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Bur n. 87 del 05 settembre 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 48 del 19 agosto 2014

D.lgs n. 61/2010, art. 14, c. 11. DM 17.07.2009 riconoscimento DOC "Prosecco" Stoccaggio del prodotto atto ad essere designato con la DOC "Prosecco" proveniente dalla vendemmia 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si da attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della Doc Prosecco per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2014, in conformità a quanto stabilito all'art. 14, comma 11 del d.lgs 61/2010.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.lgs 61/2010, art. 14, c. 11. Istanza Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco del 13 giugno 2014, prot. 64/2014.
Conferma richiesta del 4 agosto 2014.

Il Direttore

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, incorporando nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO in particolare l’articolo 56 del regolamento (CE) n. 607/2009;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO in particolare l’articolo 14, comma 11, del predetto decreto legislativo, che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di prevedere lo stoccaggio dei vini in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, tutto ciò al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e di superare squilibri congiunturali;

VISTO altresì il successivo comma 12, che stabilisce che la struttura di controllo incaricata rilascia il parere di conformità alle ditte richiedenti ai fini della successiva certificazione di idoneità del vino prodotto, dopo aver espletate tutte le attività previste dallo specifico piano e tenuto conto delle disposizioni recate dall’articolo 14 (ivi comprese le disposizioni adottate dalle regioni ai sensi dei precedenti commi 10 e 11);

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

VISTI in particolare gli articoli 2 e 4 del disciplinare di produzione della DOC “Prosecco” per quanto riguarda la composizione ampelografica dei vigneti e la resa massima di uva ad ettaro;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

ATTESO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del predetto decreto i consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 10 del decreto legislativo n. 61/2010, ed al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP o IGP, formulano alle regioni proposte relative all’attuazione di politiche di governo dell’offerta;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 22 marzo 2012, con il quale il Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” è stato riconosciuto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.lgs n. 61/2010 ed incaricato di svolgere le funzioni previste dai commi 1 e 4 del citato articolo 17, per la denominazione “Prosecco”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore n. 21450 del 31 luglio 2012, con il quale la Società VALORITALIA Srl è autorizzata a svolgere le attività di controllo di cui all’articolo 13, del D.lgs n. 61/2010 sui vini a DOC “Prosecco”;

VISTA la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”;

VISTA la deliberazione n. 2442 del 16 settembre 2008 riguardante le “Iniziative per la valorizzazione e la tutela del termine Prosecco”;

VISTA la deliberazione n. 1231 del 15 luglio 2014 avente per oggetto “D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4 DM 17.07.2009 – riconoscimento DOC “Prosecco”. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”. Triennio 2014/2015-2016/2017.”

VISTO l’analogo provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia, la deliberazione n. 1339 del 18 luglio 2014, con la quale sono state adottate analoghe norme in attuazione dell’istanza del Consorzio tutela della DOC “Prosecco”;

VISTA la nota del 13 giugno 2014 con la quale il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” ha chiesto alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, ai sensi dell’articolo 14, comma 11 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, lo stoccaggio dei vini atti alla produzione di Prosecco DOC ottenuti nella vendemmia 2014, ad esclusione delle produzioni biologiche;

ATTESO che la succitata richiesta prevede che lo stoccaggio dei vini atti alla produzione di Prosecco DOC, ottenuti nella vendemmia 2014, avvenga secondo i seguenti termini:

•      per i vigneti al secondo ciclo vegetativo (con resa pari al 60% della quantità stabilita all’articolo 4 del disciplinare): i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 8,7 tonnellate/ettaro,

•      per i vigneti a partire dal terzo ciclo vegetativo: i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 14,5 tonnellate/ettaro;

VISTA la documentazione allegata alla domanda ed in particolare l’esito dell’Assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela della Doc “Prosecco”, tenutasi il 7 maggio 2014 presso il Palazzo dei Trecento a Treviso Piazza dei Signori;

VISTA altresì la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione, che si basa sugli studi effettuati dal medesimo Consorzio;

ATTESO che la presente Sezione ha diramato il giorno 3 luglio 2014 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera veneta, pubblicato nel BUR del 11 luglio 2014, n. 68, con il quale si porta a conoscenza gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e fissato in 15 giorni il termine ultimo per eventuali osservazioni e controdeduzioni;

PRESO ATTO che anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto a dar pubblicità alla richiesta del Consorzio di tutela dei vini DOC “Prosecco”, secondo le proprie procedure;

ATTESO che nei termini stabiliti non è pervenuta alla Sezione alcuna comunicazione in merito all’istanza del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco”;

ATTESO che in data 25 luglio 2014 con nota prot. 79/2014, il Consorzio di tutela ha comunicato ai competenti uffici delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto l’emanazione del provvedimento, nei tempi coerenti con le operazioni vendemmiali;

TENUTO CONTO che l’iniziativa, secondo le intenzioni del Consorzio di tutela, pur essendo un intervento riequilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema viti-vinicolo del Prosecco con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

TENUTO CONTO che il Consorzio di tutela con ulteriore comunicazione  alle sopracitate Regioni in data 4 agosto 2014 precisa che nell’adottare il provvedimento di stoccaggio sia fissato il termine ultimo del 30 settembre 2015 anziché il 31 luglio 2015, alfine di consentire l’adozione di iniziative in merito allo svincolo ed all’eventuale declassamento che tengano conto anche dei volumi prodotti nella vendemmia 2015;

CONSIDERATO che la misura dello stoccaggio, grazie anche alla sua possibile conclusione anticipata, parziale o totale, consente al Consorzio, tenuto conto anche dell’andamento delle certificazioni, di favorire condizioni tali da conseguire maggior equilibrio sul mercato del vino Prosecco a beneficio sia dei consumatori sia degli operatori della filiera e quindi non da ultimo anche dei viticoltori;

TENUTO CONTO dell’esperienza maturata nella applicazione dello stoccaggio dei prodotti provenienti dalla vendemmia 2012 e 2013, ed in particolare sulla complessità del destoccaggio parziale riguardante i prodotti della vendemmia precedente;

VISTO il decreto della Direzione Competitività sistemi agroalimentari n. 35 del 22 agosto 2013 con il quale è stata adottata la misura dello stoccaggio per i vini DOC Prosecco provenienti dalla vendemmia 2013;

TENUTO CONTO che lo stoccaggio oggetto della disposizioni del presente provvedimento è di fatto una misura amministrativa in quanto non implica obblighi di distinzione fisica delle masse di prodotto che non possono essere certificate e commercializzate anteriormente al 30 settembre 2015;

CONSIDERATO che al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il quantitativo di prodotto che non può essere immesso al consumo nel periodo dello stoccaggio, si calcola a partire dalle uve raccolte da ciascun conduttore di superfici vitate, così come risulta nei registri ufficiali di cui al capo III, del regolamento CE n. 436/2009 e quindi nella dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni da presentarsi ai sensi dell’articolo 17 del DM 16 dicembre 2010;

TENUTO CONTO che trattandosi di uno stoccaggio amministrativo vi è la necessità, ai fini dell’efficacia dei risultati della misura, di tracciare in maniera chiara ed esaustiva il prodotto durante le diverse manipolazioni e passaggi tra i diversi soggetti della filiera, allo scopo di consentire alla struttura autorizzata di poter rilasciare il parere di conformità finalizzato alla richiesta di certificazione di idoneità, esclusivamente per i volumi previsti dal presente provvedimento;

ATTESO quanto stabilito all’ALLEGATO VI, del regolamento CE n. 436/2009, riguardo alle istruzioni per la compilazione dei documenti di accompagnamento di cui all’articolo 26;

VISTO il Decreto ministeriale n. 7490 del 2 luglio 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante “disposizioni nazionali per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli”;

ATTESO, nello specifico, che nel compilare i documenti ufficiali è necessario riportare nella maniera più precisa le informazioni riguardanti le disposizioni del presente provvedimento, tutto ciò per assicurare adeguata tracciabilità del prodotto e consentire alla struttura di controllo di operare con efficienza;

CONSIDERATO che qualora il Consorzio di tutela al fine di conseguire una condizione di maggiore equilibrio del mercato del vino Prosecco, ritenesse opportuno declassare, in parte o tutto, il volume di prodotto stoccato, è opportuno che presenti con adeguato anticipo l’istanza, opportunamente motivata, ed assicuri un’adeguata informazione agli operatori circa i contenuti della richiesta.

TENUTO CONTO che stante l’attuale quadro normativo è in facoltà del singolo operatore poter declassare anteriormente al 30 settembre 2015, totalmente o parzialmente, il prodotto sottoposto allo stoccaggio in attuazione del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto esclusivamente sui volumi di prodotto ottenuti dalle superfici idonee alla DOC “Prosecco” e sono quindi esclusi dalla misura i quantitativi di prodotto provenienti dalla riclassificazione dei superi delle DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco” e “Colli Asolani-Prosecco” o “Asolo-Prosecco”, operata ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 61/2010;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all’istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA;

VISTE le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

CONSIDERATO infine che la richiesta del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” è stata presentata nelle forme di rito, è coerente con le disposizioni della normativa di settore, ed è finalizzata al governo dell’offerta nell’interesse generale di salvaguardia e tutela della denominazione in oggetto;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla succitata deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 2139/2013, spetta al direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante, nello specifico, lo stoccaggio del prodotto atto a essere designato con la DOC”Prosecco”;.

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013." 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

1.    di approvare, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia e per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” di attivare ai sensi dell’articolo 14, c. 11, del D.lgs n. 61/2010 la misura dello stoccaggio per il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2014, con esclusione dei quantitativi di prodotto ottenuto dalle aziende sottoposte a regime di produzioni biologiche atto ad essere designato con la medesima denominazione;

2.    di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che, con riferimento al prodotto proveniente dalle uve della vendemmia 2014, il quantitativo di prodotto atto ad essere designato con la DO “Prosecco” sottoposto alla stoccaggio fino al 30 settembre 2015 si calcola come segue:

•      per i vigneti al secondo ciclo vegetativo (con resa pari al 60% della quantità stabilita all’articolo 4 del disciplinare): i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 8,7 tonnellate/ettaro,

•      per i vigneti a partire dal terzo ciclo vegetativo: i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 14,5 tonnellate/ettaro;

3.    di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1 che:

a)   trascorso il 30 settembre 2015 senza che siano pervenute dal competente Consorzio indicazioni diverse, il prodotto potrà essere immesso al consumo designato con la DOC “Prosecco”;

b)   su istanza motivata del Consorzio, il prodotto può essere svincolato dallo stoccaggio, parzialmente o totalmente, prima della data del 30 settembre 2015, secondo modalità da concordare con le amministrazioni regionali e che consentano comunque di operare secondo procedure snelle e di facile applicazione;

c)   sempre su istanza motivata del Consorzio e previa adeguata informazione, i prodotti sottoposti a stoccaggio possono essere, totalmente o parzialmente, riclassificati e destinati alla produzione di vini IGP e/o spumanti varietali, con o senza indicazione del riferimento della varietà Glera, in tal caso la comunicazione deve pervenire alle competenti strutture regionali almeno 30 giorni prima della data di adozione dello specifico provvedimento e comunque non oltre il 31 agosto 2015;

d)   il quantitativo di prodotto che non può essere immesso al consumo con la denominazione “Prosecco” fino alla data del 30 settembre 2015, per quanto di competenza veneta, si calcola a partire dalla superficie registrata allo Schedario viticolo veneto atta alla produzione della DOC in oggetto e, tenuto conto dei dati riportati nei registri ufficiali di cui al capo III, del regolamento CE n. 436/2009 e quindi nella dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni da presentarsi ai sensi dell’articolo 17 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

e)   i volumi di prodotto oggetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento se declassati a cura del detentore a vino a IGT o vino spumante varietale non possono essere designati con il riferimento al nome del vitigno Glera;

4.    di stabilire che la struttura di controllo, la Società Valoritalia Srl, incaricata ai sensi del Decreto ministeriale n. 21450 del 31 luglio 2012, è tenuta nel espletare le attività di cui al piano dei controlli, al fine del rilascio del parere di conformità con riguardo alla richiesta di certificazione di idoneità per l’immissione al consumo del vino DOC “Prosecco”, a tenere conto delle disposizioni recate dal presente provvedimento;

5.    di stabilire, al fine di assicurare la tracciabilità del prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco”, che tutti coloro che a vario titolo cedono e/o trasferiscono ad altro soggetto prodotto detenuto e/o manipolato sono tenuti a informare obbligatoriamente coloro che lo ricevono delle eventuali restrizione di cui al punto 1, conseguentemente sono tenuti a riportare sui “documenti di trasporto e sui documenti di accompagnamento previsti per i prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 24 del regolamento CE n. 436/2009, così come modificato del regolamento CE n. 314/2012, informazioni dettagliate circa le disposizioni del presente provvedimento, conformemente a quanto stabilito all’ALLEGATO VI del predetto regolamento;

6.    di stabilire altresì che sono esclusi dalle disposizioni previste dal presente provvedimento i quantitativi di prodotto provenienti dalla riclassificazione dei superi delle DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco” e “Colli Asolani-Prosecco” o “Asolo-Prosecco”, operata ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 61/2010;

7.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.    di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.    di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione

10.  di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Il Dirigente Vicario Alberto Andriolo

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