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Bur n. 68 del 11 luglio 2014


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 54 del 26 giugno 2014

Reg. (CE) n. 1857/2006. D.Lgs. n. 102/2004. Erogazione del contributo regionale, aggiuntivo a quello dello Stato, sui costi dei premi assicurativi versati, nell'anno 2012, dagli allevatori per la rimozione e la distruzione dei capi bovini morti in azienda. Impegno di spesa.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento ha lo scopo di erogare il contributo regionale, aggiuntivo a quello dello Stato, sui costi dei premi assicurativi versati, nell’anno 2012, dagli allevatori per la rimozione e la distruzione dei capi bovini morti in azienda, prevedendo un impegno di spesa complessivo di € 69.914,84 (sessantanovemilanovecentoquattordici/84.=) con finanziamento mediante Fondo sanitario regionale.

Il Direttore

VISTO il Reg. (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto il quale ha stabilito, all’allegato I, capo I, paragrafo 2, lettere a) e b), che gli animali affetti da varie patologie e difficoltà di deambulazione non possono essere considerati idonei al trasporto e, quindi, inviati agli stabilimenti di macellazione;

VISTA la nota n. DGSA/VI/3782-p dell’8 maggio 2007 con cui il Ministero della Salute ha sottolineato che tali animali inidonei al trasporto possono essere sottoposti alla macellazione d’urgenza in allevamento, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004, ove non sussistano evidenti motivi di inidoneità delle carni per il consumo umano, o abbattuti sul posto al fine di evitare loro inutili sofferenze;

CONSIDERATO CHE trattandosi, in molti casi, di animali a fine carriera o che possono presentare patologie di diverso genere e gravità, nell’ottica della tutela igienico sanitaria delle produzioni venete, si ritiene opportuno che detti animali non entrino nella catena alimentare, ma siano destinati allo smaltimento conformemente al disposto del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 il cui articolo 16, punto 1, lettera d), prevede la possibilità per lo Stato membro di concedere aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75% dei costi di distruzione delle carcasse; in alternativa, tali aiuti possono essere concessi fino a importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e distruzione dei capi morti;

CONSIDERATO CHE il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, nell’ambito del Fondo di solidarietà nazionale, all’articolo 2, comma 5 bis, prevede il contributo pubblico per contratti assicurativi che prevedano la copertura per le produzioni zootecniche, comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa, individuando, altresì, i soggetti abilitati a far ricorso a forme assicurative, purché riconosciuti dalla Regione competente come idonei a svolgere attività di difesa attiva e passiva;

TENUTO CONTO CHE il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede all’erogazione in favore dei soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità, previsto dall’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004, del contributo annuale fino al 50% della spesa ammessa a contributo sui premi assicurativi pagati dagli allevatori associati per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda;

VISTA la D.G.R. n. 1574 del 17/6/2008 la quale, allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualificare le produzioni venete di carne bovina, eliminare dal circuito alimentare prodotti che potrebbero essere di qualità inferiore e garantire il rispetto del benessere animale, ha previsto un contributo integrativo a quello dello Stato, a carico della Regione del Veneto, fissato ad un massimo del 25% dei costi dei premi assicurativi pagati dagli allevatori per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda, stabilendo, inoltre, di destinare il citato contributo a favore dei soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità previsto dall’art. 11, comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 102/2004, rilasciato dalla Regione del Veneto.

CONSIDERATO CHE per l’anno 2012 i soggetti, in possesso del succitato riconoscimento di idoneità, hanno presentato le rendicontazioni delle spese sostenute per i premi assicurativi, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, come riepilogato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante al presente provvedimento; i contributi, conteggiati sulla base del 25% dei premi assicurativi sostenuti per l’anno 2012, ammontano complessivamente ad € 69.914,84;

SI ATTESTA CHE i contributi, di cui al precedente paragrafo sono a valere sul capitolo di spesa n. 101703 ad oggetto “spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, comma 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità e si dispone la relativa liquidazione a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria;

VERIFICATO CHE il codice SIOPE è il seguente:

  • Codice di Bilancio: 1 06 02
  • Codice gestionale: 1623;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013” con cui, nell’ambito del nuovo assetto dell’organizzazione regionale, si istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4 aprile 2014 “Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigente titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9, comma 3 ed art. 30, comma 3 L.R. 39/2001; art. 2, comma 2, lett. b) L.R. 54/2012”;

VISTA la L.R. n. 12/2014;

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014”;

VISTO il Decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 3 del 30 aprile 2014 “Individuazione capitoli afferenti al finanziamento del SSR per l’esercizio 2014 rientranti nella gestione sanitaria accentrata (GSA)”

VISTO il Decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 5 del 9 maggio 2014 “DGR 2775/2013: aggiornamento delle linee guida della Gestione Sanitaria Accentrata ex D.Lgs. 118/2011”.

decreta

1.     di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.    di assegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di € 69.914,84, ai soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal citato D.Lgs. n. 102/2004, articolo 11, comma 2, rilasciato dalla Regione del Veneto, a copertura del 25% dei costi dei premi assicurativi pagati nel 2012, per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda, dagli allevatori associati agli stessi soggetti riconosciuti, come da Allegato A, che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
3.    di impegnare a favore dei soggetti di cui al punto 1. la spesa di € 69.914,84 sul capitolo di spesa n. 101703 ad oggetto “spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, comma 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4.    di incaricare il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all’esecuzione del presente provvedimento ed alla liquidazione del finanziamento di € 69.914,84 di cui all’impegno indicato al punto 2., a favore dei soggetti di cui al punto 1., ed a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione accentrata, all’approvazione del presente provvedimento (codice SIOPE n. 1 06 02 (Codice di Bilancio) 1623 (Codice Gestionale) per trasferimenti correnti a imprese private);
5.    di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7.    di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

54_DDR_54_26-06-2014allegato_277156.pdf

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