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Bur n. 91 del 19 settembre 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 55 del 28 agosto 2014

D.Lgs n. 61/2010 articolo 14, comma 10. Vino DOC "Bardolino". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si da attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vino Bardolino DOC per quanto riguarda la riduzione della resa certificabile per la denominazione in oggetto, per le uve raccolte nella vendemmia 2014, in conformità a quanto stabilito all'art, 14 comma 10 del d.lgs 61/2010.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.lgs 61/2010 art. 14 c. 10;
Istanza Consorzio tutela vino Bardolino DOC del 16 giugno 2014, prot. 37/2014;
Conferma richiesta del 22 agosto 2014, prot. 50/2014.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”.

VISTO l’articolo 10 del predetto decreto legislativo che stabilisce che per ciascuna denominazione di origine sia determinata nei rispettivi disciplinari di produzione la resa massima di uva e di vino ad ettaro consentita per ciascuna superficie idonea a produrre la relativa DO.

VISTO l’articolo 14, comma 10, che al fine di conseguire l'equilibrio di mercato dispone che le regioni invece, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO per ettaro e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione.

PRESO ATTO, dunque, che ai sensi degli articoli 10 e 14 del Decreto legislativo n. 61/2010 le regioni annualmente possono, ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DO, per conseguire l’equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare.

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

VISTO in particolare l’articolo 14, comma 1 del succitato decreto che così recita: “La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.”.

VISTO il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Bardolino” (approvato con DPR 28 maggio 1968 e modificato da ultimo con Decreto 7 marzo 2014) ed in particolare l’articolo 4, punto 4, che stabilisce in 13 tonnellate la resa massima di uva per ettaro dei vigneti destinarti alla produzione dei vini della predetta denominazione.

VISTO il decreto ministeriale n. 2796 del 5 novembre 2012, relativo al riconoscimento del Consorzio tutela vino “Bardolino” DOC (di seguito Consorzio) e conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG “Bardolino superiore” e alla DOC “Bardolino”.

VISTA la nota del 16 giugno 2014 con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi del D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10, la riduzione per la vendemmia 2014 dei quantitativi di uva idonei alla produzione di vino atto ad essere certificato con la denominazione “Bardolino”, da 13 t/ha a 11,5 t/ha.

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio allegata alla succitata domanda ed in particolare la relazione tecnica nella quale sono evidenziati, tra l’altro, i dati riferiti:

  • alle produzioni di uva ottenute,
  • al rapporto sulle giacenze del prodotto idoneo ad essere certificato,
  • all’andamento degli imbottigliamenti.

ATTESO che la Sezione ha diramato il giorno 3 luglio 2014 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera vitivinicola veronese, pubblicato nel BUR del 11 luglio 2014, n. 67, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e previsto che eventuali istanze e controdeduzioni dovessero pervenire alla scrivente non oltre 15 giorni dalla succitata pubblicazione dell’avviso;

TENUTO CONTO che nei termini della comunicazione di cui sopra non è pervenuta alcuna nota di chiarimenti e/o controdeduzioni.

TENUTO CONTO che nelle annate per le quali non è determinata alcuna riduzione di resa in conseguenza di condizioni climatiche sfavorevoli, i vigneti idonei alla produzione della succitata denominazione possono raggiungere una produzione massima complessiva di 15.6 t/ha.

ATTESO che in data 22 agosto 2014 il Consorzio ha comunicato alla Sezione che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del provvedimento, in considerazione anche dell’evoluzione della maturazione delle diverse varietà di uva che costituiscono la base ampelografica del vino a DOC “Bardolino”.

TENUTO CONTO dei quantitativi totali di vino DOC “Bardolino” che normalmente possono essere immessi al consumo, in funzione della domanda nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, così come evidenziato anche dall’analisi dell’evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione.

TENUTO CONTO che al fine di assicurare la tenuta dei prezzi medi all’ingrosso, nonché il livello qualitativo richiesto dal mercato, la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a DO, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale.

PRESO ATTO dalla documentazione allegata alla richiesta, che le produzioni che dovranno essere globalmente certificate, con riferimento ai vini della vendemmia 2014, non devono eccedere i limiti di resa certificabili proposti.

VISTO il decreto del Dirigente di Avepa n. 345 del 14 agosto 2014 relativo alla determinazione delle rese massime di uva per i vigneti colpiti dagli eventi grandinigeni verificatisi tra aprile e luglio 2014.

CONSIDERATO che il citato decreto ha delimitato due zone in provincia di Verona in cui la riduzione delle rese è pari al 25% ed al 35% rispetto a quelle previste dai disciplinari di produzione, corrispondenti nel caso di uva atte a DOC “Bardolino” rispettivamente ad una produzione massima pari a 9,75 t/ha e 8,45 t/ha.

CONSTATATO che le condizioni vegeto-produttive delle viti nelle restanti aree della provincia fanno prevedere anche per la presente vendemmia una produzione globale sui livelli massimi consentiti dal disciplinare.

ATTESO che tale iniziativa consentirà di conseguenza di immettere sul mercato un volume di vino “Bardolino”, secondo quanto stimato dal pertinente Consorzio idoneo per qualità ed in linea con le quantità richieste dai consumatori.

PRESO ATTO che in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 61/2010, la dichiarazione unificata, che comprende anche la rivendicazione delle produzioni a DO, in Veneto è presentata all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).

PRESO ATTO che il Consorzio è ampiamente rappresentativo dell’intera filiera produttiva dei vini “Bardolino”.

TENUTO CONTO di quanto espresso nel merito della richiesta dalle organizzazioni professionali di categoria, così come previsto sia dall’articolo 14, comma 10 del D.lgs n. 61/2010 e sia dall’articolo 4, comma 5 dello specifico disciplinare di produzione.

PRESO ATTO che ai sensi del punto 16 della deliberazione 2257/2003, la ex Direzione politiche agroalimentari e per le imprese, ora Sezione competitività sistemi agroalimentari, è incaricata di adottare gli atti conseguenti all’istanza in oggetto;

TENUTO CONTO che per la denominazione di origine controllata “Bardolino” l’organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti “SIQURIA”.

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per dar attuazione, per la vendemmia 2014, alla richiesta del Consorzio di ridurre i limiti di resa certificabili rispetto alla resa massima di uva ad ettaro stabilita all’articolo 4 del disciplinare di produzione del predetto vino a DOC “Bardolino”.

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e atteso quanto prevede il D.lgs n. 61/2010 articolo 14, comma 10, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini della DOC “Bardolino” ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2014, non deve eccedere le 11,5 tonnellate di uva ad ettaro, pari ad ettolitri 80,5 ad esclusione della aree delimitate dal decreto di AVEPA-SUA di Verona n. 345 del 14 agosto 2014 per le quali il medesimo quantitativo certificabile non deve superare i volumi di uva e vino indicati a fianco di ciascuna sottozona:

 

sottozona

t/ha

hl/ha

A

9,75

68,25

V

8,45

59,15

  1. di stabilire che i quantitativi di uva eccedenti le 11,5 t./ha, fino alla produzione massima consentita dal disciplinare, pari a 15,6 t/ha, devono essere presi in carico e immessi al consumo come vino con o senza indicazione geografica tipica;
  2. di stabilire che AVEPA è tenuta a verificare che vi sia coerenza tra la denuncia di cui all’articolo 14 del Decreto legislativo n. 61/2010 presentata da ciascun soggetto avente titolo, il rispettivo potenziale produttivo così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;
  3. di stabilire che SIQURIA è tenuta nel processo di controllo dei vini della DOC “Bardolino” e quindi nell’emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
  4. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA) e al Consorzio tutela vino “Bardolino” DOC;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
  8. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;
 http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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