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Bur n. 63 del 27 giugno 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 101 del 29 maggio 2014

Ricognizione delle istanza per l'accreditamento di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2015. LR 16 agosto 2002, n. 22 art. 17 bis comma 6. DGR n. 435 del 04 aprile 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si prende atto della ricognizione delle domande per l’accreditamento di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall’anno 2015, svolta ai sensi della DGR n. 435 del 04 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2”. A seguito di tale ricognizione si dispone di ammettere con riserva anche alcune domande che risultano non conformi.

Dette domande sono pervenute in attuazione della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 2 “Disposizioni in materia di promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale e modifica della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

Il Direttore

Preso atto delle procedure e dei termini previsti in merito alla presentazione delle domande per l’accreditamento di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale dall’art. 17 bis, comma 6, della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 che prevede in particolare che “entro il 30 aprile i soggetti interessati presentano domanda di accreditamento”;

preso atto di quanto disposto in merito dalla DGR n. 435 del 04 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2” che prevede in particolare entro il 30 aprile la “presentazione delle domande di accreditamento alla Regione e all’Aulss competente per territorio ove insiste la sede operativa oggetto di richiesta (sulla base dello schema tipo messo a disposizione dalle strutture regionali competenti”;

considerato che è stata fornita ampia informazione in merito alle modalità operative da utilizzare per la presentazione delle domande di accreditamento, mediante l’invio di una nota esplicativa a tutti i Direttori Generali delle A.u.l.s.s. del territorio ed alle associazioni di categoria (rispettivamente prot. reg. 149570 e prot. reg. 149556 del 7.4.2014);

considerato che il Settore Accreditamento ha svolto, nei termini prescritti dalla citata DGR 435/2014, una verifica sulla regolarità delle domande agli atti e ha redatto un elenco ricognitivo delle stesse (Allegato A), nel quale sono presenti sia strutture private che erogano esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale, sia strutture di ricovero che erogano altresì dette prestazioni;

considerato che in detto elenco compaiono anche domande che risultano non del tutto conformi alle modalità operative previste per la loro presentazione in quanto: incomplete rispetto ai documenti richiesti e al versamento degli oneri o trasmesse alla Regione successivamente al 30 aprile;

considerato che si ritiene di ammettere con riserva anche dette domande, in particolare in ragione del fatto che si tratta della prima applicazione delle nuove disposizioni di legge, che è stata introdotta la modalità di invio delle istanze tramite posta elettronica certificata (PEC) e che si è verificata una concomitanza di festività in prossimità alla scadenza del termine, aspetti questi che in qualche caso hanno generato disagi per l’utenza;

precisato che le istanze incomplete saranno considerate definitivamente improcedibili se non sarà accertato, a cura dell’Aulss competente per territorio, che le carenze riscontrate sono state sanate entro il 30 maggio;

precisato altresì che sull’eventuale scioglimento della riserva si esprimerà la Giunta regionale, nella presentazione della dgr CR recante l’elenco delle istanze e i relativi esiti per l’acquisizione del parere della V Commissione consiliare; alla luce delle risultanze istruttorie occorse medio tempore;

decreta

  1. di prendere d’atto dell’elenco ricognitivo delle nuove istanze di accreditamento che risultano pervenute dagli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (Allegato A),
  2. di ammettere con riserva, per i motivi esposti in premessa, anche le domande presenti in detto elenco e non del tutto conformi alle modalità operative previste per la loro presentazione;
  3.  di considerare improcedibili tutte le domande incomplete ammesse con riserva se non sarà accertato, a cura dell’Aulss competente per territorio, che le carenze riscontrate sono state sanate entro il 30 maggio;
  4. di dare atto che sull’eventuale scioglimento della riserva si esprimerà la Giunta regionale, nella presentazione della dgr CR recante l’elenco delle istanze e i relativi esiti per l’acquisizione del parere della V commissione consiliare, alla luce delle risultanze istruttorie occorse medio tempore;
  5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nei modi e nei termini di rito.

Domenico Mantoan

(seguono allegati)

101_Allegato_DDR_101_29-05-2014_276476.pdf

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