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Bur n. 77 del 08 agosto 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 45 del 31 luglio 2014

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2014.

Note per la trasparenza

Il provvedimento autorizza per i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve provenienti dalla vendemmia 2014 l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009 e successive disposizioni attuative comunitarie e nazionali. Individua inoltre l'elenco della varietà destinate alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per le quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è giustificato dal punto di vista tecnico.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- articoli 9 e 14 della Legge n. 82 del 20 febbraio 2006
- segnalazioni degli Enti ed Organismi della filiera viticola veneta,
- consultazione con il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura CRA
- Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano.

Il Direttore

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l’altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

VISTO in particolare l’articolo 80 e l'allegato VIII Parte I, Sezioni A, punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 81; 

VISTO l'allegato VIII Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (CE) n. 1234/2007 che prevede che l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale deve aver luogo in conformità alle pratiche enologiche di cui alla sezione B, prevedendo altresì che per la zona viticola C detto aumento non può superare il limite di 1,5 % vol.; 

VISTO quanto stabilito nel medesimo allegato VIII Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla pratica enologica dell’arricchimento; 

VISTA l’appendice all’allegato VII, che classifica il territorio dell’Unione Europea in zone viticole ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste negli allegati VII Parte II e VIII Parte I; 

VISTO il punto 6, della Sezione B, dell’allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce che per i prodotti della zona viticola CII, nella quale ricade il Veneto, e della zona C1, che interessa invece la sola provincia di Belluno, le operazioni di arricchimento non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i 13,00% vol. e i 12,50% vol.; 

VISTA la deroga prevista al successivo punto 7, lettera b), che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno; 

VISTO l’allegato VIII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, dove è previsto che il prodotto “vino” deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., ma che tale parametro massimo può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento; 

VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; 

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e 5 del regolamento (CE) n. 606/2009, nonché l’allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009, che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico; 

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea; 

VISTA la legge n. 82 del 20 febbraio 2006, recante “disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”; 

VISTO in particolare l’articolo 9, comma 2, della citata legge 82/2006, che dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola (ora semplicemente vini) con o senza indicazione geografica, dei VQPRD (ora DOP) e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (ora vini spumanti DOP); 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 

VISTO il DM n. 278 del 9 ottobre 2012, riguardante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli; 

VISTO il Decreto della Sezione competitività sistemi agroalimentari n. 43 del 30 luglio 2014 che determina il periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2014 e prevede l’inizio di tali pratiche a partire dal giorno 11 agosto 2014; 

TENUTO CONTO dell’evoluzione delle diverse fasi fenologiche delle principali varietà di viti coltivate in Veneto, rilevate da vari enti ed organismi di settore; 

TENUTO CONTO delle indicazioni della rete permanente di rilevamento e di monitoraggio delle potenzialità produttive dei diversi areali veneti, gestita dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura CRA - Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano, sviluppata in attuazione delle direttive regionali con l’obiettivo di conoscere anticipatamente le dinamiche produttive viticolo-enologiche delle principali aree a denominazioni di origine, dalle prime fasi vegetative fino alla raccolta dell’uva; 

ATTESO che tale rete di monitoraggio ha lo scopo, attraverso una migliore conoscenza dei livelli produttivi e qualitativi delle principali produzioni a DO della regione, di consentire alle competenti strutture regionali di adottare le disposizioni e/o misure atte a gestire le produzioni vitivinicole venete; 

TENUTO CONTO altresì dell’evolversi della maturazione dell’uva con riferimento al “quadro acido”, che rende necessaria una programmazione delle operazioni vendemmiali che non faccia riferimento solo al titolo alcolometrico minimo naturale delle uve, tutto ciò al fine di ottenere prodotti equilibrati tra le diverse componenti dell’uva con l’obiettivo di rispondere alle esigenze mercantili degli operatori vitivinicoli veneti; 

RISCONTRATA la sussistenza delle condizioni per le quali si rende necessaria la pratica dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, nonché delle partite destinate a produrre i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, ottenuti dalle varietà di uve di cui all’allegato B;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della succitata normativa comunitaria; 

VISTA la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale – SACO IX, prot. n. 13647 del 9 settembre 2009 avente per oggetto “Deroga per la determinazione del titolo alcolometrico volumico totale per i vini a denominazione di origine arricchiti”; 

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate nei termini ed entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e che tale pratica deve essere annualmente autorizzata dalla competente Regione;

 VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge."; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

decreta

1.   di autorizzare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, a partire dal giorno lunedì 11 agosto 2014, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, provenienti dalla vendemmia 2014, nei limiti di cui ai successivi punti ed alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio e dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione e successive disposizioni attuative comunitarie e nazionali;

2.   di prevedere, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1, che per quanto riguarda le denominazioni di origine protette (DOCG e DOC) l’aumento del titolo alcolometrico per le diverse tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione è consentito per i prodotti destinati a produrre i vini designati con le denominazioni di cui all’Allegato A, parte integrate del presente provvedimento, nei limiti comunque stabiliti dai pertinenti disciplinari e dall’allegato VIII, Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013;

3.   di consentire per i vini a denominazione di origine veneti l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore a 15% vol., giusto quanto previsto all’allegato VIII, Parte I, Sezione B, punto 7, lett. b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione;

4.   di stabilire infine che le varietà di viti di cui si fa riferimento all’Allegato II, Sezione A, punto 4, del regolamento (CE) n. 606/2209, le cui uve sono destinate alla preparazione delle partite destinate alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per le quali l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è giustificato dal punto di vista tecnico, sono quelle indicate nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

5.   di stabilire che l’aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, non deve superare 1,5 % vol., fatte salve le misure più restrittive previste dai disciplinari di produzione dei vini designati con le denominazioni di origine protetta elencati nel succitato Allegato A;

6.   di notificare il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’Agea, all’Avepa e all’Ufficio periferico Nord-Est del di Conegliano del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, competente per territorio;

7.   di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9.   di pubblicare integralmente il presente atto e gli allegati A e B nel Bollettino Ufficiale della Regione;

10.   di pubblicare l'intero provvedimento e i succitati allegati nei siti della Regione Veneto, ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;

http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

(seguono allegati)

45_Allegato_A DDR_45_31-07-2014_279152.pdf
45_Allegato_B DDR_45_31-07-2014_279152.pdf

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