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Bur n. 82 del 22 agosto 2014


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 204 del 14 luglio 2014

Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 (I Bando Artigianato). Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane agli incentivi attuate secondo le modalità previste dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 14, comma 1. Impresa Michelin A. & G. Group con sede in Noventa di Piave (VE). Revoca parziale del contributo.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si revoca parzialmente, all’impresa Michelin A. & G. Group, l’agevolazione concessa a valere sulla Legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Il Direttore

PREMESSO che l’art. 14, comma 1, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, prevede misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488; 

che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 novembre 2002,  contiene le modalità semplificate per le imprese artigiane di accesso alle agevolazioni;

 VISTO che, con Decreto del 18 febbraio 2005 n. 40/004663/VEN, è stato concesso in via provvisoria all’impresa Michelin A. & G. Group con sede legale in Via Giorgione, n. 7,  30020 Noventa di Piave (VE), un contributo in conto impianti di euro 33.414,00 nell’ambito della propria unità produttiva erogato con due successive quote per il tramite del soggetto gestore dell’agevolazione, Artigiancassa S.p.A.;

CONSIDERATO che tale contributo è stato commisurato ad un programma di investimenti ammessi in via provvisoria per l’importo complessivo di euro 232.000,00, di cui euro 21.000,00 relativi a beni oggetto di acquisizione diretta da parte dell’impresa ed euro 211.000,00 relativi a beni da acquisire in locazione finanziaria; 

che la documentazione finale trasmessa al soggetto Gestore, Artigiancassa S.p.A., ha trovato esito positivo e viene pertanto confermato quanto disposto con il decreto di concessione provvisoria qui sotto riassunto:

  • Tipo di iniziativa: ampliamento;
  • Codice di attività codificazione ISTAT 91 DN3611: Fabbricazione di sedie e sedili;
  • Unità produttiva in area Obiettivo 2ST;
  • Misura consentita dall’agevolazione per ubicazione produttiva: ESN 0% ESL 15%;

che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 dicembre 2004 ha approvato la graduatoria dell’agevolazione in oggetto; 

che, come disposto dall’art. 13 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 22 novembre 2002 e dai punti 7.3 ed 8 della Circolare del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, del 7 ottobre 2003 n. 946364, nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all’erogazione in favore, secondo il caso, dell’impresa o dell’istituto collaboratore, il soggetto gestore procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile  e determina successivamente la concessione definitiva; 

che, a favore dell’impresa beneficiaria e dell’istituto collaboratore, convenzionato con Artigiancassa S.p.A. allo scopo di presentare la domanda di agevolazione, sono state effettuate quattro successive erogazioni: a favore dell’impresa in data 21 novembre 2005 per un importo di euro 1.512,00 e la seconda in data 3 maggio 2007 per un importo di euro 719,34, per un totale complessivo di euro 2.231,34, ed a favore dell’istituto collaboratore in data 21 novembre 2005 per un importo di euro 15.195,00 e la seconda in data 3 maggio 2007 per un importo di euro 12.636,60, per un totale complessivo di euro 27.831,60; 

che, sulla base della relazione sullo stato finale del programma di investimenti prodotta dal soggetto gestore dell’agevolazione, risultano ammissibili i seguenti investimenti fissi :

  • Macchinari, impianti ed attrezzature: euro 10.299,01;
  • Opere murarie e assimilate: euro 146.670,00;
  • Consuntivo ammissibile totale: euro 156.969,01 di cui euro 18.669,01 per la parte in ordinario (acquisto diretto) e di euro 138.300,00 per la parte leasing; 

che, sulla base dell’articolazione temporale della spesa e tenuto conto di eventuali dismissioni, il valore attualizzato degli investimenti fissi ammissibili è pari ad euro 156.600,00 di cui euro 18.300,00 per la parte in ordinario ed euro 138.300,00 per la parte leasing; 

che detti valori sono calcolati sulla base del tasso di attualizzazione del 4,43% vigente al 1° luglio 2004, data di avvio del programma; 

che, per gli indicatori suscettibili di subire variazioni, di cui all’art. n. 9 comma 2 del Decreto e di cui punto n. 1.2 della Circolare sopra citati, non sono stati evidenziati scostamenti tali da configurare la condizione per la revoca delle agevolazioni; 

VISTO  l’art. 29, del Decreto Legge 22 giugno 2012,  n. 83, convertito nella Legge del 7 agosto 2012, n. 134, che ha stabilito al 1° comma che in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all’art. 1 del Decreto Legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 1992, 488, non sono più tenute al rispetto degli organi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie; 

VISTA   per effetto del citato art. 29 del DL 83/2012, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca inviata all’impresa a causa dello scostamento negativo registrato sugli indicatori posti a base della formazione delle graduatorie per l’accesso all’agevolazione; 

che, allo stato attuale l’impresa non risulta sottoposta a procedura concorsuale e non sono emerse cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia ovvero che, nei casi di cui al comma n. 2 dell’art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il decreto di concessione definitiva è disposto sotto condizione risolutiva e l’Amministrazione concedente può revocare la concessione qualora emergano successivamente cause di revoca del contributo assegnato; 

VISTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1290 del 19 novembre 2013 prevede che le competenze del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 siano attribuite al Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, ora Direttore della ridenominata struttura Sezione Industria e Artigianato, inserita all’interno del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Veneto;                             

VISTE le Leggi 19 dicembre 1992, n. 488, 5 marzo 2001, n. 57 e 7 agosto 2012, n. 134;                             

VISTI   i Decreti del Ministero delle Attività Produttive 21 novembre 2002, del 12 marzo 2004, del 23 dicembre 2004 e del 18 febbraio 2005 n. 40/004663/VEN;

VISTO il Decreto Legge del 22 giugno 2012,  n. 83; 

VISTE  le Circolari del Ministero delle Attività Produttive del 7 ottobre 2003 n. 946364 e del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 settembre 2006 n. 9704 e del 2 agosto 2007, n. 65;                                    

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2090 del 19 novembre 2013;                             

la documentazione agli atti;

decreta

  1. di concedere in via definitiva all’impresa Michelin A. & G. Group con sede legale in Via Giorgione, n. 7,  30020 Noventa di Piave (VE), un contributo in conto impianti di euro 22.410,00, di cui euro 2.490,00 per la parte relativa a beni in acquisto diretto e di euro 19.920,00 per la parte relativa a beni in leasing; 
  2. di determinare in via definitiva in euro 11.205,00 l’importo di ciascuna delle due quote di contributo in conto impianti erogabili, di cui euro 1.2450,00 relativa a beni in acquisto diretto e di euro 9.960,00 per la parte relativa ai beni in leasing; 
  3. di disporre il recupero della somma pari ad euro 5.421,60 pari all’importo della quota erogata  di cui alle premesse, al netto delle somme effettivamente spettanti all’impresa, di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento. Tale importo dovrà essere rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, il tutto maggiorato degli interessi legali, calcolati dalle date delle erogazioni alla data dell’effettiva restituzione; 
  4. di disporre, in caso di mancata restituzione della somma indebitamente percepita entro e non oltre 30 giorni, dalla data di ricezione del presente decreto, il recupero coattivo dell’importo dovuto a carico Michelin A. & G. Group; 
  5. di stabilire che la somme da restituire citata al punto 3 del presente provvedimento venga versate dal soggetto gestore al Bilancio dello Stato in conto entrate al capo XVIII, capitolo 3592, art. 3; 
  6. di individuare, in relazione agli obblighi assunti dall’impresa al momento di concessione delle agevolazioni ed alle previste fattispecie di revoca previste dal punto n. 9 della Circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003,  i seguenti momenti temporali: entrata in funzione 31 gennaio 2005, entrata a regime 30 giugno 2005, esercizio a regime dal 1° giugno 2006 al 31 dicembre 2006; 
  7. di comunicare che avverso i vizi del presente atto, richiamati gli artt. 2 e 8 della L. 241/1990, è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notifica, ovvero alternativamente, entro 120 giorni avanti il Capo dello Stato, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del procedimento; 
  8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Pelloso

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