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Bur n. 85 del 29 agosto 2014


Materia: Enti locali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 136 del 26 agosto 2014

Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato. Avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Artt. 14 e seguenti del Codice Civile - D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 - D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 - Art. 21 quinquies della L. 241 del 1990 e s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si da avvio, nei confronti di taluni Enti inadempienti in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, al procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

-  il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato degli Enti che ne fanno richiesta nonché gli adempimenti successivi conseguenti al riconoscimento stesso sono disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche statutarie delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;

 -  a seguito dell’entrata in vigore del sopra richiamato Regolamento emanato con D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001 è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;

-  nel suddetto Registro Regionale, attivato e gestito dalla scrivente Struttura, devono essere obbligatoriamente iscritte le Persone Giuridiche riconosciute, nonché annotati tutti quegli atti e/o fatti, di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. sopracitato, quali: le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie; la sostituzione degli amministratori con l’indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza; le deliberazioni di scioglimento; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione; il cognome e nome dei liquidatori e di tutti gli altri atti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;

-  a tal fine, nei confronti degli Enti iscritti nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, veniva inviata la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10 febbraio 2003 e successivamente anche la nota della scrivente Struttura prot. n. 264324 del 20 giugno 2013 con cui veniva richiamata la necessità di adempiere alle comunicazioni prescritte dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, ricordandone l’obbligatorietà nonché la responsabilità degli amministratori per le omesse comunicazioni;

 -    permanendo l’inadempienza da parte di taluni Enti, da ultimo, con ulteriore nota prot. n. 222206 del 22 maggio 2014, veniva nuovamente sollecitato l’invio, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, di quanto richiesto con la precedente regionale prot. n. 264324 del 20 giugno 2013 ovvero di una comunicazione, a firma del legale rappresentante, diretta a motivarne il mancato invio. Con la suddetta nota si informava che, in caso di perdurante comportamento omissivo, non potendo la scrivente Struttura verificare la permanenza in capo all’Ente dei requisiti di legge in base ai quali lo stesso aveva a suo tempo ottenuto il riconoscimento giuridico e  palesandosi con tale reiterato comportamento il venir meno dell’interesse al mantenimento dello “status” di Ente riconosciuto, si sarebbe dato avvio al procedimento amministrativo di revoca del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

-   gli Enti dotati di personalità giuridica di diritto privato di cui all’Allegato A) al presente decreto, nonostante le ripetute richieste di adempimento, non hanno a tutt’oggi ottemperato a quanto richiesto ai fini dell’aggiornamento delle informazioni contenute nel suddetto Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;

-   il perdurante comportamento omissivo degli Enti di cui all’Allegato A), come già comunicato agli stessi con la nota del 22 maggio 2014 sopra richiamata, non solo non consente alla scrivente Struttura di verificare la permanenza in capo ai singoli Enti dei requisiti di legge in base ai quali gli stessi avevano a suo tempo ottenuto il riconoscimento giuridico, ma non consente la gestione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato con l’aggiornamento dei dati relativi agli Enti stessi e conseguentemente ai soggetti terzi interessati la verifica,  attraverso l’aggiornamento delle iscrizioni, delle vicende ad essi relative. A tal fine si evidenzia che il comma 8 dell’art. 3 del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 prevede che il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta, garantendo pertanto l’accesso agli interessati alle informazioni in  esso contenute;

-   alla luce di tale perdurante comportamento omissivo tenuto dagli Enti quali individuati nell’Allegato A) al presente decreto, che non rispettano le disposizioni previste dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, si palesa anche il venir meno dell’interesse al mantenimento dello “status” di Ente riconosciuto che comporta l’obbligo delle comunicazioni di cui all’articolo sopra citato;

Considerato inoltre che, l’art. 21 quinquies della Legge 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, prevede tra l’altro che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”;   

Tutto ciò premesso si tratta, quindi, con il presente provvedimento di dare avvio al procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato nei confronti degli Enti individuati nell’Allegato A) al presente decreto, per la persistente inottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, che comporta un mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l’impossibilità, in concreto, di una adeguata gestione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, con conseguente impossibilità anche per i terzi interessati di procedere ad una verifica delle vicende interessanti gli Enti stessi;

Considerato, infine, che in ogni caso, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, tali Enti potranno comunque continuare ad operare come Enti non riconosciuti, con la conseguenza che per le obbligazioni assunte rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Ente stesso;

Tutto ciò premesso e considerato:

-  VISTE le disposizioni del Codice Civile;
-  VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
-  RICHIAMATA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
-  RICHIAMATA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10 febbraio 2003;
-  RICHIAMATE le note regionali prot. n. 264324 del 20 giugno 2013 e prot. n. 222206  del 22 maggio 2014;
-  VISTA la documentazione agli atti;
-  VISTA la L. n. 241 del 1990 e s.m.i.;
-  RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
-  RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1049 del 28 giugno 2013 e n. 1787 del 2010;
-  RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
-  RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
-  RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;

decreta

  1. di avviare, nei confronti degli Enti di cui all’Allegato A) al presente decreto, il procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato che si concluderà, nei confronti degli Enti che dovessero rimanere inadempienti, entro 90 giorni dalla comunicazione del decreto stesso o dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  1. di comunicare agli Enti di cui all’Allegato A) l’avvio del procedimento amministrativo di revoca unitamente alle informazioni prescritte dall’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i., come indicate nello stesso allegato A) al presente Decreto;
  1. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce “Registro regionale delle persone giuridiche – Enti iscritti” .

Maurizio Gasparin

(seguono allegati)

136_Allegato_DDR_136_26-08-2014_280847.pdf

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