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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 58 del 24 giugno 2014
Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e registro delle concimazioni di cui all'articolo 10 e 11 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 - "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati" del Veneto. Posticipo delle scadenze per la compilazione del PUA e per la formale apertura del Registro delle concimazioni, limitatamente all'anno 2014.
Con il presente decreto si posticipano al 25 luglio 2014 i termini di scadenza per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e per la formale apertura del Registro delle concimazioni, limitatamente all’anno 2014, rispetto alle scadenze individuate rispettivamente dai DDR n. 43/2013 e n. 56/2013.
Il Direttore
PREMESSO che con l’entrata in vigore del “II° Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto” (allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150), a partire dal 1° gennaio 2012, sono intervenuti alcuni aggiornamenti degli adempimenti di carattere amministrativo che le aziende agricole sono tenute a rispettare;
DATO ATTO che la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, all’allegato A “Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto”, e in particolare gli articoli 10 e 11 del Programma medesimo, che dispongono – in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 – l’obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e le casistiche in cui detto obbligo ricorre nell’ambito delle zone vulnerabili ai nitrati, nonché l’obbligo dell’annotazione delle suddette informazioni nel Registro delle concimazioni “…in analogia con le modalità di presentazione informatica impiegate per le Comunicazioni ed i PUA già in essere”;
CONSIDERATO che l’adempimento della compilazione del PUA, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha una cadenza annuale, in quanto – per le suddette finalità – il documento deve fare riferimento ai piani colturali che annualmente l’azienda agricola adotta;
CONSIDERATO che ai fini della verifica della congruità della distribuzione sui terreni agricoli dei fertilizzanti azotati – siano essi effluenti di allevamento, materiali ad essi assimilati, ovvero concimi chimici – vige l’obbligo della registrazione degli interventi di spandimento effettuati da parte degli agricoltori con lo scopo di fornire alle colture i nutrienti azotati in rapporto al fabbisogno delle colture stesse;
RILEVATO che la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è finalizzata a dare evidenza alle modalità con cui si intende effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento e/o dei concimi chimici azotati alle colture programmate a livello aziendale, nonché ad assicurare la conformità degli apporti medesimi alle quantità massime ed alle modalità di distribuzione previste dalle norme in materia;
DATO ATTO dell’attivazione, da parte delle competenti strutture regionali, di un supporto informatizzato per la compilazione del Registro delle concimazioni, che integra – sulla base del sistema Informativo Regionale – le funzionalità del programma “Applicativo A58 web”, già operante per gli adempimenti amministrativi (Comunicazione di spandimento e Piano di Utilizzazione Agronomica) previsti a carico delle aziende agricole che effettuano, in conformità alla disciplina vigente in materia, lo spandimento ai fini agronomici degli effluenti zootecnici e delle acque reflue aziendali;
CONSIDERATO altresì che l’obbligo per la predisposizione del PUA vale anche per le aziende ricadenti nell’ambito delle Zone Ordinarie che, ai sensi dell’articolo 19 del DM 7.4.2006, per dimensioni aziendali sono tenute alla compilazione del Piano suddetto e – a consuntivo delle attività di spandimento indicate nel PUA – sono tenute alla compilazione anche del Registro delle concimazioni;
VISTO il DDR n. 17 del 24 febbraio 2013, “Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – ‘Secondo Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati’ del Veneto. Prime disposizioni applicative”, con il quale sono stati individuati i requisiti delle aziende i cui titolari sono soggetti alla tenuta del Registro delle concimazioni;
VISTO l’allegato A alla DGR n. 1150/2011, “II° Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati”, in particolare all’articolo 11;
VISTO il DDR n. 17/2012, concernente le prime disposizioni applicative sul Registro delle concimazioni;
VISTO il DDR n. 30/2013, che ha individuato i termini di scadenza per la chiusura formale del Registro delle concimazioni;
VISTO il DDR n. 43/2013, che ha individuato i termini di scadenza per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);
VISTO il DDR n. 56/2013, contenente il quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d’azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2007;
VISTA la nota del 16 giugno 2014, prot. n. 115/MB/ls, a firma congiunta delle Organizzazioni degli agricoltori Coldiretti Veneto, Confederazione degli Agricoltori del Veneto - CIA e Confagricoltura Veneto, con la quale si chiede il posticipo della scadenza per l’esecuzione degli adempimenti di cui all’oggetto;
RICONOSCIUTO che il termine del 30 giugno, previsto per il completamento della predisposizione del PUA, nel caso di determinate aziende che stanno presentando contestualmente domanda di aiuto sul PSR del Veneto 2007-2013, non consente – per il corrente anno 2014 – il coordinamento dei piani colturali in domanda con quanto richiesto per la predisposizione del PUA e del Registro, il cui supporto informatico fa riferimento ai piani colturali medesimi;
decreta
Riccardo De Gobbi
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