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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 359 del 16 giugno 2014
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Via Cà Bandia per uso Irriguo. Pratica n 1820/AG.
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta Azienda Agricola Scarlassara Giancarlo ed Uva Cristiana S.S. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 24.12.2012 prot. n. 588706 del 31.12.2012.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.12.2012 della ditta Azienda Agricola Scarlassara Giancarlo ed Uva Cristiana S.S., intesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Cà Bandia nel Comune di LONIGO (mod. 0.00010) d’acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 938/B.5.11/2 in data 05.12.2013 dell’Autorità di Bacino Fiumi dell’Alto Adriatico;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Azienda Agricola Scarlassara Giancarlo ed Uva Cristiana S.S. (C.F. n. 03098170248) con sede a LONIGO, Via Pontespin è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Cà Bandia nel Comune di LONIGO, Fg. N. 43 mappale n. 182 mod. 0.00010 d’acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d’acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d’acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l’Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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