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Bur n. 76 del 05 agosto 2014


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 359 del 16 giugno 2014

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Via Cà Bandia per uso Irriguo. Pratica n 1820/AG.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta Azienda Agricola Scarlassara Giancarlo ed Uva Cristiana S.S. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 24.12.2012 prot. n. 588706 del 31.12.2012.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24.12.2012 della ditta Azienda Agricola Scarlassara Giancarlo ed Uva Cristiana S.S., intesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Cà Bandia nel Comune di LONIGO  (mod. 0.00010) d’acqua pubblica ad uso Irriguo; 

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933  n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007; 

VISTO il parere n. 938/B.5.11/2 in data 05.12.2013 dell’Autorità di Bacino Fiumi dell’Alto Adriatico;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Azienda Agricola Scarlassara Giancarlo ed Uva Cristiana S.S. (C.F. n. 03098170248) con sede a LONIGO,  Via Pontespin è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Cà Bandia nel Comune di LONIGO, Fg. N. 43 mappale n. 182 mod. 0.00010 d’acqua ad uso Irriguo.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

  • la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l’uso richiesto;
  • il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
  • la portata massima emunta verrà comunicata all’Ufficio della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza che, se necessario potrà disporre l’inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
  • qualora il livello piezometrico dell’acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l’esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
  • a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori–registratori della portata estratta ed utilizzata;
  • la ditta dovrà rivolgersi all’ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
  • qualora l’acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
  • la ditta dovrà tempestivamente segnalare all’Ufficio Minerario per gli Idrocarburi – Sezione di Bologna – Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
  • In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l’obbligo di comunicare all’ISPRA Servizi  Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia – Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall’inizio stesso, indicando l’esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
  • dovrà  inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
  • copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
  • ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all’applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all’art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere “A”, “B” e “L” (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
  • gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia  e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgvo n. 152/06. 

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d’acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d’acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l’Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

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