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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 62 del 03 settembre 2014
D.lgs n. 61/2010, art. 10, comma 1, lettera c). DOC "Valpolicella", DOCG "Amarone della Valpolicella", DOCG "Recioto della Valpolicella". Riduzione titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve - Vendemmia 2014.
Con il presente provvedimento, in riferimento alle avverse condizioni climatiche del recente periodo estivo, si dispone l'abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo delle uve atte alla produzione dei vini a DOC "Valpolicella", DOCG "Amarone della Valpolicella" e DOCG "Recioto della Valpolicella".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.lgs 61/2010, art. 10, c. 1, lett. c). Istanza Consorzio tutela vino Valpolicella del 1 settembre 2014.
Il Direttore
VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, incorporando nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino;
VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
VISTO in particolare l’articolo 10, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, che consente alle regioni l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di produzione;
PRESO ATTO della relazione sull’andamento climatico dell’anno in corso formulata dal Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano in collaborazione con l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, che ha evidenziato come, a fronte di una primavera con caratteristiche climatiche positive, ne sia seguito un periodo estivo estremamente piovoso e caratterizzato anche da basse temperature, condizioni tali da creare delle difficoltà nell’accumulo zuccherino negli acini, oltre a problematiche fitosanitarie dettate dal permanere sulla vegetazione e sui grappoli dell’acqua delle precipitazioni e dell’elevata umidità relativa dell’aria;
VISTA la richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella di riduzione di mezzo grado del “titolo alcolometrico volumico naturale minimo” delle uve atte a produrre le DOC “Valpolicella”, DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”, datata 1° settembre 2014;
VISTO il disciplinare di produzione della DOC “Valpolicella” approvato con DPR 21 agosto 1968 e modificato da ultimo con DM 7 marzo 2014;
VISTO il disciplinare di produzione della DOCG “Amarone della Valpolicella” approvato con DM 24 marzo 2010 e modificato da ultimo con DM 7 marzo 2014;
VISTO il disciplinare di produzione della DOCG “Recioto della Valpolicella” approvato con DM 24 marzo 2010 e modificato da ultimo con DM 7 marzo 2014;
TENUTO CONTO di quanto previsto agli articoli 4 e 6 dei disciplinari di produzione delle predette denominazioni, in merito rispettivamente al titolo alcolometrico volumico naturale minimo che devono avere le uve al momento della vendemmia e al titolo alcolometrico volumico totale minimo previsto per le relative tipologie di vino al consumo;
CONSIDERTE le difficili condizioni meteorologiche che si sono verificate per tutto il periodo estivo 2014, in maniera particolare per quanto riguarda l’intensità delle precipitazioni, estremamente abbondanti, ed in relazione alla conseguente riduzione dell’insolazione e delle temperature, tali da non consentire la normale attività di accumulo zuccherino della vite;
VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni oggettive e di fatto per accogliere l’istanza del Consorzio tutela vini Valpolicella;
decreta
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale; http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.
Alberto Zannol
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