella vendemmia 2014, il titolo alcolometrico volumico minimo è ridotto di mezzo grado rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 dei disciplinari di produzione della DOCG “Bardolino superiore” e della DOC “Bardolino”; 
  2. di stabilire che la struttura di controllo, la Società Siquria Spa, incaricata ai sensi del Decreto ministeriale n. 21312 del 27 luglio 2012, nell’espletare le attività di cui ai piani dei controlli per la DOC di cui all’oggetto, al fine del rilascio del parere di conformità con riguardo alla richiesta di certificazione di idoneità per l’immissione al consumo dei vini, deve tenere conto delle disposizioni recate dal presente provvedimento; 
  3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società Siquria Spa e al Consorzio tutela vino Bardolino; 
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
  7. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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