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Bur n. 77 del 08 agosto 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 43 del 30 luglio 2014

Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2014. Legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Note per la trasparenza

Il provvedimento fissa la data di inizio della vendemmia delle uve atte a produrre le diverse tipologie di vini, nonché le date entro le quali devono concludersi le fermentazioni e le rifermentazioni. Prevede altresì per alcune tipologie di vino a DOP e a IGP deroghe sia per le fermentazioni sia per le rifermentazioni.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1.   di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2014/2015, decorre dal 11 agosto 2014 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014 e che le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nel medesimo periodo;

2.   di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio competente per territorio, secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 3, della legge 82/2006;

3.   di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2014, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei diversi tipi di “vini spumanti”, “vini frizzanti” e “mosti parzialmente fermentati” sottoposti a successiva frizzantatura;

4.   di consentire, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 82/2006, per i vini tradizionali assimilabili ai passiti e ai vini ottenuti da uve in parte o in toto appassite oppure da vendemmie tardive, così come regolamentate dai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche venete, le fermentazioni e le rifermentazioni fino al 31 marzo 2015, ad eccezione dei seguenti vini per i quali il termine è indicato a fianco di ciascuno: 

vini

fino al

“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona

31 agosto 2015

“Recito della Valpolicella”, “Amarone della Valpolicella” e “Valpolicella” ripasso

30 aprile 2015

“Recioto di Soave”

30 aprile 2015

“Recioto di Gambellara”

30 aprile 2015

“Gambellara” classico Vinsanto

31 maggio 2015


5.   di dare atto che per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché alle disposizioni interpretative emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

6.   di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.   di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

8.   di pubblicare altresì l'intero provvedimento nei seguenti siti della Regione del Veneto:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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