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Bur n. 83 del 26 agosto 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI n. 30 del 14 agosto 2014

Misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione di Geosmithia morbida in Regione Veneto.

Note per la trasparenza

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione per contrastare la diffusione dell’organismo nocivo Geosmithia morbida , agente del cancro rameale del noce, in Regione Veneto.

Il Direttore

VISTA la normativa fitosanitaria vigente e in particolare la direttiva 2000/29/CE e il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 attuazione della direttiva 2002/89/CE che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 

CONSIDERATO che in data 13 SETTEMBRE 2013 in Comune di Bressanvido (Vicenza) su alcune piante di Juglans nigra (noce nero) sono stati rilevati, per la prima volta nel territorio regionale, sintomi riconducibili alla presenza di  Geosmithia morbida Kolarik (Ascomycota, Hypocreales), agente causale della malattia nota come “Thousand Cankers Disease” (TDC) e che in data 27 settembre 2013 le analisi di laboratorio eseguite dall’Università degli Studi di Padova hanno confermato la presenza di Geosmithia morbida e del suo vettore  Pityophthorus juglandis Blackman (Coleoptera, Scolytinae);

CONSIDERATO che in data 21 MAGGIO 2014 in Comune di Santorso (Vicenza) su una pianta di Juglans regia (noce europeo) sono stati rilevati analoghi sintomi, dai quali le indagini di laboratorio condotte dall’Università di Padova hanno confermato la presenza sia del fungo sia dell’insetto; 

CONSIDERATO che a seguito del monitoraggio territoriale eseguito dal Settore Servizi Fitosanitari sono stati individuati  6 focolai tutti siti in provincia di Vicenza; 

CONSIDERATO che Geosmithia morbida e Pityophthorus juglandis non sono organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena della Direttiva 2000/29/Ce o nelle misure di emergenza Ue; 

VISTO l’art.16.2 della Direttiva 2000/29/CE che prevede l’obbligo degli Stati membri di adottare misure di protezione al fine di prevenire la diffusione nel territorio anche di altri Stati membri di organismi nocivi non regolamentati; 

CONSIDERATO che Geosmithia morbida rappresenta una minaccia per la coltura del noce nero (Juglans nigra), ampiamente diffuso nel territorio della pianura padana nel corso degli ultimi vent’anni, ma anche del noce europeo  (Juglans regia) e probabilmente dei suoi ibridi, anche se di questi attualmente non  è nota la suscettibilità; 

RITENUTO necessario emanare misure regionali di contrasto alla diffusione di  Geosmithia morbida, con la approvazione della zona delimitata dove applicare tali misure;

 

decreta

  1. di approvare i confini della zona delimitata, comprendente la zona infestata (poligono i cui vertici corrispondono ai focolai finora individuati) e la zona cuscinetto (zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata) come riportato in Allegato “A”, parte integrante del presente decreto;
  2. di prevedere che nella zona delimitata si adottino le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie:
  1. Divieto di trasporto fuori dalla zona di vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi Juglans e Pterocarya;
  2. Divieto di trasporto fuori dalla zona di legname e suoi derivati ramaglie e corteccia   ad esclusione dei seguenti casi:
  1. Squadratura del legname fino a completa rimozione di corteccia, strato floematico e prime cerchie xilematiche;
  2. Trattamento termico fino al raggiungimento della temperatura di 60 °C per almeno 45 minuti a livello delle prime cerchie xilematiche;
  1. Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi Juglans o Pterocarya all’interno della zona delimitata sono oggetto di specifici controlli da parte del Settore Servizi fitosanitari  e hanno l’obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;
  1. chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214;
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

Giovanni Zanini

(seguono allegati)

30_Allegato_A_DDR_30_14-08-2014_280070.pdf

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