Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 61 del 20 giugno 2014


Materia: Istruzione scolastica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 201 del 06 giugno 2014

Modifica alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, per i progetti a valere sulla DGR n. 2018 del 04/11/2013.

Note per la trasparenza

Si rende necessaria una precisazione, rispetto all’Allegato C della DGR 2018/2013, al fine di consentire un migliore utilizzo delle risorse FSE da parte dei soggetti destinatari di contributo.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • Con provvedimento n. 2018 del 04/11/2013 la Giunta regionale ha approvato l’apertura dei termini per la presentazione dei progetti di formazione, relativi alla tipologia progettuale “Move for the future”, a valere sull’Asse Capitale Umano ripartito tra Fondo Sociale Europeo e Fondo di Rotazione;
  • Con la medesima DGR sono state approvate le disposizioni relative alla modalità di presentazione dei progetti, alla parametrazione economica e alla formazione dei preventivi di spesa (Allegato B), e gli “Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività” (Allegato C);
  • Le attività finanzate dalla DGR n. 2018/13 prevedono una fase di formazione in Veneto, ed una fase di formazione all'estero;
  • Per la determinazione dei costi di mobilità all'estero, la medesima Delibera 2018/2013, all'Allegato B, fa riferimento alla DGR n. 699 del 14/05/2013 “Approvazione dello studio per l’individuazione dei parametri da utilizzare per il riconoscimento dei costi nell’ambito delle azioni di mobilità transnazionale e interregionale (Reg. CE 1081/2006, come modificato dal Reg. CE 396/2009, art. 11, comma 3, lett b) iii)”;
  • In particolare i costi di mobilità all'estero di cui sopra, quantificati in base al Paese di destinazione e parametrati ad un periodo standard di una settimana di permanenza, sono qualificati nella citata DGR 699/2013;
  • L’Allegato C della DGR 2018/13 stabilisce che le spese ammesse in fase di erogazione intermedia sono quelle relative alla attività “a costi standard e le somme degli importi effettivamente pagati e considerati ammissibili sui costi diretti e indiretti; mentre le somme forfettarie previste dall’ Articolo 11.(3)(b)(iii) del Regolamento (CE) N.1081/2006 come modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009 sono riconosciute in ogni caso a seguito della verifica rendicontale”;

CONSIDERATO CHE

  • Il valore complessivo dei costi di mobilità all'estero, nei progetti a valere sulla DGR 2018/13, risulta percentualmente significativo rispetto al contributo complessivo assegnato; il vincolo per i beneficiari di non poter richiedere il rimborso e di dover attendere la verifica rendicontale implica una significativa esposizione di cassa; per gli Istituti Scolastici beneficiari, in quanto Enti pubblici, detta esposizione è ulteriormente difficoltosa, stanti gli Accordi di tesoreria vigenti per le scuole;
  • Le modalità di gestione finanziaria dei contributi vigenti nella corrente programmazione FSE 2007-2013 hanno l’obiettivo di minimizzare l’esposizione finanziaria degli enti, e lo strumento dell’erogazione intermedia assolve precisamente questo scopo; appare pertanto opportuno poter applicare questo strumento anche ai costi di mobilità all’estero previsti nella DGR 2018/13;
  • La DGR 2018/2013 demanda al Dirigente regionale della allora Direzione Istruzione la definizione, qualora necessario, di modifiche e/o integrazioni alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme;
  • Appare opportuno consentire agli Enti beneficiari di contributi a valere sulla DGR 2018/13 di richiedere, dopo lo svolgimento dell’attività all’estero, in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei relativi costi;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
  2. di stabilire che gli Enti beneficiari di progetti a valere sulla DGR n. 2018 del 04/11/2013, possono richiedere, dopo lo svolgimento dell’attività all’estero, in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei relativi costi;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  4. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

Torna indietro