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Bur n. 77 del 08 agosto 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 32 del 30 maggio 2014

Ricognizione superfici vitate utilizzate a fini sperimentali. Deliberazione della Giunta regionale n. 3112/2006 - Elenco punto 3. Superfici programma di recupero risorse genetiche "vecchie varietà di viti per uva da vino del Veneto". Integrazione. Decreto dirigenziale n. 53/2012.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica e integra l'elenco delle superfici che rientrano nel "programma di recupero risorse genetiche vecchie arietà di viti per uva da vino del Veneto", di cui al decreto dirigenziale n. 53/2012.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota di Veneto Agricoltura del 5 giugno 2012 prot. n. 14585
Decreto dirigenziale n. 53/2012

Il Direttore

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999; 

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); 

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009, della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l’altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati  agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009; 

VISTO regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione tra l’altro del regolamento CE n. 1234/2007; 

TENUTO CONTO che l’articolo 230, paragrafo 1. del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che il regime transitorio dei diritti di impianto di cui si fa riferimento nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II del regolamento CE n. 1234/2017, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015; 

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 2000, con il quale sono state adottate disposizioni in merito ai termini ed alle modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo mediante la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate; 

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000 recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione Europea, relativo alle disposizioni nazionali in materia di gestione del potenziale viticolo; 

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni; 

VISTA la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002, con la quale la Giunta Regionale ha istituito lo schedario vitivinicolo regionale, strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e regolamento (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le Regioni del 25 luglio 2002 ed in particolare l’allegato A relativo alle varietà di uva da vino idonee alla coltivazione nelle province venete”; 

VISTO il punto 7 della deliberazione n. 17 del 14 gennaio 2005 relativa al II bando per la concessione dei diritti della Riserva regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3112 del 10 ottobre 2006 con la quale sono state monitorate le superfici vitate utilizzate a fini sperimentali e classificate secondo i seguenti criteri:

  • superfici realizzate ai sensi della normativa previgente al Regolamento (CE) n. 1493/99 e per le quali le attività di ricerca e sperimentazione si sono già concluse alla data del 1° agosto 2000 (allegato A);
  • superfici realizzate ai sensi della normativa previgente al Regolamento (CE) n. 1493/99 e per le quali le attività di ricerca e sperimentazione non si sono ancora concluse alla data del 1° agosto 2000 (allegato B);
  • superfici realizzate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/99, art. 3, par. 1, lett. b), e successive norme di applicazione (allegato C); 

VISTO il punto 3 della succitata deliberazione che incarica il Dirigente della ex Direzione produzioni agroalimentari ad aggiornare gli elenchi di cui sopra; 

VISTA la deliberazione n. 3367 del 18 novembre 2008 relativa al “Programma di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio viticolo, con particolare riferimento alle vecchie varietà ed a quelle a maggior rischio di erosione genetica”, che rientra nel ormai ventennale programma di “recupero delle vecchie varietà di viti per uva da vino”, ed incarica l’Azienda regionale Veneto Agricoltura della sua realizzazione; 

VISTO il decreto n. 53 del 9 luglio 2012 con il quale è stato aggiornato l’elenco di cui al punto 3 della deliberazione n. 3112/2006, con le superfici del programma di recupero risorse genetiche “vecchie varietà di viti per uva da vino del Veneto”; 

VISTO il decreto n. 55 del 16 luglio 2012 con il quale è stato aggiornato da ultimo l’allegato C della deliberazione n. 3112/2006; 

VISTA la comunicazione del 5 giugno 2012 prot. n. 14585 dell’Azienda regionale per i settori agricolo, alimentare e agro-forestale – Veneto Agricoltura – Centro regionale per la viticoltura, l’enologia e la grappa riguardante gli impianti di viti realizzati nel contesto del programma di recupero risorse genetiche “vecchie varietà di viti per uva da vino del Veneto”;ATTESO che con la medesima nota Veneto Agricoltura ha comunicato che per l’impianto in corso di realizzazione nei terreni di proprietà della Casa di Procura della Congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia non era possibile adempiere alle disposizioni inerenti all’aggiornamento dello schedario viticolo veneto a causa di una vertenza amministrativa riguardante il soggetto titolato alla conduzione della suddetta superficie; 

RISCONTRATO che la Casa di Procura della congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia ha provveduto ad affidare in conduzione la suddetta superficie alla Società Agricola La Battistei Stalla Sociale con sede legale in Cittadella (PD) Via Jonoch n. 38, P.I. 00365340280; 

ATTESO che avendo la suddetta Casa di Procura della congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia definito i rapporti di conduzione della superficie interessata dall’impianto delle vecchie varietà delle uve da vino ci sono quindi i presupposti per far rientrare l’impianto nel programma regionale approvato dalla deliberazione n. 3367/2008, provvedendo di conseguenza alla modifica dell’allegato di cui al decreto del 9 luglio 2012, n. 53; 

CONSIDERATO quanto sopra esposto si ritiene quindi di inserire nel succitato allegato la superficie in comune di Loria (TV), foglio 27, mappali 38, 574 e 576, pari a m 2 9.963 riportando tutte le informazioni comunicate dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura con nota del 5 giugno 2012; 

ATTESO che ora sussistono le condizioni per procedere alla registrazione della superficie allo schedario viticolo veneto ed adempire a tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente lo specifico settore; 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge."; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013." 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

  1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che sussistono le condizioni oggettive e di fatto per reinserire la Casa di Procura della congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia con sede in 31027 LORIA (Tv) Via Villa, 44 nel “Programma di recupero, conservazione, e valorizzazione del patrimonio viticolo, con particolare riferimento alle vecchie varietà ed a quelle a maggior rischio di erosione genetica”;
  2. di provvedere, in attuazione di quanto previsto al punto 1 all’integrazione dell’allegato di cui al decreto n. 53 del 9 luglio 2012, inserendo anche la superficie di m2 9.963 in comune di Loria (TV), di proprietà della Casa di Procura della congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia e in conduzione alla Società Agricola La Battistei Stalla Sociale con sede legale in comune Cittadella (PD);
  3. di modificare, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1, il punto 2 del decreto n. 53 del 9 luglio 2012, incrementandolo di m2 9.963;
  4. di stabilire che il conduttore delle superfici di cui al punto 2, è tenuto a dare attuazione oltre alle disposizioni di Veneto Agricoltura, anche a quanto previsto dalla specifica normativa che disciplina il settore vitivinicolo, nonché a registrare le superfici realizzate nel contesto del succitato programma allo Schedario viticolo veneto in conformità a quanto disposto dalla Giunta regionale ed alle procedure attuative dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA;
  5. di stabilire che il presente decreto sarà notificato all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, ufficio di Conegliano, all’AVEPA, all’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Conegliano Veneto, alla Casa di Procura della congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia e alla Società Agricola La Battistei Stalla Sociale;
  6.  di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

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