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Bur n. 82 del 22 agosto 2014


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 207 del 14 luglio 2014

Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 (I Bando Artigianato). Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane agli incentivi attuate secondo le modalità previste dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 14, comma 1. Impresa DZ Arredobagno di De Zotti Luigino & C. s.n.c.. Revoca contributo.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si revoca, all’impresa DZ Arredobagno di De Zotti Luigino & C. s.n.c., l’agevolazione concessa a valere sulla Legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Il Direttore

PREMESSO che l’art. 14, comma 1, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, prevede misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488; 

che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 novembre 2002,  contiene le modalità semplificate per le imprese artigiane di accesso alle agevolazioni;

VISTO che, con Decreto del 18 febbraio 2005  n. 19/004659/VEN, è stato concesso in via provvisoria, all’impresa DZ Arredobagno di De Zotti Luigino & C. s.n.c. con sede legale in Via delle Industrie, 10, 30022 Ceggia (VE), un contributo in conto impianti di euro 53.548,00 nell’ambito della propria unità produttiva erogato con due successive quote per il tramite del soggetto gestore dell’agevolazione, Artigiancassa S.p.A.;

CONSIDERATO che tale contributo è stato commisurato ad un programma di investimenti ammessi in via provvisoria per l’importo complessivo di euro 375.000,00, di cui euro 75.000,00  relativi a beni oggetto di acquisizione diretta da parte dell’impresa ed euro 300.000,00 relativi a beni da acquisire in locazione finanziaria;

che l’impresa non ha trasmesso, in forma completa, entro i  termini previsti, la documentazione comprovante l’effettuazione delle spese relative all’ultimazione dell’investimento in oggetto delle agevolazioni e considerato che tale circostanza comporta la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria così come previsto dall’art. 8.2 e 9.1  della Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 7 ottobre 2003 n. 946364; 

che, con nota del 1° gennaio 2006, ricevuta dal soggetto gestore, Artigiancassa S.p.A., in data 3 luglio 2006, ha dichiarato di rinunciare alle agevolazioni concesse in via provvisoria; 

che, da una visura effettuata dal soggetto gestore, è emerso che l’impresa risulta cessata dal 15 gennaio 2007; 

che non sono state effettuate erogazioni a favore dell’impresa; 

VISTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1290 del 19 novembre 2013 prevede che le competenze del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 siano attribuite al Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, ora Direttore della ridenominata struttura Sezione Industria e Artigianato;                             

VISTE  le Leggi 19 dicembre 1992, n. 488, e 5 marzo 2001, n. 57;                             

VISTI  i Decreti del Ministero delle Attività Produttive 21 novembre 2002, del 12 marzo 2004, del 23 dicembre 2004 e del 18 febbraio 2005 n. 19/004659/VEN; 

VISTE le Circolari del Ministero delle Attività Produttive del 7 ottobre 2003 n. 946364 e del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 settembre 2006 n. 9704 e del 2 agosto 2007,  n. 65;                                    

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2090 del 19 novembre 2013;                             

la documentazione agli atti;

decreta

  1. di revocare all’impresa DZ Arredobagno di De Zotti Luigino & C. s.n.c., con sede legale in Via delle Industrie, 10, 30022 Ceggia (VE), per le motivazioni riportate in premessa, il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni n. 19/004659/VEN del 18 febbraio 2005, pari ad euro 53.548,00; 
  2. di comunicare che avverso i vizi del presente atto, richiamati gli artt. 2 e 8 della L. 241/1990, è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notifica, ovvero alternativamente, entro 120 giorni avanti il Capo dello Stato, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del procedimento; 
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Pelloso

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