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Bur n. 90 del 16 settembre 2014


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 193 del 03 settembre 2014

Art.96 e ss. del D.P.R. 06.06.01, n.380. Accertamento delle violazioni. D.P.R. n. 380/2001. Sez. II Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche Sez. III Repressione delle violazioni. Comune di Puos d'Alpago Lavori di ristrutturazione edilizia di una casa d'abitazione in via Grava 78, su area distinta al Mapp. n. 409 del Foglio 11. Ditta: Dal Borgo Salvatore e De Pasqual Noemi.

Note per la trasparenza

Ai sensi dell’art. 97 - Sospensione dei lavori - del D.P.R. 06.06.01, n.380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239 - Rettifica G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002), il direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, ordina, con decreto motivato, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
Destinatari della presente decreto di sospensione dei lavori, sono i seguenti soggetti:
-   i proprietari, sigg. Dal Borgo Salvatore e De Pasqual Noemi, residenti a Puos d’Alpago, in Via Grava, 78;
-   il direttore dei lavori, arch. Caneve Angelo, residente a Puos d’Alpago, con studio in Via G. Verdi, 19;
-   l’esecutore dei lavori, impresa edile Bortoluzzi Giuseppe, con sede in Via Monte Cavallo, 17/a.

Il Direttore

Vista la nota di questa Sezione in data 24/04/2014, Prot. n. 180423, con la quale veniva comunicato all’Autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno) il processo verbale con le relative deduzioni, a seguito dell’accertamento delle violazioni ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. n. 380/2001, riguardante la costruzione dell’originario fabbricato, attualmente interessato dai lavori di ristrutturazione in oggetto; 

Vista la nota di questa Sezione in data 29/04/2014, Prot. n. 186102, con la quale veniva comunicata ai soggetti a vario titolo interessati, la trasmissione degli atti di cui sopra all’Autorità giudiziaria competente; 

Vista la nota di questa Sezione in data 08/05/2014, Prot. n. 198774, con la quale veniva rilasciata alla ditta richiedente, De Pasqual Noemi, e al Comune di Puos d’Alpago, l’autorizzazione ai sensi degli artt. 61 e 94, contenente la seguente prescrizione:

"1. i lavori di adeguamento sismico potranno iniziare fatto salvo eventuali provvedimenti che l’Autorità Giudiziaria riterrà opportuno adottare in merito alle opere oggetto di sanatoria "

Vista la "Relazione Tecnica" allegata al progetto di Variante a firma dell’arch. Caneve Angelo, depositato al Comune di Puos d’Alpago e pervenuto al ns. Prot. n. 343892 in data 12/08/2014, da cui si è riscontrato che i "lavori di adeguamento sismico" autorizzati da quest’Ufficio con nota Prot. n. 198774 del 08/05/2014 sono stati iniziati il 12 maggio u.s., nonostante la citata autorizzazione sismica contenesse la prescrizione di cui sopra;

Considerato che a tutt’oggi non risulta sia stato emesso alcun provvedimento dall’Autorità giudiziaria competente, a seguito della trasmissione del processo verbale e delle relative deduzioni del direttore di questa Sezione, ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. n. 380/2001, e trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno con nota Prot. n. 180423 in data 24/04/2014, seguita dalla comunicazione ai soggetti interessati, giusta nota Prot. n. 186102 in data 29/04/2014;

Considerato che nell’ambito dei compiti di vigilanza assegnati a quest’Ufficio regionale, in osservanza del succitato D.P.R. n. 380/2001 per quanto concerne le "costruzioni in zone sismiche" e nei territori comunali dichiarati "abitati da consolidare", in data 28/08/2014 è stato effettuato un sopralluogo da parte dei funzionari dell’Ufficio Sismica di questa Sezione, arch. Adolfo Majer e per. ed. Tarcisio De Col;

Preso atto che nel corso del citato sopralluogo, avvenuto alla presenza del titolare dell’impresa edile esecutrice dei lavori, Bortoluzzi Giuseppe, e del personale operaio dell’impresa stessa, che i lavori di "adeguamento sismico" previsti dal progetto depositato al Comune di Puos d’Alpago al n. 02/14 del 05/05/2014, così come i lavori previsti dal successivo progetto di Variante depositato al n. 05/14 del 08/08/2014, risultano, sotto l’aspetto strutturale, in avanzato stato di esecuzione; 

Considerato che i suddetti lavori strutturali sono iniziati nel mancato rispetto della prescrizione sopra richiamata e contenuta nell’autorizzazione a costruire rilasciata da questa Sezione in data 08/05/2014, Prot. n. 198774; 

Verificato che il direttore dei lavori è l’arch. Caneve Angelo con studio a Puos d’Alpago in Via G. Verdi 19; l’esecutore dei lavori è l’impresa Bortoluzzi Giuseppe con sede a Puos d’Alpago in Via Monte Cavallo 17/a; la ditta committente è Dal Borgo Salvatore e De Pasqual Noemi residenti a Puos d’Alpago in Via Grava 78; 

Vista la comunicazione di avvio del procedimento con la nota di questa Sezione in data 03/09/2001, Prot. n. 369209, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di cui agli artt. 95 e ss. del D.P.R. 06.06.01, n.380, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

Visto l’art.97 del D.P.R. 06/06/2001, n: 380;

decreta

L’immediata sospensione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in Comune di Puos d’Alpago, in Via Grava 78, su area distinta al Mapp. n. 409 del Foglio 11, di proprietà dei sigg. Dal Borgo Salvatore e De Pasqual Noemi residenti a Puos d’Alpago in Via Grava 78. 

ART. 1 -  Ai sensi dell’art.97, comma 4°, del D.P.R. n. 380/2001, l’ordine di sospensione dei lavori del presente decreto produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’Autorità giudiziaria diviene irrevocabile; 

ART. 2 -  Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

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