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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI n. 18 del 05 giugno 2014
Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000: "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" nella Regione Veneto per l'anno 2014.
il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l’anno 2014, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31 maggio 2000.
Il Direttore
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante “Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”;
Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;
Visti i risultati dell’attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2013, i quali hanno evidenziato che nel territorio regionale non esistono zone indenni;
Considerato che la flavescenza dorata tende ad aumentare la propria presenza in zone viticole dove non vengono eseguiti interventi specifici di controllo del vettore;
Ritenuto pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite, in particolare attraverso un’azione di contrasto della cicalina Scaphoideus titanus,come previsto dall’ art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31maggio 2000;
Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;
decreta
1. l’intero territorio della Regione è riconosciuto zona di insediamento ai sensi dell’art. 5 del DM 31 maggio 2000;
2. di approvare le seguenti misure di contenimento della flavescenza dorata della vite, come previsto dall’ art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31 maggio 2000;
- obbligo di eseguire un intervento insetticida nei confronti del vettore Scaphoideus titanus, sia nei vigneti produttivi che in quelli non ancora in produzione,;
- obbligo di effettuare due interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica; la ripetizione del trattamento si rende necessaria date le caratteristiche di scarsa persistenza e foto/termolabilità di tali prodotti;
- obbligo di effettuare tre interventi insetticidi contro lo Scaphoideus titanus nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:
3. l'inosservanza delle misure di contenimento della flavescenza dorata della vite di cui al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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