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Bur n. 88 del 09 settembre 2014


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 483 del 26 agosto 2014

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo tra gli stanti 30 e 31 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00043. Sig. Gibin Otello.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta l'11.9.2009 dal Sig. Gibin Gianfranco ora Sig. Gibin Otello nel rispetto della procedura di cui al D.G.R. 2509/2003.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 17.9.2009 di prot. n. 508364;
Nulla-osta tecnico del 14.7.2014;
Disciplinare n. 3666 del 19.8.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza dell’11.9.2009 con la quale il Sig. Gibin Gianfranco (omissis), ora Sig. Gibin Otello (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo tra gli stanti 30 e 31 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Tronco del 14.7.2014; 

CONSIDERATO che è stata costituita cauzione nei modi e forme di legge; 

VISTO che il 19.8.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi; 

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica; 

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904; 

VISTO il comma 2 dell’art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993; 

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001; 

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

decreta

1 - di concedere al Sig. Gibin Otello (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo tra gli stanti 30 e 31 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 19.8.2014 iscritto al n. 3666 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto; 

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene; 

4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione; 

5 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013; 

6 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

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