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Bur n. 65 del 04 luglio 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 34 del 19 giugno 2014

D.lgs n. 61/2010, rt. 14, c. 11. DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Decreto dirigenziale del 22 agosto 2013, n. 35. - Stoccaggio del prodotto atto ad essere disignato con la DOC "Prosecco", proveniente dalla vendemmia 2013. Svincolo parziale e declassamento prodotto stoccato -

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si da attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della Doc "Prosecco" per quanto riguarda lo svincolo parziale del prodotto stoccato atto ad essere designato con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2013, e declassamento della rimanente quota.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto dirigenziale n. 35 del 22 agosto 2013;
Istanza Consorzio tutela vini Doc "Prosecco" del 16 giugno 2014 prot. n. 066/2014.

Il Direttore

            VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

            VISTO in particolare l’articolo 14, comma 11, del predetto decreto legislativo, che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di prevedere lo stoccaggio dei vini in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, tutto ciò al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e di superare squilibri congiunturali;

            VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

            VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

            VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 22 marzo 2012, con il quale il Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” è stato riconosciuto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.lgs n. 61/2010 ed incaricato di svolgere le funzioni previste dai commi 1 e 4 del citato articolo 17, per la denominazione “Prosecco”;

            VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore del 31 luglio 2012 n. 21450, con il quale la Società VALORITALIA Srl è autorizzata a svolgere le attività di controllo di cui all’articolo 13, del D.lgs n. 61/2010 sui vini a DOC “Prosecco”;

            ATTESO che con decreto del 22 agosto 2013, n. 35, è stato disposto su istanza del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco”, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, lo stoccaggio di parte del prodotto atto a essere designato con la DOC “Prosecco”, proveniente dalla vendemmia 2013, ai sensi del succitato articolo 14, comma 11, del d.lgs n. 61/2010;

            ATTESO che la Regione Friuli Venezia Giulia con la deliberazione n. 1345 del 26 luglio 2013 ha adottato analoghe disposizioni;

            ATTESO che il succitato decreto n. 35/2013 prevede, testualmente, al punto 3, lettere b) e c) che:

b)    su istanza motivata del Consorzio, il prodotto può essere svincolato dallo stoccaggio, parzialmente o totalmente, prima della data del 31 luglio 2014;

c)    sempre su istanza motivata del Consorzio e previa adeguata informazione, i prodotti sottoposti a stoccaggio possono essere, totalmente o parzialmente, riclassificati e destinati alla produzione di vini IGP e/o spumanti varietali, con o senza indicazione del riferimento della varietà Glera, in tal caso la comunicazione deve pervenire alle competenti strutture regionali almeno 30 giorni prima della data di adozione dello specifico provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2014;

            VISTA la nota del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” del 16 giugno 2014 2014, prot. 066/2014, indirizzata alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, con la quale il Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione chiede per il prodotto sottoposto a stoccaggio atto a produrre il vino DOC “Prosecco” la seguente destinazione:

  • per i vigneti al secondo anno: la quantità di vino ottenuta dalle uve eccedenti gli 87 quintali fino ai 92, alla produzione di vini DOC “Prosecco”, mentre la parte rimanente, fino alla resa massima consentita, alla produzione di vini IGP e/o spumanti varietali senza indicazione al riferimento della varietà Glera;
  • per tutti gli altri vigneti: la quantità di vino ottenuta dalle uve eccedenti i 145 quintali fino ai 153, alla produzione di vini DOC “Prosecco”, mentre la parte rimanente, fino alla resa massima consentita, alla produzione di vini IGP e/o spumanti varietali senza indicazione al riferimento della varietà Glera;

            VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela della Doc “Prosecco”, tenutasi il 12 giugno 2014;

            ATTESO che la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione, ed in particolare l’andamento del prodotto certificato, delle giacenze e dei consumi, nonché della previsione della produzione della vendemmia 2014, ha evidenziato che sussiste una situazione congiunturale tale da assorbire solo una quota parte del prodotto stoccato;

            ATTESO che la medesima relazione evidenzia che ai fini della stabilità del mercato dei vini a DOC “Prosecco”, soprattutto nel periodo di congiunzione delle due campagne di commercializzazione (2013/2014 e 2014/2015), l’immissione al consumo di vini frizzanti IGT o vini spumanti varietali con il riferimento al nome del vitigno “Glera” aventi origine dal declassamento di quota parte del prodotto stoccato, possono ingenerare confusione nei consumatori e danni alla denominazione;

            PRESO ATTO che il predetto Consorzio ha provveduto e provvederà con tutti gli strumenti della comunicazione ad informare gli operatori della filiera che quota parte dei prodotti sottoposti a stoccaggio saranno riclassificati e destinati alla produzione di vini IGP e/o spumanti varietali, senza indicazione al riferimento della varietà Glera;

            TENUTO CONTO della tempistica stabilita al punto 3, lettera c) del succitato decreto n. 35/2013 riguardo alla comunicazione della quota di prodotto da riclassificare;

            TENUTO CONTO che il predetto decreto n. 35/2013 al punto 3, lettera e) stabilisce che nel caso il prodotto sia riclassificato su decisione del detentore a vino a IGT o vino spumante varietale, tale prodotto non può essere designato con il riferimento al nome del vitigno Glera;

            VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all’istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA;

            VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

            CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 2139/2013, spetta al dirigente della Sezione competitività sistemi agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante, nello specifico, lo svincolo e la riclassificazione del prodotto atto a essere designato con la DOC “Prosecco”, attualmente sotto stoccaggio;

            VISTE le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

            VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

            VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

            VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

            VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

            CONSIDERATO infine che la richiesta del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” è stata presentata nelle forme di rito, è coerente con le disposizioni della normativa di settore, ed è finalizzata al governo dell’offerta nell’interesse generale di salvaguardia e tutela della denominazione in oggetto;

            ATTESO infine che anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha in corso di adozione analoghe disposizioni;

            TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, si ritiene accoglibile la richiesta formulata dal Consorzio tutela dei vini “Prosecco” Doc di sblocco di quota parte dei prodotti sottoposti a stoccaggio ai sensi del decreto n. 35/2013 e di riclassificazione della rimante aliquota;

decreta

  1. di approvare, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia e per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” di svincolare [ai sensi del punto 3, lett. b) del decreto 35/2013] e riclassificare [ai sensi del punto 3, lett. c) del decreto 35/2013] il prodotto atto alla produzione di “Prosecco” DOC, ottenuto nella vendemmia 2013, attualmente sottoposto a stoccaggio ai sensi del decreto del dirigenziale n. 35/2013, come segue:
    • per i vigneti al secondo anno: svincolo della quantità di vino ottenuta dalla trasformazione delle uve comprese tra le 8,7 e le 9,2 ton/ha e destinazione del prodotto alla produzione di vini DOC “Prosecco”, riclassificazione invece della parte eccedente le 9,2 tonn/ha fino al volume riportato nella dichiarazione vitivinicola unificata, alla produzione di vini IGP e/o spumanti varietali senza indicazione al riferimento della varietà Glera;
    • per i vigneti in produzione diversi dal trattino precedente: svincolo della quantità di vino ottenuta dalla trasformazione delle uve comprese tra le 14,5 e le 15,3 tonn/ha e destinazione del prodotto alla produzione di vini DOC “Prosecco”, riclassificazione invece della parte eccedente le 15,3 tonn/ha fino al volume riportato nella dichiarazione vitivinicola unificata, alla produzione di vini IGP e/o spumanti varietali senza indicazione al riferimento della varietà Glera;
  1. di stabilire che per il prodotto svincolato dallo stoccaggio il detentore potrà presentare richiesta di certificazione ai fini dell’idoneità dalla data di adozione del presente provvedimento, mentre per il prodotto riclassificato lo stoccaggio si concluderà 30 giorni dopo la data di cui sopra, sempreché il detentore non dia applicazione a quanto stabilito al punto 3, lett. c) del decreto n. 35/2013;
  2. di stabilire che la struttura di controllo VALORITALIA Srl, incaricata ai sensi del dm n. 21450 del 31 luglio 2012, è tenuta a dar seguito a quanto stabilito al punto 1 del presente provvedimento;
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  6. di pubblicare altresì l'intero provvedimento nel “portale regionale PIAVE” ai seguenti indirizzi:

Alberto Zannol

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